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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.88
Data decisione, Autorità: 27.10.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00088
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 9 maggio 1995
in materia di: IC 93/94 (IC 69/95)
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, fiduciario alle dipendenze della __________ __________ __________, esponeva, nella dichiarazione fiscale 1993/94, fra gli altri beni mobili, trenta azioni della __________ __________ __________ di __________, attribuendo loro il valore di fr. 1'000.– cadauna.
Notificandogli la tassazione IC 1993/94, con decisione del 28 novembre 1994, l' Ufficio di tassazione di Mendrisio imponeva peraltro i suddetti titoli al valore di fr. 918'000.–, spiegando nell'allegata motivazione di avere proceduto ad una valutazione delle azioni e di avere potuto così attribuire ad ognuna un valore di fr. 30'600.–.
Il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 29 novembre 1994, nel quale definiva inverosimile la stima del valore delle azioni effettuata dall'autorità fiscale. In un complemento al reclamo, inviato all' Ufficio di tassazione il 3 gennaio 1995, osservava che il valore di stima, utilizzato per la valutazione delle azioni, non corrispondeva a quello effettivo dell'immobile. Chiedeva pertanto di prendere in considerazione, invece del valore di stima ufficiale (fr. 3'321'415.–), il prezzo attribuito all'immobile al momento dell'acquisto delle azioni, intervenuto in data 10 gennaio 1992.
Nel corso di un'udienza, tenutasi il 9 maggio 1995 presso l' Ufficio di tassazione di Mendrisio, le parti concordavano di trasmettere il reclamo alla Camera di diritto tributario, per una decisione ai sensi dell'art. 176 cpv. 2 LT.
Se un reclamo verte contro una tassazione motivata particolareggiatamente o coinvolge questioni di principio, la legge cantonale consente, con l'assenso del reclamante e degli altri interessati, di trasmetterlo come ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello (cfr. art. 176 cpv. 2 LT; inoltre CDT n 266/88 in re P.S.).
Con questa norma il legislatore cantonale ha inteso razionalizzare la procedura (cfr. Rapporto della Commissione speciale in materia tributaria del 30 agosto 1976, p. 150; inoltre Messaggio concernente l'armonizzazione fiscale del 25 maggio 1983, ad art. 137). L'art. 176 cpv. 2 LT costituisce un'eccezione all' iter procedurale ordinario previsto dalla legge; la sua applicazione va quindi ammessa con estrema cautela. L'art. 176 cpv. 2 LT trova sostanzialmente applicazione in due diversi casi:
a) quando ci si trova di fronte a un caso di specie che ha formato oggetto di una decisione dettagliatamente motivata o
b) quando si tratta di dirimere una questione di principio.
Si tratta di casi in cui la fattispecie non è controversa, non necessitano ulteriori accertamenti o passi procedurali: casi, quindi, in cui viene chiesto direttamente al giudice di pronunciare il giudizio sulla base degli atti, quando le parti si sono espresse compiutamente, senza bisogno di ulteriori scambi di allegati o altri atti istruttori, sugli aspetti di fatto e di diritto della fattispecie da giudicare.
Di regola l'adozione della procedura semplificata, prevista dall'art. 176 cpv. 2 LT, deve in linea di massima, essere negata, quando una delle parti chiede di essere sentita dal giudice (cfr. sentenza CDT n. 249 del 27 ottobre 1993 in re R. C.).
2.2.
Nella fattispecie, la Camera di diritto tributario ha già eccezionalmente acconsentito a proseguire l'istruttoria avviata dall'autorità fiscale, commissionando in particolare una perizia sul valore dell'immobile e concedendo alle parti di prendere posizione al riguardo. Essendo in tal modo stato garantito, nella misura più estesa possibile, il diritto di essere sentiti alle parti in causa, si ritiene di poter prescindere da un'ulteriore audizione dinanzi alla Camera.
3.1.
Secondo la legge tributaria, la sostanza è valutata, in linea di principio al suo valore venale (art. 51 LT).
Circa la valutazione dei titoli, la legge si limita a stabilire che le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco (art. 55 cpv. 2 LT).
I criteri di stima scelti dal legislatore coincidono in sostanza con quelli contenuti nelle istruzioni emanate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni per i titoli non quotati (si vedano, in particolare, le Istruzioni concernenti la stima dei titoli non quotati ai fini dell'imposta sulla sostanza, ediz. 1982 e ediz. 1995).
3.2.
Per quanto attiene in particolare alle azioni di società immobiliari, la cifra 81 delle Istruzioni del 1982 afferma che il loro valore si stabilisce generalmente a partire dalla quota parte del valore intrinseco della società. Quanto agli immobili appartenenti a società immobiliari, sono stimati al valore venale e, se quest'ultimo non è noto, al valore ufficiale, al valore di reddito o al valore contabile, se è più elevato. Qualora la stima si fondi sul valore venale, si concede la deduzione per imposte latenti fino a concorrenza del 20% (Istruzioni cit., cifra 83).
Gli stessi criteri di valutazione sono contenuti in un parere pubblicato nel 1985 dalla "Schutzorganisation der privaten Aktiengesellschaften" di Basilea, in cui una commissione di esperti ha rilevato che il patrimonio delle società immobiliari consiste esclusivamente o in misura preponderante in fondi, che lo scopo di dette società è di amministrare, utilizzare o edificare su tali fondi, e che i redditi constano precipuamente di canoni di locazione o di affitto. Pertanto, è il solo valore intrinseco della società, non invece il valore di reddito, a determinare la valutazione delle azioni. Soltanto qualora il conduttore o l'affittuario eserciti negli spazi locati un'attività commerciale o una fabbrica, allora i redditi che pervengono alla società immobiliare dipenderanno perlopiù dall'entità degli scambi e degli utili, ragione per cui la valutazione delle quote di partecipazione dovrà corrispondere a quella delle azioni di società operative (Schutzorganisation der privaten Aktiengesellschaften, Gutachten über die Bewertung von Wertpapieren ohne Kurswert für die Vermögenssteuer, Zurigo 1975, p. 80; cfr. anche la sentenza del Tribunale amministrativo di Zurigo del 25 maggio 1978, in ZBl 80/1979 p. 232, confermata con STF del 5 dicembre 1978, in ZBl 80/1979 p. 234 ss.).
3.3.
Come accennato, se nel calcolo del valore intrinseco si computano le riserve tacite (corrispondenti alla differenza fra il valore contabile ed il valore determinante per la stima), si suole considerare l'onere latente d'imposta, commisurato nel 20% delle riserve tacite (Schutzorganisation der privaten Aktiengesellschaften, op. cit., p. 81; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 554; ZBl 80/1979 p. 233 cons. 4).
Trattandosi chiaramente di una disposizione che ha lo scopo di introdurre una semplificazione nel calcolo del valore delle azioni, non può naturalmente essere presa in considerazione la richiesta del ricorrente di elevare la suddetta percentuale fino a raggiungere le più alte aliquote previste per il calcolo dell'imposta sugli utili immobiliari.
3.4.
Il valore di partenza per il calcolo della riserva tacita si è visto essere in primo luogo il valore venale dell'immobile e, subordinatamente, il valore ufficiale.
Nella fattispecie, l'autorità fiscale ha assunto, ai fini del calcolo, il valore ufficiale di stima. Di fronte alle contestazioni del ricorrente, la Camera ha incaricato il proprio perito di procedere ad una stima del valore venale dell'immobile. Il perito ha rassegnato la propria perizia il 7 luglio 1995, attribuendo all'immobile un valore di fr. 3'000'000.-. Alle parti è stata quindi offerta la possibilità di prendere posizione sul rapporto in questione; il ricorrente ha allora fatto osservare che, in occasione della recente espropriazione di una superficie di 80 mq, il Comune di __________ ha pagato alla __________ __________ __________ fr. 800.- al metro, mentre il perito della Camera ha attribuito al terreno un valore di fr. 900.- al metro.
Tenendo conto di tale circostanza, la Camera ritiene pertanto di poter prendere in considerazione, invece del valore ufficiale di stima, il valore accertato dal perito, modificato però riducendo il valore al metro quadrato da fr. 900.- a fr. 800.-. Il valore venale dell'immobile di proprietà della __________ __________ __________ è dunque stabilito in complessivi fr. 2'900'000.-.
Il valore intrinseco ai fini della stima delle azioni deve venire allora così rettificato:
capitale azionario fr. 50'000
riserve fr. 28'282
dividendi fr. 45'000
riserve tacite:
valore venale fr. 2'900'000
valore contabile fr. 1'563'936 fr. 1'336'064
imposte latenti (fr. 267'213)
valore intrinseco fr. 1'192'133
Il valore di ogni azione ammonta, di conseguenza, a fr. 23'843.-.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione del 28 novembre 1994 è riformata nel senso che il valore delle azioni della Immobiliare __________ __________ è ridotto da fr. 30'585.- a fr. 23'843.- cadauna.
§§ Gli atti sono rinviati all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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