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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.86
Data decisione, Autorità: 29.12.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00086
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 10 maggio 1995
in materia di: IC 91/92 (IC 67/95)
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
L'architetto __________, domiciliato a __________, è limitatamente imponibile nel Canton Ticino, dove ha abitato ed è stato titolare di uno studio d'architettura per molti anni, in quanto proprietario di sostanza immobiliare. Nella tassazione IC 1991-92 l' Ufficio di tassazione gli ha esposto oltre al valore locativo della sostanza di __________, l'utile derivatogli dalla vendita della proprietà immobiliare di __________, pari a fr. 298'000.-- in media annua. L' Ufficio di tassazione ha motivato la propria decisione di considerare la vendita della proprietà di __________ quale atto del commercio professionale d'immobile sia con la professione esercitata dal contribuente, sia con precedenti vendite considerate pure quale commercio professionale d'immobili (cfr. decisione su reclamo del 10 aprile 1995).
Con il presente, tempestivo ricorso l'arch. __________, assistito dall'avvocata __________ __________, chiede lo stralcio del reddito da commercio professionale d'immobili, contestando che la vendita di __________ possa essere considerata tale. Spiega, innanzi tutto, che il contribuente ha svolto per molti anni la professione di docente universitario di architettura presso il Politecnico federale di Zurigo, dapprima come professore invitato e in seguito, dal 1971 come professore ordinario. Rileva inoltre che, accanto alla docenza, il contribuente ha esercitato la libera professione, in un primo tempo associandosi nella forma della società semplice con altri architetti e in seguito, per ragioni organizzative, nella forma di una società anonima la __________ __________ e __________ __________, di cui è presidente del Consiglio d'amministrazione.
L'immobile di __________, oggetto dell'imposizione, era stato acquistato nel 1958 ed era stato adibito a casa d'abitazione e suo studio personale e, dal 1982, dopo il divorzio, quale studio della società anonima __________ __________ e __________ __________. Precisa poi che l'acquisto all'asta, nel 1980, di una proprietà ad __________, in parte subito rivenduta, è da mettere in relazione con problemi di natura familiare, segnatamente con il divorzio. Infine, quanto all'immobile di __________, acquistato e venduto anni or sono, illustra le ragioni, dimostrative, che l'avevano indotto, per provare, dopo un dibattito pubblico, che era possibile riattare un immobile diroccato e riutilizzare le case vecchie del paese invece di costruire nuovi complessi.
Ricevuta la documentaizone, il presidente della Camera, tenuto conto dell'uso misto dell'immobile, in parte aziendale e in parte privato, ha proposto, dopo aver conferito personalmente con le parti, di definire il reddito aziendale derivante dalla vendita oggetto della contestazione in fr. 100'000.-- di media annua.
Le parti hanno dato la loro adesione: in data 27 novembre l'UT, il giorno successivo il ricorrente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT
dichiara e pronuncia:
§ Di conseguenza il reddito aziendale è ridotto a fr. 100'000.-- di media annua.
§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione perché emetta un nuovo conteggio d'imposta IC 1991-92.
Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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