AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.84
Data decisione, Autorità: 25.07.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00084
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 9 maggio 1995
in materia di: IC/IFD 93/94 (IC/IFD 65/95)
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ è domiciliato a __________ e svolge l'attività di sindacalista alle dipendenze del __________ __________ e __________ (__________).
Notificandogli la tassazione IC/IFD 1993/94, con decisione del 13 dicembre 1993, l' Ufficio di tassazione di Bellinzona non gli concedeva alcuna deduzione per spese professionali, argomentando che egli beneficiava già di una rifusione delle spese di rappresentanza e per l'automobile.
Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 12 gennaio 1994, contestando la mancata deduzione delle spese di doppia economia domestica e di viaggio. Con decisione del 10 aprile 1995, l'autorità fiscale accoglieva in parte il gravame, concedendo una deduzione di fr. 1'800.- in media annua per le spese di trasporto; negava per contro la detrazione delle spese di doppia economia domestica.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula nuovamente la concessione della deduzione per doppia economia domestica. Spiegate le particolarità del suo lavoro, che comporta frequenti spostamenti fra i diversi cantieri edili e fabbriche industriali del Bellinzonese e delle Valli Calanca e Mesolcina, attività che lo occupa soprattutto nella pausa di mezzogiorno e, alla sera, dopo l'orario di lavoro, conclude che gli è raramente possibile consumare i pasti a casa. Ritiene pertanto di avere diritto alla deduzione delle spese per i pasti fuori casa oppure, alternativamente, ad una deduzione doppia per spese di trasporto, per il rientro a casa anche a mezzogiorno.
3.1.
L'art. 25 LT e l'art. 22bis DIFD consentono alle persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente di dedurre le spese di trasporto dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e le spese supplementari causate dai pasti presi fuori casa e dal pernottamento. I limiti entro cui è consentita la deduzione di tali spese sono stabiliti, ai fini dell'imposta cantonale, da un decreto esecutivo del Consiglio di Stato, e, ai fini dell'imposta federale diretta, da una circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).
Vista la considerevole affinità della base legale, le direttive emanate per l'applicazione dei citati articoli della LT e del DIFD sono quasi letteralmente identiche. Tuttavia, né la legge - rispettivamente il decreto federale - né i citati atti esecutivi precisano i presupposti del riconoscimento delle deduzioni in discorso. Per evitare abusi la giurisprudenza di questa Camera ha stabilito che la concessione deve essere subordinata alla sussistenza "di una ragionevole necessità" (cfr. le sentenze CDT n. 408 del 3 ottobre 1984 in re P. e CDT n. 434 del 5 novembre 1984 in re M.; CDT n. 77 del 3 maggio 1993 in re D.C.; CDT n.122 del 23 giugno 1994 in re J.P. e F.).
3.2.
Se il luogo di domicilio del contribuente che consegue un reddito da attività dipendente non coincide con il luogo di lavoro e per la distanza da percorrere si giustifica ch'egli usi un mezzo di trasporto per recarsi al lavoro, gli vengono riconosciute in deduzione dal reddito le spese di trasporto dal luogo di domicilio al luogo di lavoro (art. 25 cpv. 1 lett. d LT e art. 22 bis cpv. 1 lett. a DIFD). Se il contribuente usa i mezzi pubblici gli vengono dedotte le spese effettive (Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 681).
Per chi esercita attività lucrativa dipendente l'automobile non è considerato un mezzo usuale o ordinario per l'espletamento della sua attività. Di conseguenza, per il trasferimento al luogo di lavoro gli si riconosce, di regola, la spesa per l'uso dei mezzi pubblici. Ciò a meno che sussistano circostanze particolari per le quali non si possa esigere ch'egli se ne serva. Per esempio, per motivi di salute, per la lontananza delle fermate di tali mezzi dalla propria abitazione o dal luogo di lavoro, se non vi è coincidenza fra orari impostigli e quelli dei mezzi pubblici, se l'uso del veicolo personale già gli è richiesto nell'ambito della sua attività. La questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276) (cfr. Känzig, op. cit., p. 682/83).
Se viene ammesso l'uso del veicolo, le spese di trasferta deducibili non possono di regola essere stabilite con esattezza. Salvo casi particolari (cfr. ASA 33 pag. 276) l'autorità fiscale si basa su dei parametri calcolati su un veicolo di tipo medio (attualmente fino a -.55 fr. il km): cantonalmente (per il periodo fiscale 1993/94) queste spese sono deducibili sino a un massimo di fr. 3'300.- l'anno (cfr. decreto esecutivo del 10 novembre 1992 del Consiglio di Stato).
Occorre precisare che la deduzione è ammissibile soltanto se il reddito proveniente da attività dipendente è comprovato da attestazioni ineccepibili e che dette spese non siano rimborsate (direttamente o indirettamente) dal datore di lavoro o da terzi (cfr. art 25 cpv. 2 LT).
3.3.
Giusta l'art. 17 LT e 21 lit. a DIFD sono considerati redditi da attività dipendente i proventi di un'attività continua o transitoria retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori in particolare le indennità per prestazioni straordinarie: provvigioni, allocazione di ogni genere, mance, regalie, gratifiche, indennità di residenza e altre prestazioni valutabili in denaro. Sotto tale nozione di reddito possono anche venir assunti i pagamenti effettuati dal datore di lavoro per il rimborso di spese sostenute dal dipendente nell'esercizio dei propri compiti. In verità la deduzione di tali esborsi è da ammettere quando questi ultimi possono essere esattamente documentati; quando però ciò non è il caso, trattandosi di rifusione di spese eseguite forfettariamente, nulla si oppone a che gli importi ricevuti vengano computati al reddito in quanto essi potrebbero costituire un'integrazione di salario e dare luogo a numerosi abusi (cfr. sent. CDT 314/79 in re B. e 201/83 in re R.; anche Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. I, Berna 1969, p. 25 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 277; Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Ergänzungsband, II ediz., Berna 1983, p. 75; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 170; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, II ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 80 ss.; Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 107).
3.4.
Si osservi, a tale proposito, che anche il codice delle obbligazioni prevede espressamente che il datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO). Tale rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393). Ebbene, lo stesso diritto privato definisce necessarie, ai fini dell'applicazione della norma in questione, solo quelle spese che sono in relazione diretta ed immediata con l'esecuzione del lavoro (p. es., spese postali e telefoniche, colazioni d'affari).
Quanto alle spese di trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo gli spostamenti a destinazione di luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di lavoro distinti dallo stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi lavoro, senza che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder, op. cit., p. 397).
Rientrano invece fra le spese personali, e non sono quindi soggetti a rimborso, i costi sostenuti per recarsi sul posto di lavoro, poiché è solo lavorando al luogo previsto che il lavoratore può adempiere i propri obblighi (ibidem).
Riprendendo la distinzione, suggerita dal codice delle obbligazioni, fra spese necessarie e personali, è evidente che quelle che il ricorrente deve sostenere per spostarsi da __________ a __________ devono considerarsi personali, poiché mirano solo a mettere il lavoratore in condizione di adempiere l'obbligo contrattuale; diverso è il caso delle spese che egli deve sopportare per recarsi con mezzi propri a visitare i diversi cantieri per l'assistenza individuale agli associati del sindacato.
Per avere indicazioni circa la natura delle spese per le quali il ricorrente beneficia delle rifusioni risultanti dal certificato di salario, la Camera di diritto tributario ha chiesto chiarimenti al contribuente stesso, il quale ha prodotto una dichiarazione del __________, dalla quale si evince che sono solo le spese per l'uso dell'automobile ad essere rimborsate; in particolare, il datore di lavoro versa un importo di fr. 0,60 al chilometro per i soli spostamenti che avvengono durante l'orario di lavoro, sulla base dei dati forniti dallo stesso dipendente. Il lavoratore non beneficia, al contrario di alcun indennizzo per la trasferta da casa al luogo di lavoro.
Per quanto l'importo per il quale il ricorrente è stato indennizzato appaia piuttosto rilevante (fr. 4'223,40 nel 1991 e fr. 5'050,60 nel 1992), in rapporto al salario lordo da lui percepito (fr. 30'546,50 nel 1991 e fr. 43'784.- nel 1992), esso non sembra comunque celare un'integrazione del salario. È infatti credibile che, data la relativa estensione del territorio nel quale si svolge la sua attività, il ricorrente sia costretto a percorrere circa 8000 chilometri all'anno. Alla luce di queste considerazioni, nulla sembra opporsi alla ulteriore deduzione delle spese per doppia economia domestica, per il consumo di un pasto fuori casa. È vero che, dovendo comunque spostarsi con l'automobile privata entro la regione del Bellinzonese e valli, non dovrebbe essere impossibile rientrare al domicilio per consumarvi il pranzo, magari anche dopo mezzogiorno, compatibilmente con gli impegni che ha durante la pausa dei cantieri; tuttavia, per economia di giudizio, ed in considerazione delle peculiarità dell'attività svolta dal ricorrente, si ritiene di considerare adempiuti i presupposti per la concessione della deduzione per i contribuenti che mangiano regolarmente fuori di casa.
È pertanto concessa una deduzione di fr. 2'400.-, superiore cioè a quella richiesta dal ricorrente (fr. 2'000.-).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 10 aprile 1995 è riformata nel senso che è concessa un'ulteriore deduzione di fr. 2'400.-, a titolo di spese di doppia economia domestica.
Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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