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Numero d'incarto: 80.1995.82
Data decisione, Autorità: 23.06.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00082
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 5 maggio 1995
in materia di: IC 94 int. (IC 64/95)
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, ingegnere alle dipendenze della __________ __________ __________ di __________, è domiciliato a __________.
In data 25 aprile 1994, l' Ufficio di tassazione di Locarno gli notificava la tassazione IC/IFD 1993/94, nella quale il reddito imponibile era commisurato, rispettivamente, in fr. 49'299.- per l'imposta cantonale, ed in fr. 53'663.- per l'imposta federale diretta. Con tempestivo reclamo, il contribuente contestava in particolare la ridotta deduzione per spese professionali, cioè per i pasti e per il soggiorno settimanale nel Cantone in cui lavora.
In seguito, con scritto del 13 luglio 1994, il contribuente ritirava il suo reclamo.
All'udienza del 7 marzo 1995, le parti concordavano di elevare le deduzioni per spese professionali a fr. 13'000.- in media annua. Una decisione su reclamo in tal senso veniva notificata ai reclamanti il 10 aprile 1995.
__________ postula la concessione di una deduzione per coniugi di fr. 5'700.- nonché di complessivi fr. 25'440.- in media annua per spese di doppia economia domestica, per entrambi i coniugi.
4.1.
Di regola sia l'imposta federale diretta sul reddito che l'imposta cantonale sono calcolate sul reddito medio dei due anni civili precedenti il periodo fiscale (cfr. art. 41 cpv. 1 DIFD e art. 95 cpv. 1 LT). Se tuttavia nel corso di un periodo di tassazione le basi di calcolo si modificano durevolmente, viene eseguita una tassazione intermedia basata sul reddito annuo conseguito al momento della modifica (art. 96 DIFD, rispettivamente dell'art. 99 cpv. 1 lett. b LT). Fra i motivi - elencati limitativamente dall'art. 96 cpv. 1 DIFD - che danno diritto alla tassazione intermedia vi è l'inizio d'attività lucrativa e il mutamento di professione (cfr DTF 109 Ib 11; STF II Corte di diritto pubblico, del 25 maggio 1984 in re G.M. St.; Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 798; Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 262). Gli stessi motivi sono anche previsti dall'art. 99 cpv. 1 lett. b LT.
L'intermedia è stata introdotta ad evitare che un adeguamento delle modifiche permanenti delle basi della tassazione che fosse preso in considerazione soltanto nel successivo periodo di tassazione avesse per il contribuente conseguenze eccessivamente rigorose (cfr. STF 10.9.85 in re M.N.).
4.2.
La tassazione intermedia è fondata sulla tassazione ordinaria in vigore, aumentata o diminuita degli elementi di reddito o di sostanza che sono stati modificati (cfr. art. 100 cpv. 2 LT; inoltre art. 96 cpv. 1 DIFD). Gli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica sono commisurati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento (cfr. art. 100 cpv. 3 LT; inoltre art. 41 cpv. 4 DIFD).
Ne consegue che il reclamo e il ricorso contro la tassazione intermedia sono ricevibili limitatamente agli elementi di reddito e di sostanza modificati dalla tassazione intermedia (cfr. CDT n. 447 del 28 novembre 1984 in re Lu.). In altre parole, il contribuente non può, impugnando la tassazione intermedia, far valere prove o sollevare eccezioni che ha dimenticato di esibire o di eccepire nella tassazione base (cfr. CDT n. 381 del 31 agosto 1984 in re F.B.).
Nella procedura di reclamo o di ricorso contro la tassazione intermedia, la competente autorità può quindi soltanto verificare liberamente, da un lato, l'esistenza dei presupposti che giustificano questa tassazione e, dall'altro, la determinazione degli elementi di reddito o di sostanza che si sono modificati, nonché il calcolo dell'imposta (cfr. Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 417; STF del 27 settembre 1985 in re F.B., cons. 2 b).
5.1.
Questa Camera è infatti a conoscenza del fatto che la prassi dell'autorità fiscale è di considerare alquanto limitati gli effetti della tassazione intermedia per matrimonio, così come, simmetricamente, di quella per divorzio: in occasione di tale tassazione intermedia, ci si limita a cumulare i fattori imponibili dei coniugi (sostanza e reddito) e le relative deduzioni, senza per contro commisurarli ex novo, passando dal sistema ordinario della tassazione praenumerando (quello previsto dall'art. 95 LT, secondo cui "l'imposta sul reddito è calcolata sul reddito medio dei due anni civili precedenti il periodo fiscale") a quello, valido per l'inizio dell'assoggettamento, della tassazione postnumerando (per cui viene imposto "il reddito conseguito... durante almeno un anno, riportato a 12 mesi", cfr. art. 96 cpv. 1 LT). La ragione di tale modo di procedere è che, diversamente dai casi della tassazione intermedia per cessazione dell'attività lucrativa o mutamento della professione, nel caso dell'intermedia per matrimonio non vi sono elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica.
5.2.
La descritta prassi dell'autorità fiscale cantonale è condivisa da questa Camera, che ha già avuto modo di affermare ripetutamente che, in caso di intermedia per divorzio, non si procede ad un accertamento ex novo dell'insieme dei fattori imponibili, come in caso di tassazione ordinaria, ma ci si limita a "correggere" la tassazione precedente, limitatamente ai fattori di reddito e di sostanza che si sono aggiunti o sono venuti meno, in conseguenza del divorzio o della separazione (cfr. Holtz, Steuerrechtliche Folgen der Ehescheidung, Berna 1989, p. 26; ASA 57 p. 155 s.), mentre i redditi conseguiti dai singoli coniugi e le relative spese di conseguimento continuano a soggiacere al principio della periodicità (cfr. e contrario Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 802). Toccata è unicamente l'attribuzione dei redditi all'uno o all'altro coniuge, e la deduzione/imposizione degli alimenti erogati (cfr. CDT n. 190 del 2 agosto 1989 in re L.I.).
Le considerazioni che portano ad escludere il passaggio dal sistema praenumerando a quello postnumerando, nell'ambito della tassazione intermedia per divorzio, impongono di non trattare diversamente il caso simmetrico della tassazione intermedia per matrimonio. In concreto, quella per matrimonio è una mera tassazione intermedia di carattere tecnico, che interviene cioè esclusivamente al fine di consentire il passaggio da una modalità di tassazione - quella per i c.d. "altri contribuenti", che sono imposti in particolare con un'aliquota più onerosa (cfr. art. 36bis LT) - ad un'altra, cioè quella per coniugati (cfr. anche la giurisprudenza del Canton Basilea-Campagna, in BlStpr 1993 p. 368, che parla, per il caso dell'intermedia per matrimonio, di "reine Faktorenaddition").
5.3.
Così come non si giustifica, pertanto, la commisurazione nel presente dei redditi dei coniugi, allo stesso modo non è il caso di attualizzare neppure le deduzioni dal reddito, se non altro perché ad un determinato reddito non possono contrapporsi deduzioni che si riferiscono ad un periodo di computo diverso.
5.4.
Si tenga presente, d'altronde, che in altri cantoni che, come il Canton Ticino, conoscono la tassazione intermedia per matrimonio, si procedeva, prima dell'entrata in vigore dell'art. 4 cpv. 2 della Costituzione federale (CF), che ha stabilito il principio della parità di trattamento fra uomo e donna, ad una tassazione nel presente, sulla base cioè dei redditi conseguiti dopo il matrimonio, limitatamente alla persona della moglie; per quanto concerne i redditi del marito, si riprendevano invece i redditi della tassazione ordinaria. La giustificazione di tale prassi deve ricercarsi nel fatto che, prima dell'entrata in vigore del suddetto articolo costituzionale, con il matrimonio la donna cessava di essere soggetto fiscale, sicché la tassazione intermedia per matrimonio equivaleva in concreto ad una tassazione per cessazione dell'assoggettamento della moglie (cfr., a tale proposito, Fellmann, Leitsätze zum Luzerner Steuergesetz, Berna 1988, p. 296; StE 1991 B 63.12 n. 1). Il principio della parità di trattamento impone invece di considerare soggetti fiscali sia il marito sia la moglie, ragione per cui il matrimonio non ha alcuna ripercussione sull'assoggettamento della moglie alla sovranità fiscale (Höhn, Die Besteuerung der Ehepaare im Lichte des Gleichheitsgrundsatzes, in ASA 52 p. 129). In seguito all'entrata in vigore dell'art. 4 cpv. 2 CF, vi sono anche cantoni che hanno completamente rinunciato ad una tassazione intermedia per matrimonio (per esempio Zurigo); anche il Canton Ticino vi ha rinunciato, nella nuova legge tributaria, in vigore dal 1° gennaio 1995.
5.5.
Da quanto detto discende chiaramente che l'autorità fiscale aveva correttamente operato, allorché, emettendo la tassazione intermedia per matrimonio, si era limitata a cumulare, da un lato, i redditi dei coniugi, e, dall'altro, anche le deduzioni che si riferiscono a detti redditi, riprendendo tali fattori dalle rispettive tassazioni già cresciute in giudicato. Ha invece operato in contrasto con la legge e con la prassi, quando, in sede di accordo, ha concesso un'ulteriore deduzione per spese professionali, entrando nel merito di una richiesta che lo stesso contribuente aveva già proposto in un reclamo contro la tassazione ordinaria IC/IFD 1993/94, ma che aveva poi ritirato, lasciando che tale tassazione passasse in giudicato.
In tal modo, la Camera di diritto tributario può, nel caso in esame, riformare la decisione impugnata e ricondurla a quella originaria, senza che il ricorrente possa neppure appellarsi al contenuto dell'accordo, concluso fra lui e l'autorità fiscale all'udienza del 7 marzo 1995. È vero, infatti, che, benché la legge tributaria ticinese non lo preveda espressamente, dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'ammettere a determinate condizioni l'istituto processuale dell'accordo transattivo (Verständigung; cfr. Blumenstein, in ASA 17, p. 1 ss.; Reimann / Zuppinger / Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. III, Berna 1969, p. 336 s.; Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 14; cfr. anche la giurisprudenza di questa Camera, in particolare CDT n. 98 del 3 maggio 1993 in re T.G. e T., in RDAT II-1993 p. 343; n. 79/81 del 3 maggio 1993 in re K.R.). Secondo la dottrina più recente, si tratta di un vero e proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente, che viene assimilato alla figura civilistica della transazione extragiudiziale, con cui due parti eliminano una controversia od una incertezza circa una relazione giuridica (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2. ediz., Basilea 1992, III parte, p. 108; Rickli, Die Einigung zwischen Behörden und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103; Duss, Zwischen Norm und Sachverhalt, in ASA 59, p. 69) .
L'accordo può tuttavia portare unicamente su circostanze di fatto difficili da accertare, che richiederebbero indagini complesse e dispendiose (cfr. Blumenstein, op. cit., p. 5; Reimann / Zuppinger / Schärrer, op. cit., p. 337). In particolare l'accordo è ammesso nei numerosi casi in cui, data la natura stessa della circostanza di fatto da accertare, non è possibile un accertamento esatto. Non può invece portare ad una tassazione contraria alla legge (Masshardt/Tatti, loc. cit.), il che equivale a dire che non è ammessa una transazione che abbia ad oggetto l'interpretazione e l'applicazione del diritto.
Di conseguenza, l'autorità fiscale non è vincolata all'accordo del 7 marzo 1995, poiché esso è in contrasto con la legge; se la Camera di diritto tributario decidesse di considerare vincolante un simile accordo, violerebbe il principio di legalità e giustificherebbe una manifesta disparità di trattamento a favore del ricorrente.
Al ricorrente è stata data la possibilità di prendere posizione in merito alle descritte risultanze dell'istruttoria; con scritto del 6 giugno 1995, egli si è rimesso al giudizio della Camera.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza la decisione su reclamo del 10 aprile 1995 è riformata nel senso che la deduzione per doppia economia domestica è ridotta da fr. 8'800.- a fr. 5'150.-.
Non si prelevano né spese né tassa di giudizio.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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