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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.77
Data decisione, Autorità: 21.08.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00077
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 28 aprile 1995
in materia di: IC 1991 (IC 60/65)
presentato da:
__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
La ripresa è poi stata confermata con decisione su reclamo del 30 marzo 1995. Secondo l’autorità di tassazione le modalità del prestito della __________ __________ alla __________ __________ sarebbero spiegabili unicamente con la vicinanza tra la varie società __________ (____________________, __________ __________
La ricorrente contesta inoltre che si possa parlare di distribuzione dissimulata di utili.
All'udienza del 9 giugno 1995, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni; la Camera ha acquisito agli atti l'incarto fiscale della __________ __________ __________.
La ricorrente contesta la tesi dell'autorità amministrativa, sottolineando, in primo luogo, le circostanze in cui è avvenuta la costruzione del condominio di sua proprietà, ed in particolare il fatto che le due società, che stavano edificando su due fondi contigui, si erano suddivise determinati costi di costruzione; da ciò sarebbe derivato il debito della __________ __________ __________ nei suoi confronti, che sarebbe poi stato in parte rimborsato ed al quale si sarebbero poi aggiunti interessi per complessivi fr. 676'712,25. In secondo luogo, censura le conclusioni dell'UTPG circa l'asserita identità di azionariato delle diverse società: ricorda che, prima dell'entrata in vigore delle norme del codice civile sulla proprietà per piani e della legge sui fondi di investimento, vi erano molte società immobiliari che, come quelle di cui si tratta, erano finanziate da fondi di investimento; nella fattispecie, le società denominate __________ erano finanziate dal __________ __________, che raccoglieva i finanziamenti di potenziali acquirenti di appartamenti nel condominio in via di realizzazione.
Entrano in linea di conto per il calcolo del reddito netto imponibile delle società anonime tutti i prelevamenti fatti prima del saldo del conto perdite e profitti, che non servono a sopperire alle spese generali consentite dall'uso commerciale, come per esempio le spese d'acquisto e di miglioramento dei beni, i versamenti al capitale sociale, le elargizioni a terzi (cfr. art. 49 cpv. 1 lett. b DIFD).
L'art. 66 cpv. 2 lett. b LT, di tenore sostanzialmente analogo al corrispondente articolo del DIFD, menziona tra l'altro, a titolo esemplificativo, le spese di fabbricazione, d'acquisizione e di miglioramento dei beni patrimoniali, le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale.
4.2.
La dottrina ha così riassunto la nozione di distribuzione dissimulata di utili che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 398 s.; Höhn, Steuerrecht, 7. ediz., Berna 1993, p. 369; Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell'azienda, Bellinzona 1993, p. 275 s.):
una prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione;
il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l'azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;
il fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi societari.
4.3.
In caso di distribuzione dissimulata di utili, occorre determinare il valore della prestazione. In particolare, quando ad essa corrisponde una contropartita non equivalente, bisogna quantificarne la discrepanza, poiché l'utile distribuito in maniera dissimulata è dato dalla differenza fra prestazione e controprestazione (Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 25; ASA 32, p. 102). Per valutare l'ammontare della prestazione, ci si baserà sul valore della prestazione fatta a terze persone, conformemente a criteri commerciali (cfr. Rivier, loc. cit.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Berna 1969, vol. III, p. 40).
4.4.
Sono considerate vicine alla società le persone che intrattengono con essa una relazione stretta, che può trarre origine da legami di parentela o di amicizia oppure dall'appartenenza al medesimo gruppo societario (cfr. Rivier, op. cit., p. 225). Il Tribunale federale ha precisato che devono essere annoverate tra le persone vicine all'azionista quelle che, secondo l'insieme delle circostanze, traggono dalle relazioni economiche o personali il vero motivo della prestazione insolita (cfr. ASA 45, p. 595; inoltre Bernardoni/Duchini, op. cit., p. 276).
Sebbene la legge federale sui fondi di investimento (LFI) sia entrata in vigore solo il 1° febbraio 1967, gli Investmenttrusts, cioè delle organizzazioni di investimento collettivo di capitali finalizzate alla suddivisione dei rischi, gestite fiduciariamente da un'amministrazione indipendente dagli investitori, erano già diffusi da tempo in Svizzera (cfr. Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la lege sui fondi d'investimento, del 23 novembre 1965, in FF 1965, vol. III; p. 249 ss.; Amonn, Über die Eigentumsverhältnisse bei den schweizerischen Investmenttrusts, Berna 1965, p. 3 ss.). Vi erano, in particolare, fondi di investimento immobiliari, che effettuavano investimenti mediante delle società anonime immobiliari, le cui azioni erano totalmente o maggioritariamente detenute dal fondo di investimento medesimo. La necessità di interporre delle società anonime era dettata dalla impossibilità, per il fondo stesso, il quale non aveva personalità giuridica, di essere iscritto nel registro fondiario quale proprietario immobiliare (Lusser, Die Haftungsverhältnisse bei Anlagefonds, Zurigo 1964, p. 37; Amonn, op. cit., p. 12). Il patrimonio dei fondi immobiliari si componeva pertanto di azioni di SA immobiliari e di crediti verso di esse. Le azioni delle società anonime erano controllate e perlopiù anche amministrate dalla direzione del fondo di investimento. La società immobiliare operava dunque su incarico della direzione del fondo. L'adempimento, da parte della società immobiliare, dei compiti impartiti dalla direzione del fondo era praticamente garantito dal fatto che di solito vi era identità di persone tra il consiglio di amministrazione della direzione del fondo e quello della SA immobiliare (Lusser, op. cit., p. 38 nota 18).
5.2.
Diversamente dalla struttura giuridica, che era controversa in dottrina, poiché vi era chi sosteneva che i partecipanti al fondo fossero comproprietari, mentre altri autori ritenevano che gli investitori avessero meri diritti personali nei confronti della direzione del fondo (Amonn, op. cit., p. 15 ss.; Messaggio cit., p. 278), è invece indubbio che dal profilo economico il patrimonio appartenesse agli investitori; l'amministrazione del fondo agiva sì verso l'esterno in nome proprio, ma per conto degli investitori (Amonn, op. cit., p. 4).
5.3.
Nella fattispecie, dall'incarto fiscale della ricorrente emerge una dichiarazione del 13 febbraio 1967, sottoscritta dalla __________ __________ di __________. Tale società, che si qualifica come "società di direzione del __________ __________ ", attesta che la ricorrente era debitrice di capitali nei confronti del fondo stesso. Dalla documentazione relativa ai periodi fiscali immediatamente successivi alla costituzione della __________ __________ __________, inoltre, si evince che il bilancio, dal quale risultava il debito in questione, era stato accettato anche dal fisco, il quale aveva limitato la ripresa del capitale di terzi alla misura richiesta dalle norme legali sul capitale proprio minimo (cfr. p. es. decisione su reclamo del 26 novembre 1969 in merito alla tassazione IC 1963).
La costituzione delle proprietà per piani relativamente alle case appartenenti alla __________ __________ __________ sarebbe avvenuta solo nel corso del 1972.
Le stesse indicazioni emergono pure dall'incarto della __________ __________ __________.
È possibile allora concludere che effettivamente la __________ __________ non era azionista delle società denominate __________, ma che si limitava a finanziarle, quale società di direzione del fondo di investimento denominato __________ __________. Ciò non toglie, tuttavia, che lo svogimento dell'intero rapporto di credito fra la __________ __________ e la __________ __________ riveli indubbi caratteri di "prestazione insolita".
Ed il carattere "insolito" della prestazione non può spiegarsi se non con una stretta relazione tra le due società, anche senza che occorra in questa sede accertare in modo decisivo la natura e l'intensità di tale legame.
5.4.
Se, infatti, non ha nulla di insolito il modo in cui è nato il credito della ricorrente nei confronti della __________ __________ __________, essendo del tutto comprensibile che il pagamento di fatture relative ad opere che interessavano due costruzioni contigue sia stato effettuato da un solo committente, lo stesso non si può più dire per il successivo svolgimento dei rapporti fra contribuente e debitrice.
La ricorrente sostiene, in effetti, che all'epoca in cui il credito è sorto, con il pagamento da essa effettuato, la società creditrice era "sana e in piena espansione", tanto è vero che negli anni immediatamente successivi, cioè fra il 1976 ed il 1982, ha potuto rimborsare fr. 410'000.-. Sennonché, a partire dal 1983 si sarebbe registrato un forte calo delle vendite, per effetto della crisi del mercato immobiliare. Le ultime vendite sarebbero pertanto avvenute a condizioni non più vantaggiose; in seguito, precisamente nel 1990, la __________ __________ è entrata in liquidazione e non è più stata in grado di rimborsare quanto dovuto dalla ricorrente. Ebbene, è indubbiamente "insolito" che un creditore, che si accorge che il suo debitore ha difficoltà economiche e che pertanto cessa di rimborsare il proprio credito, ometta di chiedere qualsivoglia garanzia. Ciò è tanto più sospetto, se solo si pensa che, pur lasciando aperta la questione dei rapporti esistenti fra le società __________, è innegabile che l'amministrazione della __________ __________ e della __________ __________ era concretamente nelle stesse mani; la ricorrente non potrebbe di conseguenza sostenere di non essere stata in condizione di rendersi conto della sopravvenuta crisi della sua creditrice, tanto più che nel ricorso si sottolinea come la causa del tracollo della __________ __________ __________ sia stata rappresentata dal forte carico di interessi passivi (fr. 872'000.-). Se la __________ __________ è in grado ora di fare una simile affermazione è solo perché chi la amministra era anche amministratore della __________ __________ in liquidazione e non poteva pertanto non accorgersi che il credito nei confronti di quest'ultima era in serio pericolo.
5.5.
Ci si potrebbe chiedere, certo, se la conclusione cui si è pervenuti giustifichi l'affermazione di essere in presenza di una distribuzione dissimulata di utili. La risposta non può che essere affermativa, per il semplice fatto che mediante la rinuncia della ricorrente al credito si è ottenuto il risultato di compensare parte delle perdite subite dalla __________ __________ con gli utili conseguiti dalla ricorrente. Non occorre dimostrare che gli azionisti della __________ __________ __________, chiunque essi siano e quali che siano i rapporti esistenti con gli azionisti della __________ __________, non avrebbero mai accettato di subire una perdita che avrebbe potuto essere evitata con un minimo di prudenza. L'unica ragione per cui tale trasferimento di perdite da una società all'altra è stato effettuato deve essere ricercata nell'esistenza di un legame fra le due società, tale da permettere una compensazione delle perdite fra l'una e l'altra, al solo scopo di beneficiare di vantaggi fiscali.
5.6.
Neppure merita accoglimento l'argomento della ricorrente, secondo cui di fatto non vi sarebbe stata alcuna distribuzione dissimulata di utili, non risultando in concreto alcuna riduzione di carico fiscale. In primo luogo, si tratta di un argomento che dovrà semmai essere esaminato al momento di decidere sul reclamo pendente contro la tassazione IC 1992, giacché è in tale esercizio che è avvenuto l'ammortamento del credito. Ma si deve comunque sottolineare sin d'ora che una simile conclusione si giustificherebbe soltanto qualora fosse già possibile escludere che nei prossimi esercizi non vi siano utili con i quali la perdita in questione potrà essere compensata.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.-
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.-
per un totale di fr. 600.-
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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