AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.76
Data decisione, Autorità: 23.06.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00076
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 24 aprile 1995
in materia di: IC 91/92 (IC 59/95)
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________ __________, attualmente domiciliata a __________, è limitatamente imponibile nel Canton Ticino, quale comproprietaria di un immobile ad __________;
che, con decisione del 29 aprile 1992, l' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna notificava alla contribuente la tassazione IC 1991/92, imponendo una sostanza di fr. 32'333.- ed un reddito di fr. 1'175.-;
che ella impugnava la decisione citata con reclamo del 19 maggio 1992, in lingua tedesca;
che l'autorità fiscale le attribuiva, con scritto del 29 aprile 1992, un termine perentorio fino al successivo 9 giugno per tradurre il suo gravame, avvertendola nel contempo che l'infruttuosa scadenza del termine avrebbe comportato la dichiarazione di irricevibilità del reclamo;
che la suddetta lettera dell'autorità fiscale veniva peraltro rispedita al mittente dalle poste, con l'indicazione "Traslocato", né l' Ufficio di tassazione otteneva indicazioni circa il nuovo domicilio della contribuente, dopo essersi rivolto alle autorità comunali di __________ (), di __________ - (__________) e di __________;
che, di conseguenza, non essendogli fino ad allora pervenuta la richiesta traduzione, l' Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo con decisione del 28 novembre 1994, indirizzata a __________;
che, con ricorso del 24 aprile 1995 alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula l'annullamento della decisione impugnata, chiedendo la deduzione dei debiti privati, non considerati dall'autorità di tassazione;
che la Camera di diritto tributario, oltre all'esame preliminarmente volto a sapere se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, deve anche accertare se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
che, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre nel caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità (cfr., p. es., sent. CDT n. 362/90 in re N.S.);
che, contro le decisioni su reclamo è dato ricorso, in materia di imposta cantonale, entro trenta giorni dalla loro intimazione (cfr. art. 181 cpv. 1 LT), sicché il gravame, interposto in data 24 aprile 1995 contro una decisione su reclamo del notificata il 28 novembre 1994 è manifestamente tardivo;
che per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, IV ediz., vol. I, Basilea 1992, pp. 157; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.);
che, quando un invio raccomandato non può essere consegnato, viene depositato nella buca lettere un avviso di ritiro, nel qual caso l'invio si considera però notificato non al momento del deposito dell'avviso nella bucalettere ma soltanto al momento in cui il destinatario lo ritira all'ufficio postale;
che, se tuttavia il ritiro non avviene entro il termine di custodia di sette giorni, l'invio è nondimeno considerato come notificato l'ultimo giorno di giacenza (cfr. DTF 100 III 7; CDT n. 32 del 21 gennaio 1983 in re G.; CDT n. 358 del 6 ottobre 1986 in re S.M.);
che, nella fattispecie, l'autorità fiscale ha notificato la decisione su reclamo all'indirizzo "__________ __________ - __________ __________ __________ ", ma la lettera raccomandata in questione è ritornata al mittente con l'indicazione "Unbekannt", apposta verosimilmente da un funzionario delle PTT di __________;
che la ricorrente sostiene di aver conosciuto il contenuto della decisione solo il 31 marzo 1995, allorché, dopo che ella stessa si era rivolta all' Ufficio di tassazione per sollecitare l'evasione del proprio reclamo del 1992, l'autorità fiscale gliene ha inviato copia all'indirizzo di __________;
che deve dunque essere valutata la validità dell'intimazione all'indirizzo di __________, alla luce delle difficoltà incontrate dall'autorità di tassazione nella determinazione del recapito della contribuente;
che, infatti, come già accennato, la tassazione IC 1991/92 è stata notificata all'indirizzo di __________ e verosimilmente ricevuta dalla contribuente, che l'ha tempestivamente impugnata, senza censurare l'indicazione del recapito;
che, di conseguenza, non dovrebbe potersi muovere alcun rimprovero all'indirizzo dell' Ufficio di tassazione, che, avendo inviato, pochi giorni dopo la notifica della tassazione, la richiesta di traduzione del reclamo allo stesso indirizzo, si è visto ritornare la busta con l'indicazione "Traslocato", senza peraltro avere ricevuto dalla contribuente alcun avviso di un trasferimento imminente o già avvenuto;
che infatti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, colui che si assenta per un periodo prolungato quando una procedura é in corso, senza preoccuparsi di farsi trasmettere la corrispondenza recapitata all'indirizzo indicato all' autorità e senza comunicare a quest'ultima il nuovo indirizzo, deve ammettere che l' invio indirizzato al suo vecchio indirizzo sia avvenuto in modo valido, quando poteva attendersi, durante la sua assenza, la notifica di un atto dell'autorità (DTF 117 V 132 consid. 4a; ASA 62 p. 704 consid. 2b);
che, tuttavia, dall'incarto fiscale non emerge alcuna indicazione univoca in merito al trasferimento della contribuente da __________ - ove era stata notificata ancora nel mese di aprile del 1990 la tassazione 1989/90 - a , risultando al contrario dalla stessa dichiarazione fiscale 1991/92, verosimilmente inoltrata dalla contribuente nel corso del 1991, che ella ha corretto l'indirizzo stampato sul formulario () con quello di __________, ove pure ha dichiarato sullo stesso formulario di avere il proprio domicilio;
che non è pertanto possibile escludere che, se l'autorità fiscale avesse indirizzato la propria lettera, prima, e la decisione su reclamo, poi, a quest'ultimo indirizzo, tutte le successive indagini intraprese al fine di stabilire il nuovo domicilio della contribuente avrebbero potuto essere evitate e la decisione su reclamo avrebbe potuto essere regolarmente portata a sua conoscenza, mettendola in condizione di impugnarla tempestivamente;
che il termine di ricorso deve allora essere fatto decorrere dalla data in cui alla ricorrente è stata trasmessa la copia della decisione impugnata, ragione per cui il gravame in esame deve essere considerato tempestivo;
che le stesse considerazioni che hanno indotto a dichiarare tempestivo il ricorso alla Camera di diritto tributario, segnatamente il mancato invio della corrispondenza all'indirizzo di __________ indicato dalla contribuente sul formulario della dichiarazione fiscale 1991/92, impongono di concludere che anche la richiesta di traduzione del reclamo avrebbe dovuto essere inviata a tale indirizzo, anziché a quello di __________, che dall'incarto fiscale non è neppure possibile stabilire come sia stato conosciuto dall'autorità di tassazione;
che, di conseguenza, deve essere censurata la decisione dell'autorità fiscale, che si è rifiutata di entrare nel merito del gravame, argomentando che la contribuente non aveva ottemperato all'invito di tradurlo;
che infatti, l' Ufficio di tassazione che, ricevendo un reclamo redatto in una lingua diversa dal quella ufficiale del Cantone, si limitasse a pronunciare l'irricevibilità del reclamo, senza segnalare prima tale vizio al reclamante e senza attribuirgli contestualmente un termine per la traduzione, emetterebbe una decisione viziata da eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234). ;
che, nella fattispecie, per le circostanze descritte, la contribuente non ha potuto conoscere la richiesta di traduzione del reclamo, ragione per cui non ha potuto sanare il vizio nel termine attribuitogli;
che, alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti devono essere retrocessi all' Ufficio di tassazione, perché si pronunci nel merito del reclamo, dopo aver richiesto alla contribuente la documentazione relativa ai debiti privati di cui chiede la deduzione;
che, dopo aver appreso che, pendente il ricorso alla Camera di diritto tributario, all' Ufficio di tassazione è stato segnalato dal Comune di __________ il trasferimento del domicilio della ricorrente da __________ a __________, si vuole comunque avvertire la ricorrente dei pericoli cui ella si espone, non avvertendo l'autorità fiscale dei suoi frequenti trasferimenti, per il fatto che, come detto, l'invio indirizzato all'ultimo indirizzo noto all'autorità è ritenuto, in linea di principio, valido.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza la decisione su reclamo del 28 novembre 1994 (intimata il 31 marzo 1995) è annullata e gli atti sono retrocessi all' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna, perché entri nel merito del reclamo.
Non si prelevano né spese né tassa di giudizio.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster