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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.69
Data decisione, Autorità: 11.07.1996, CDT
Incarto n. 80.95.00069
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 11 aprile 1995
in materia di: IC 91/92 (IC 54/95)
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
è stato assoggettato illimitatamente alla sovranità fiscale cantonale durante l’intero periodo di tassazione IC/IFD 1989-90, durante il quale era domiciliato a __________ __________.
Il 22 settembre 1991 __________ __________ inoltrava la dichiarazione d’imposta IC/IFD 1991-92; con lettera praticamente coeva, datata 25 settembre 1991 comunicava all’ Ufficio di tassazione di aver trasferito il proprio domicilio a __________ dal 1° settembre 1991.
L’Ufficio di tassazione di __________ -__________ il 12 agosto 1992 notificava all’interessato due distinte tassazioni: la tassazione ordinaria IC/IFD 1991-92 con effetto limitato per l’imposta cantonale al 31 agosto 1991, in cui venivano esposti sia il reddito del lavoro sia quello della sostanza, e la tassazione intermedia IC dal 1° settembre 1991 al 31 dicembre 1992, in cui veniva esposto unicamente il reddito della sostanza immobiliare.
L’8 settembre 1992 __________ __________ presentava reclamo contro entrambe le tassazioni suddette contestando il reddito della sostanza, le spese professionali e il valore dei veicoli.
Pendente il reclamo all’Ufficio di tassazione giungeva una segnalazione, datata 22 febbraio 1993, da parte di un municipale di __________ __________, in cui si affermava che __________ __________ non aveva mai realmente trasferito il proprio domicilio a __________ e che si faceva vanto di non pagare le imposte. L’ Amministrazione cantonale delle contribuzioni si rivolgeva pertanto all’autorità fiscale del Canton __________ per chiarire la questione del domicilio. La kantonale Steuerverwaltung del Canton __________, con lettera del 22 luglio 1993, si dichiarava disposta a rinunciare all’assoggettamento fiscale di __________ __________ __________ richiedendo nondimeno all’autorità fiscale ticinese di trasmetterle copia delle tassazioni cresciute in giudicato per poter procedere ai relativi annullamenti.
Il 3 maggio 1994 l’UT sentiva il rappresentante del contribuente in relazione alle contestazioni sollevate con il reclamo; in quell’occasione gli significava l’intenzione di procedere alla revoca della tassazione intermedia dal 1° settembre 1991 e di considerare il contribuente ininterrottamente domiciliato in Ticino.
Va altresì notato che il 15 aprile 1993 __________ __________ contraeva matrimonio con __________ __________ __________, dando così luogo a una nuova tassazione intermedia con effetto dal 16 aprile 1993, che veniva notificata all’interessato, unitamente alla tassazione ordinaria 1993-94, il 20 febbraio 1995. Con scritto dell’ 11 marzo 1995 alla Divisione delle contribuzioni __________ __________ reclamava contro le suddette tassazioni, contestando l’assoggettamento illimitato alla sovranità fiscale cantonale ticinese.
Con uno scritto del 23 novembre 1994 __________ __________ fornisce ulteriori spiegazioni all’autorità fiscale ticinese, spiegando le ragioni familiari che lo hanno spinto a trasferire il proprio domicilio nel Canton __________, non da ultimo l’attività di medico assistente esplicata in quel Cantone dal figlio e rilevando di essersi trasferito a __________ a seguito del matrimonio dal 16 aprile 1993.
Finalmente il 13 marzo 1995 l’ Ufficio di tassazione di __________ -__________ emetteva le decisioni sul reclamo contro la tassazione ordinaria IC/IFD 1991-92 e la tassazione intermedia IC 1991-92, con effetto dal 1° settembre 1991, confermando l’assoggettamento illimitato alla sovranità fiscale ticinese per l’intera durata del periodo di tassazione e annullando quindi la tassazione intermedia per partenza dal cantone.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede in sostanza l’annullamento della decisione su reclamo emessa dall’ Ufficio di tassazione in materia di tassazione intermedia IC 1991-92, affermando sostanzialmente di essere rimasto domiciliato fiscalmente nel Canton __________ fino alla fine del 1994.
All'udienza del 26 aprile 1996 sono stati sentiti quali testi il buralista postale e il segretario comunale di __________ __________.
Discusse le risultanze dell'incarto e quelle testimoniali, il giudice ha proposto, trovando l'adesione delle parti, di confermare la tassazione intermedia per partenza dal Cantone con effetto dal 1° settembre 1991 e di allestirne una nuova per rientro nel Cantone, segnatamente nel comune di __________, con effetto dalla data del matrimonio, ossia dal 16 aprile 1993.
Dalle tavole processuali emergono infatti numerosi e convergenti indizi (ad es. la chiara e non equivocabile dichiarazione del contribuente medesimo del 25 febbraio 1993 al Comune di __________ __________ e la richiesta di una licenza edilizia al Comune di __________ pubblicata sul Foglio Ufficiale del 18 febbraio 1993) per ritenere che, semmai vi fosse stata partenza dal Cantone, dalla data del matrimonio il ricorrente e sua moglie risiedono a __________ e vanno quindi nuovamente assoggettati alla sovranità fiscale cantonale al più tardi da quella data.
È altresì stato convenuto che, prima di procedere allo stralcio del presente ricorso, questa Camera, per il tramite della Divisione cantonale delle contribuzioni avrebbe provveduto a dare comunicazione della soluzione proposta all'autorità fiscale del Canton __________ allo scopo di evitare una doppia imposizione.
Con scritto del 14 luglio 1996 l'autorità fiscale del Canton __________ ha confermato di imporre __________ __________ per l’imposta cantonale solo fino al 15 aprile 1993.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, gli atti del procedimento vengono retrocessi all' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna perché proceda come indicato al consid. 3.
Non si prelevano né spese processuali né tassa di giustizia.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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