AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.64
Data decisione, Autorità: 31.05.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00064
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 7 aprile 1995
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
__________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Con decisione del 2 marzo 1995, l'Ufficio imposte alla fonte respingeva l'istanza con cui la società datrice di lavoro aveva chiesto che la propria dipendente potesse beneficiare dell'aliquota per coniugati con figlio a carico; secondo l'autorità amministrativa, infatti la contribuente avrebbe dovuto essere tassata come persona sola, non verificandosi i presupposti stabiliti dalla direttiva n. 1/1995 della Divisione delle contribuzioni (DC) per la concessione dell'aliquota più favorevole.
In seguito al reclamo interposto dalla contribuente contro la suddetta decisione, con decisione del 29 marzo 1995 l'Ufficio imposte alla fonte confermava la propria precedente risoluzione, richiamandosi nuovamente alla direttiva della Divisione delle contribuzioni.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ - __________ chiede nuovamente l'applicazione dell'aliquota per persona coniugata con figlio a carico, argomentando che la decisione impugnata crea un'inaccettabile disparità di trattamento fra uomo e donna, per il fatto che un uomo nelle sue stesse condizioni avrebbe beneficiato, secondo le direttive della DC, dell'aliquota più favorevole.
4.1.
Sono soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente:
a. i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b. i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta, l'art. 91 LIFD).
L'imposta è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD).
Presupposto per la trattenuta d'imposta è che la "fonte" si trovi, rispettivamente, in Svizzera e nel Canton Ticino, cioè che la retribuzione per il lavoro prestato sia pagata da un datore di lavoro con domicilio, sede o succursale nel Canton Ticino; se ciò non accade, anche il reddito da attività dipendente dei contribuenti in questione viene tassato nell'ambito della procedura ordinaria Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte undessteuer, Zurigo 1995, p. 341).
4.2.
Sebbene il diritto svizzero dell'imposta sul reddito sia caratterizzato dal principio dell'imposizione del reddito lordo globale ed in particolare dal principio dell'imposizione in base alla capacità contributiva, tuttavia nel caso dell'imposizione alla fonte vengono presi in considerazione necessariamente alcuni redditi in quanto tali e le condizioni del contribuente, suscettibili di considerazione ai fini dell'imposizione, vengono valutate in misura molto limitata. La radicale difformità concettuale della procedura ordinaria di tassazione, da un lato, e della procedura di tassazione alla fonte, dall'altra, fa sì che debba essere del tutto esclusa una perfetta parità di trattamento fra chi è assoggettato alla prima e chi sottostà alla seconda. Anche tra contribuenti che sottostanno all'imposizione alla fonte, tale forma di tassazione potrà tutt'al più aspirare ad una parità di trattamento, ma non potrà mai raggiungerla. Finora, comunque, il Tribunale federale non ha mai avuto modo di precisare a partire da quale misura le disparità di trattamento che sono connaturate al sistema dell'imposta alla fonte acquistano una portata inaccettabile (Zigerlig, Quellensteuern, in AA.VV., Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern, Berna 1993, p. 376 ss.; anche Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 345).
Per quanto attiene alle aliquote applicabili, l'onere fiscale cui sono sottoposti i contribuenti soggetti alla trattenuta alla fonte corrisponde essenzialmente, per effetto del principio della parità di trattamento, a quello che si avrebbe nel caso della tassazione in una procedura ordinaria. La legge stabilisce pertanto che:
le aliquote sono allestite conformemente a quelle per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 106 cpv. 1 LT; art. 85 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 1 LAID);
si deve tener conto del cumulo dei redditi dei coniugi esercitanti entrambi un'attività lucrativa e delle relative deduzioni (art. 107 cpv. 2 LT; art. 86 cpv. 2 LIFD; art. 33 cpv. 2 LAID);
si deve tener conto, in forma forfettaria, delle spese professionali, per premi assicurativi, nonché della deduzione per oneri familiari (art. 107 cpv. 1 LT; art. 86 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 3 LAID).
L'allestimento delle aliquote è di competenza dell'Amministrazione federale delle contribuzioni per l'imposta federale diretta (art. 85 cpv. 1 LIFD), e del Consiglio di Stato per l'imposta cantonale (art. 106 cpv. 1 LT).
Come si vede, le istruzioni per l'allestimento delle aliquote, contenute nelle leggi fiscali, evidenziano il problema della parità di trattamento. La procedura di imposizione alla fonte obbliga a semplificazioni e a calcoli forfettari, senza considerare le condizioni personali, ed in tal modo può solo garantire che l'onere fiscale sia quasi uguale a quello che sarebbe se si applicasse la procedura ordinaria. Per il singolo contribuente sono dunque inevitabili differenze, nei confronti non solo dei contribuenti tassati nell'ambito della procedura ordinaria ma anche di altri tassati alla fonte (Zigerlig, op. cit., p. 386).
5.2.
Il Dipartimento federale delle finanze ha emanato il 19 ottobre 1993 un'ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (OIF), il cui art. 1 prevede quattro diverse aliquote; analogamente, l'art. 108 LT definisce quattro diverse aliquote. I tipi di aliquote sono i seguenti:
a) per persone sole;
b) per coniugati con un solo reddito nonché per contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che da soli convivono con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
c) per coniugati con doppio reddito (entrambi conseguiti in Svizzera);
d) per contribuenti che esercitano un'attività a tempo parziale o accessoria.
La distinzione fra persona sola e coniugi è determinata dalle norme delle leggi fiscali che prevedono il cumulo dei fattori imponibili dei coniugi, nell'ambito della procedura ordinaria, e dal differente onere fiscale che ne consegue. L'art. 86 cpv. 2 LIFD e l'art. 107 cpv. 2 LT impongono poi di allestire una apposita aliquota per quei coniugi che esercitano entrambi un'attività lucrativa (in Svizzera). È dunque la legge stessa a rendere imperativo l'allestimento di aliquote speciali per persone sole, per coniugi e per coniugi con doppia attività lucrativa (Zigerlig, p. 387).
5.3.
Nel novembre 1994, la Divisione delle contribuzioni ha emanato una direttiva circa l'imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio (direttiva 1/1995). In essa, l'autorità amministrativa ha introdotto una distinzione, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, fra le categorie dei dimoranti, stagionali, rifugiati e richiedenti l'asilo, da un lato, e la categoria dei frontalieri, dall'altro. Mentre, infatti, i quattro diversi tipi di aliquote applicabili alle categorie citate per prime rispecchiano l'elenco contenuto nella legge tributaria e nell'ordinanza del Dipartimento federale delle finanze (cfr. supra, consid. 5.2.), diversi sono invece i criteri stabiliti per l'applicazione delle aliquote previste per i frontalieri. Infatti, l'aliquota prevista per le persone sole è estesa anche alle donne coniugate con marito all'estero, a prescindere dalla circostanza che quest'ultimo abbia o meno un'attività lucrativa.
5.4.
Richiesta dalla Camera di motivare tale particolare disciplina prevista per i frontalieri, la Divisione delle contribuzioni ha spiegato, in una lettera del 26 aprile 1995, che il regime fiscale applicabile ai redditi ricevuti in corrispettivo di un'attività dipendente dei lavoratori frontalieri è regolato da un accordo fra Svizzera e Italia, sottoscritto il 3 ottobre 1974; in applicazione di tale accordo, le autorità competenti dei due Stati hanno poi convenuto, in una riunione dell'8 e 9 luglio 1985, che il cumulo dei redditi dei coniugi, vigente in Svizzera, non è applicabile, seppure soltanto ai fini della determinazione dell'aliquota, alla "coppia di lavoratori di cui uno sia percettore di reddito in Italia qualora tale reddito sia quivi tassabile in modo esclusivo" (cfr. processo verbale del 9 luglio 1985; cfr. RTT 1990 p. 313 s.; inoltre Bernasconi, L’ Accordo tra la Svizzera e l’Italia relativo all’imposizione dei frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine del 3 ottobre 1974, in RTT 1990 p. 308 s.). D'altronde, l'autorità fiscale fa notare che l'applicazione dell'aliquota per doppi redditi è limitata ai casi in cui entrambi i coniugi lavorano in Svizzera. Tali considerazioni hanno indotto la Divisione delle contribuzioni, verosimilmente preoccupata di evitare una disparità di trattamento a favore dei frontalieri che, come detto, sono già avvantaggiati dal fatto di non sottostare alla regola del cumulo dei redditi ai fini del calcolo dell'aliquota, a considerare la lavoratrice frontaliera con marito all'estero come persona sola e non come persona coniugata con un solo reddito. La direzione della Divisione delle contribuzioni conclude le sue osservazioni affermando che, per evitare una disparità di trattamento tra uomo e donna, ha dato istruzione all'Ufficio imposte alla fonte, perché applichi gli stessi princìpi anche al lavoratore frontaliere uomo con moglie che lavora all'estero. Nel caso in cui non dovessero esistere redditi all'estero, peraltro, il coniuge che lavora in Svizzera sarebbe tassato con l'aliquota per coniugati.
In sostanza, alla luce della presa di posizione dell'autorità fiscale, il lavoratore frontaliere, il cui coniuge non lavora in Svizzera, sarebbe così imposto:
con l'aliquota per persone sole, se non dimostra che l'altro coniuge non consegue un reddito in Italia;
con l'aliquota per coniugati con un solo reddito, se invece dimostra che l'altro coniuge non consegue alcun reddito in Italia.
5.5.
La direttiva 1/1995 della DC, che ritiene applicabile l'aliquota per persona sola sempre e comunque, nel caso in cui il coniuge che lavora in Svizzera sia la moglie, mentre impone di applicare l'aliquota per coniugati nel caso inverso, si fonda chiaramente su di una presunzione discutibile: quando la donna lavora in Svizzera, si presume cioè che il marito abbia un'attività lucrativa in Italia, senza considerare l'eventualità che possa invece occuparsi della famiglia o essere semplicemente disoccupato; nel caso in cui è invece l'uomo a lavorare in Svizzera, si ritiene che la moglie non abbia alcuna attività lucrativa in Italia. Sulla base di questa presunzione, la domanda della ricorrente di beneficiare dell'aliquota per coniugati è stata respinta.
Come si è già visto, l'imposizione della famiglia si regge sul principio per cui non è al reddito di ogni singolo componente che si deve guardare ma a quello globale, sia che lavori un solo coniuge sia che lavorino entrambi. Dottrina e giurisprudenza sono infatti unanimi nel considerare la coppia formata da due coniugi come una comunità di fatto e di diritto; in particolare essa costituisce una unità economica (Lanz-Baur, Das Ehepaar im Steuerrecht, Berna 1988, p. 13; Masmejan-Fey, L'imposition des couples mariés et des concubins, Losanna 1992, p. 48). Si osservi che alla luce dell'art. 4 cpv. 2 CF, tuttavia, non si giustifica, a tale riguardo, una discriminazione fra uomo e donna: "i coniugi possono regolare la loro concezione di vita e ripartirsi i compiti come piace a loro; la moglie può occuparsi della casa ed il marito esercitare un'attività lucrativa, e viceversa, oppure entrambi gli sposi occuparsi a turno delle questioni domestiche e di quelle professionali. ...In base alle qualità ed ai gusti personali di ciascuno, possono concordare che uno dei due coniugi svolgerà un'attività lavorativa redditizia mentre l'altro svolgerà attività politica, eserciterà un'arte poco lucrativa o funzioni sociali o di pubblica utilità" (cfr. DTF 110 Ia 18; inoltre RDAT I-1994 p. 365 s.).
Ne consegue che la presunzione contenuta nella direttiva della DC è chiaramente in contrasto con l'art. 4 cpv. 2 CF, così come interpretato dal Tribunale federale proprio in materia di diritto tributario.
Nella fattispecie, paiono senz'altro adempiuti i presupposti per il riconoscimento dell'aliquota per coniugati. La stessa autorità fiscale ammette, infatti, la concessione dell'aliquota più favorevole ogniqualvolta l'altro coniuge domiciliato in Italia non consegua alcun reddito. Ebbene, la ricorrente ha prodotto una Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà, controfirmata da un funzionario del Comune di domicilio, in cui il __________ __________ __________, suo marito, dichiara di "non percepire alcun tipo di reddito", nonché un certificato di stato di famiglia,una dichiarazione del Centro operativo dell'INPS, che attesta la condizione di disoccupato del __________ __________, ed altresì un certificato medico dal quale risulta che egli è affetto da morbo di Parkinson. Tanto basta a considerare adempiuti i presupposti per l'accoglimento del ricorso, senza che questa Camera debba pertanto pronunciarsi sulla legittimità della disciplina stabilita dalla direttiva n. 1/1995 della DC, laddove assimila il lavoratore frontaliere, che non dimostri che l'altro coniuge non consegue un reddito in Italia, alla persona sola.
6.2.
Visto l'esito del ricorso non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 29 marzo 1995 è riformata nel senso che alla ricorrente è riconosciuta l'applicazione dell'aliquota per coniugati.
Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del tribunale di appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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