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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1994.80
Data decisione, Autorità: 23.06.1995, CDT
Incarto n. 80.94.00080
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 10 ottobre 1994
in materia di: richiesta di garanzia
presentato da:
__________ __________ - __________ __________ u. __________. __________, __________ __________, rappr. da: __________ . -, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
, costituita nel 1978, ha sede a __________ () e suo amministratore unico è . __________ __________ __________ __________ (). Scopo sociale è, tra l'altro, l'amministrazione del proprio patrimonio, l'assunzione di rappresentanze, l'esercizio di attività commerciali, in particolare con prodotti per la lavorazione del cuoio.
Con osservazioni del 17 novembre 1994, l'ACC propone la reiezione del gravame, argomentando che sono dati i presupposti per la richiesta di una garanzia.
Alle parti è stato poi attribuito il diritto di replica e di duplica.
Pendente causa, con scritto del 21 marzo 1995, la ricorrente ha chiesto di poter prendere visione dei documenti prodotti dall'autorità fiscale. La Camera di diritto tributario ha aderito alla richiesta in questione ed ha attribuito alla ricorrente un ulteriore termine per presentare osservazioni. Le stesse sono pervenute in data 31 maggio 1995.
4.1.
L'art. 155 LT stabilisce che l'autorità fiscale può esigere dai contribuenti domiciliati all'estero la nomina di un rappresentante con domicilio in __________, autorizzato a ricevere comunicazioni, decisioni, sentenze e atti di esazione in materia fiscale, e specifica poi che in caso di mancata designazione, l'autorità potrà procedere alla notifica nella forma degli assenti (cfr. STF del 4 ottobre 1990 in re __________).
Come correttamente afferma la ricorrente, dunque, la notificazione di una decisione all'estero ha luogo, dapprima, mediante invito dell'autorità ai contribuenti non domiciliati a designare un rappresentante, e, in secondo luogo, qualora la designazione non avvenga, mediante notifica nella forma degli assenti. Nella fattispecie, può essere lasciata aperta la questione se la notifica nella forma degli assenti debba necessariamente essere preceduta dall'invito a designare un rappresentante, per il fatto che, comunque, la notifica, che a suo dire, sarebbe lesiva dei suoi diritti, ha raggiunto lo scopo prefisso.
4.2.
Secondo la giurisprudenza, infatti, una notificazione viziata non è semplicemente nulla, colla conseguenza che il termine per impugnarla non inizia a decorrere. Dal principio per cui alle parti non può derivare alcun pregiudizio da un'intimazione irregolare discende invece la conseguenza che, se se una decisione notificata in modo oggettivamente difettoso raggiunge nondimeno il suo scopo, la tutela giuridica perseguita è sufficientemente data. Ciò non significa null'altro che bisogna dimostrare nel caso concreto se la parte interessata è stata effettivamente indotta in errore dal lamentato vizio nell'intimazione e se gliene è derivato un pregiudizio: vizi di forma possono infatti essere fatti valere solo nei limiti del principio della buona fede (DTF 98 V 278, 111 V 150).
In particolare, se taluno viene a conoscenza di una decisione che lo riguarda, ma questa non gli è stata notificata, è tenuto, secondo il principio della buona fede, ad esigerne l'intimazione ed a far decorrere in tal modo il termine per impugnarla (DTF 114 Ia 456, relativa ad un caso in cui il ricorrente aveva appreso che la decisione era stata emessa solo leggendo un quotidiano; inoltre Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, vol II, Basilea 1993, n. 1920).
4.3.
Ne consegue che, per il fatto stesso che la ricorrente ha potuto dapprima chiedere delucidazioni all'ACC sulla decisione ed in seguito impugnarla tempestivamente dinanzi alla Camera di diritto tributario, l'eventuale vizio nella notificazione non le ha arrecato alcun pregiudizio.
4.4.
Si aggiunga che, sebbene per la richiesta di garanzia sia espressamente prevista l'intimazione con lettera raccomandata (art. 226 cpv. 3 LT), ciò non esclude l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 155 LT, che rientra tra le disposizioni generali di procedura contenute nel capitolo primo del titolo secondo della Legge tributaria. Inoltre, il Tribunale federale ha già avuto occasione di sottolineare che il fatto che l'analoga norma contenuta nel Decreto concernente l'imposta federale diretta (DIFD) preveda solo l'intimazione mediante lettera raccomandata, non significa certo che il legislatore abbia voluto emanare una norma in contrasto con il diritto internazionale (DTF 119 Ib 430; cfr. anche STF del 9 gennaio 1995, su ricorso della stessa __________).
5.1
Se il debitore non ha domicilio in Svizzera o se i diritti del fisco sembrano pregiudicati, l'ACC può chiedere in ogni tempo e quindi ancor prima che l'imposta sia accertata definitivamente delle garanzie (art. 226 cpv.1 LT). La formulazione dell'art. 226 LT é analoga a quella dell'art. 118 DIFD. Le ipotesi previste dalla norma per la richiesta di garanzia non sono cumulative ma alternative: il domicilio all'estero dei contribuenti é quindi già motivo autonomo e sufficiente a legittimare la richiesta di garanzia. Si tratta di una premessa indipendente (STF del 15 gennaio 1985 in re H.K.; Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 463). Poiché la richiesta può essere fatta in ogni tempo non occorre che l'imposta sia già stabilita definitivamente o che l'imponibilità stessa dei contribuenti sia accertata in modo definitivo. La richiesta può essere fatta anche quando dette questioni sono ancora litigiose. L'accertamento definitivo dell'obbligo tributario, come la fissazione dell'ammontare esatto dell'imposta dovuta rimangono di competenza dell'autorità fiscale nell'ambito della procedura ordinaria di tassazione (STF dell' 11 novembre 1982 in re E.G.; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, p. 332 ss. ; Rivier, Droit fiscal, p. 367; CDT n. 133 del 23 giugno 1994 in re H.Anstalt).
5.2
Come già accennato, contro analoga richiesta di garanzia ai fini dell'imposta federale diretta, la contribuente ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Quest'ultima autorità ha respinto il gravame con sentenza del 9 gennaio 1995, argomentando sostanzialmente che:
· l'esistenza di una causa di garanzia non è contestata, essendo pacifico che la ricorrente ha la propria sede all'estero;
· è verosimile che esista un credito fiscale: vi sono infatti serie ragioni per ritenere che la procedura di tassazione evidenzierà l'assoggettamento fiscale dell'interessata e, quindi, l'esistenza di un credito d'imposta, sebbene nel suo gravame la contribuente sminuisca l'importanza dei propri legami con il __________, asserendo che l'intera sua attività è svolta all'estero; il Tribunale federale sottolinea, in particolare, lo stretto legame con la società anonima __________ __________, che fornisce alla ricorrente servizi di cancelleria e le mette a disposizione i propri telefoni e telefax;
· quanto all'ammontare delle garanzie richieste, __________ __________ ne ha ammesso la misura "elevata", ma ha ricordato alla ricorrente che non è tuttavia sproporzionata, dovendo la garanzia richiesta poter coprire l'ammontare massimo del tributi che deve assicurare, comprese eventuali multe fiscali; non essendo inoltre mai stata presentata dalla ricorrente una dichiarazione fiscale ed essendo stati presentati per la prima volta in sede di ricorso i conti economici e i bilanci, tale documentazione non può venir verificata in sede di ricorso contro la richiesta di garanzia.
5.3
Come deciso in una sentenza di questa Camera del 15 maggio 1985, data la corrispondenza fra il testo dell'art. 226 LT e quello dell'art. 118 DIFD, per l'interpretazione della norma cantonale vale la giurisprudenza elaborata dal Tribunale federale in relazione all'art. 118 DIFD (CDT n. 345/1977 e 60/1979), ragione per cui, quando vi è già una sentenza del Tribunale federale sulla stessa fattispecie, le argomentazioni __________ __________ possono essere estese, per economia di giudizio, al caso sottoposto all'esame della Camera di diritto tributario con ricorso contro la decisione in materia di imposta cantonale e comunale (RTT 1986 p. 468).
5.4
Per quanto attiene alla misura della garanzia richiesta, si ricorda alle parti che il Tribunale federale, nella sentenza del 9 gennaio 1995, pur ritenendola non manifestamente eccessiva, ha invitato l'ACC a procedere rapidamente alla verifica dei bilanci e dei conti economici presentati dalla ricorrente e ad adattare di conseguenza l'ammontare delle garanzie alle risultanze di tali verifiche.
Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 3'000.-
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.-
per un totale di fr. 3'100.-
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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