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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1994.77
Data decisione, Autorità: 20.02.1997, CDT
Incarto n. 80.94.00077
Lugano 20 febbraio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 6 luglio 1994
in materia di: imposta preventiva
presentato da:
__________ __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
In data 21 aprile 1992, la __________ ereditaria fu __________ __________ inoltrava all’Ufficio di tassazione di __________ la domanda di rimborso dell’imposta preventiva trattenuta negli anni 1987 e 1988, per un ammontare di fr. 24’742.65.
Con decisione dell’11 giugno 1992, l’autorità di tassazione respingeva l’istanza di rimborso, richiamandosi all’art. 32 cpv. 1 LIP, secondo cui il termine di prescrizione ammonta a tre anni dalla fine dell’anno civile in cui è scaduta la prestazione imponibile. Nella fattispecie, dunque, il rimborso dell’IP relativa agli anni 1987 e 1988 avrebbe dovuto essere chiesto entro la fine, rispettivamente, degli anni 1990 e 1991.
L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo con decisione dell’8 giugno 1994, negando che la mera richiesta di informazioni possa costituire una valida istanza di rimborso.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ ereditaria, rappresentata da __________ __________, contesta la decisione su reclamo, ribadendo di avere chiesto, prima della scadenza del termine di prescrizione, delle informazioni in merito alle modalità per il rimborso dell’imposta preventiva, e di avere ricevuto rassicurazioni telefoniche circa il positivo sviluppo della situazione.
I Cantoni rimborsano di regola l'imposta preventiva mediante computo sulle imposte cantonali e comunali dovute dall'istante, il sovrappiù in contanti (art. 31 cpv. 1 LIP). Il diritto al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile (art. 32 cpv. 1 LIP). Tale termine non può essere prorogato (ASA 24 p. 95, 31 p. 149, 47 p. 267, 49 p. 136; Pfund/Zwahlen, Verrechnungssteuer, II parte, Basilea 1985, p. 217; Stockar/Fagetti, Le tasse di bollo e l'imposta preventiva, 1a ediz., Lugano 1988, p. 57).
Chiunque chiede il rimborso dell'imposta preventiva deve indicare coscienziosamente all'autorità competente tutti i fatti che possono essere di qualche momento nell'accertamento del diritto al rimborso; in particolare l'istante è tenuto a compilare in tutte le loro parti e esattamente i moduli dell'istanza e i questionari, come pure a fornire, su richiesta dell'autorità, le attestazioni relative alla deduzione dell'imposta (art. 48 cpv. 1 lett. a e b LIP). L'istanza di rimborso deve essere presentata all'autorità competente su modulo ufficiale (art. 68 cpv. 1 OIP). Se l'istante non soddisfa agli obblighi di fornire informazioni e se il diritto al rimborso non può essere accertato senza le informazioni chieste dall'autorità, l'istanza è respinta (art. 48 cpv. 2 LIP).
Questa argomentazione dei ricorrenti impone all’autorità giudiziaria di esaminare la decisione impugnata sotto il profilo del principio della buona fede e quello dell’affidamento.
5.1.
5.1.1.
Il principio della buona fede (Treu und Glauben) vieta alle autorità un comportamento contraddittorio e garantisce ai cittadini la protezione della giustificata fiducia, é direttamente deducibile dall'art. 4 Cost. fed. ed ha carattere costituzionale. Deriva tra l'altro da questo principio che le informazioni ed assicurazioni inesatte o contrarie al diritto date da un organo dell'amministrazione, vincolano, sotto determinate condizioni, l'autorità. La realizzazione di questo effetto dipende specialmente dalla questione di sapere se il cittadino, osservando la diligenza richiesta dalle circostanze, avrebbe potuto riconoscere l'inesattezza dell'informazione nonché l'incompetenza dell'autorità (ASA 60 p. 56, 55 p. 391; DTF 117 Ia pag. 297.).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea rilasciata dall'autorità amministrativa è vincolante, se:
a) l'informazione è stata data senza riserve per un determinato caso unico, in base ad una completa ed esatta esposizione della fattispecie;
b) l'autorità in questione era competente a rilasciarla o si poteva comunque ritenere in buona fede che lo fosse;
c) il cittadino che vi ha fatto affidamento non poteva riconoscerne immediatamente l'inesattezza;
d) il cittadino ha preso, confidando nell'esattezza dell'informazione, delle disposizioni che non possono più essere revocate senza pregiudizio;
e) l'ordinamento legale non è mutato nel frattempo
(DTF 113 V 87, 108 Ib 385, 106 V 72, 105 V 157, 160, 164, 99 Ib 101; Baur, Auskünfte und Zusagen der Steuerbehörden an Private im schweizerischen Steuerrecht, tesi, Zurigo 1979, p. 216 ss.; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, I, num. 75 B III 3; Soldini, Il principio della buona fede nel diritto delle assicurazioni sociali, in: Evoluzione del diritto delle assicurazioni sociali - Miscellanea per il 75° anniversario del Tribunale federale delle assicurazioni, Berna 1992, p. 103, nota 4; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 22).
5.1.2.
Il principio della tutela dell’affidamento, derivante da quello della buona fede, impone all’amministrazione di adottare una condotta coerente e priva di contraddizioni. La giurisprudenza se ne avvale talora per correggere le conseguenze, pregiudizievoli per gli interessi dell’amministrato, di un comportamento contraddittorio e incoerente dell’amministrazione (DTF 111 V 81 cons. 6, 108 V 84 cons. 3a; ASA 65 p. 71 cons. 6a).
5.1.3.
Applicando il principio di buona fede in materia di rimborso dell’imposta preventiva, il Tribunale federale ha riconosciuto che, se l'autorità cantonale di tassazione dà seguito a una domanda di proroga del termine nella quale vengono menzionati tanto il periodo di tassazione quanto l'anno di computo, omettendo di precisare che la proroga riguarda unicamente la consegna della dichiarazione e non la domanda di rimborso dell'imposta preventiva, essa induce in errore facendo credere che il termine accordato valga anche per la domanda di rimborso, anche se quest'ultima è stata presentata soltanto dopo la scadenza del termine di perenzione (ASA 23 p. 90 ss.).
5.1.4.
Con una recentissima decisione relativa ad un caso ticinese, la stessa __________ __________ ha negato invece che violi il principio della buona fede l’autorità di tassazione che non risponda alla richiesta del contribuente di inviargli il modulo ufficiale per chiedere il rimborso. In assenza di una risposta dell’autorità fiscale, i contribuenti dovrebbero infatti sollecitarla, mentre non potrebbero in alcun modo dedurre dall’inattività dell’autorità una proroga implicita del termine perentorio di cui all’art. 32 cpv. 1 LIP (STF dell’11 novembre 1996 in re G. e M. P., inedita).
5.2.
In considerazione dello svolgimento dei loro rapporti con l’autorità fiscale, i ricorrenti non possono giovarsi del principio della buona fede per ottenere una restituzione del termine.
5.2.1.
Si osservi, in primo luogo, che le lettere, cui si richiamano i ricorrenti, si riferiscono esclusivamente al rimborso dell’imposta preventiva relativa ai beni appartenenti personalmente alla vedova __________ __________, mentre, ad eccezione dell’intestazione delle missive in questione («____________________, per __________ __________ __________»), niente fa pensare ad una richiesta estesa anche al rimborso dell’imposta preventiva trattenuta sui redditi provenienti dai beni appartenenti alla Comunione ereditaria.
Nella prima lettera, del 28 febbraio 1990, richiamata poi nel successivo scritto del 18 aprile 1990, la __________ __________ scrive infatti:
«Nelle ultime dichiarazioni fiscali (a nome del mio defunto marito __________ __________ __________ fino al 1985/86 e a nome mio __________ __________ __________ in seguito) sono stati dichiarati nell’elenco titoli i seguenti importi di imposta preventiva:
1981/82: fr. 6.406.––
1983/84 fr. 6.776.––
1985/86 fr. 7.312.50
1987/88 fr. 7.534.45
1989/90 fr. 8.894.05
Mi risultano solo i seguenti importi di rimborso in deduzione di conguagli da me pagati:
11.4.83 fr. 2.647.90
31.1.86 fr. 6.532.35
Ciò è forse determinato dal fatto che l’ultima notifica che ho ricevuto è quella del 1983/84 poiché le mie pratiche fiscali non sono state ancora chiuse in seguito all’impossibilità di completare quella per la successione dopo la scomparsa di mio marito.
Vi sarei grata se voleste verificare anzitutto la completezza di quanto sopra indicato e poi di informarmi come procedere poiché non vorrei perdere il diritto al rimborso della IP.»
Ora, se si prende in considerazione per esempio l’importo di fr. 8’894.05, indicato quale imposta preventiva scaduta nel 1987 e da computare sull’imposta 1989/90, si rileverà che si tratta dell’ammontare figurante sull’elenco titoli inoltrato già il 30 giugno 1989 dalla __________ __________ __________, con riferimento ai soli collocamenti di capitale appartenenti al suo patrimonio personale. La sostanza di fr. 339’226.75, da cui provengono i redditi da cui è stata trattenuta l’imposta preventiva in questione, non si identifica infatti con quella dichiarata sul questionario inoltrato dagli eredi nel 1992. Si può persino ritenere che una risposta a tale lettera sia stata data con i fatti, poiché il rimborso dell’importo in questione è stato deciso dall’Ufficio di tassazione proprio all’inizio di aprile del 1990.
Dal tenore della lettera citata, del resto, non si ricava l’impressione che la mittente intendesse chiedere il rimborso di ulteriori importi trattenuti su altri capitali. Si limita infatti a riferirsi ad importi già dichiarati nell’elenco titoli.
5.2.2.
Niente, comunque, consente di ritenere che il funzionario che ha conferito telefonicamente con la __________ __________ abbia espresso la volontà di concederle una proroga per dichiarare gli ulteriori redditi non divisi e per chiedere contemporaneamente il rimborso dell’imposta preventiva trattenuta sugli stessi. Al contrario, gli stessi ricorrenti asseriscono che gli è stato solo assicurato che «l’importo sarebbe stato bonificato sul pagamento di future imposte nonostante il parziale impedimento costituito dalle pratiche della successione ancora in corso». Ed infatti risulta che gli importi menzionati nella lettera in questione siano stati tutti rimborsati quanto prima.
5.2.3.
Si può senz’altro credere ai ricorrenti, quando affermano di avere ricevuto il modulo per domandare il rimborso dell’IP quando già il termine di cui all’art. 32 cpv. 1 LIP era scaduto.
Non risulta però né che essi abbiano dichiarato i capitali appartenenti alla comunione ereditaria e i relativi redditi sull' apposito questionario intestato alla __________ __________, né che li abbiano indicati con precisione nelle rispettive dichiarazioni personali. Tanto più che essi avevano regolarmente presentato la dichiarazione della comunione ereditaria 1987/88 ed avevano anche ottenuto il rimborso della preventiva.
Alla luce delle considerazioni che precedono, essi non possono neppure invocare, a giustificazione del loro ritardo, i problemi connessi con la definizione dell’ammontare del netto della successione.
È appena il caso di rilevare che così facendo non solo hanno pregiudicato il diritto al rimborso dell’imposta preventiva, ma hanno addirittura corso il rischio di provocare l’apertura di una procedura di recupero.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 54 e 55 LIP, 5 Regolamento cantonale d'applicazione e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Contro il presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, entro 30 giorni (art. 56 LIP).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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