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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1994.70
Data decisione, Autorità: 04.11.1996, CDT
Incarto n. 80.94.00070
Lugano 4 novembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 16 maggio 1994
in materia di: IMVI
presentato da:
__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
L' Ufficio dei registri, autorità di tassazione in materia di imposta sul maggior valore immobiliare, accertava, in applicazione dell'art. 7 cpv. 2 LIMVI, il valore complessivo dell'alienazione in complessivi fr. 3'020'000.-- e il valore della contrattazione determinante per l'acquirente in fr. fr. 2'310'000.--, pari al prezzo rogato di fr. 1'440'000.-- più l'importo delle rate di leasing personalmente pagate dal prenditore di leasing che ha esercitato l'opzione (cfr. decisione su ricorso dell' Amministrazione cantonale delle contribuzioni del 18 aprile 1994).
Nell'ambito dell'istruzione del ricorso veniva ordinato l'allestimento di una perizia intesa a stabilire il valore dell'alienazione stabilito d'ufficio dall' Ufficio dei registri.
In occasione dell'udienza del 19 ottobre 1996, in cui le parti hanno avuto modo di esaminare i due rapporti specialistici sintetici presentati dal perito il 20 giugno 1996 e di approfondire, data la particolarità delle due fattispecie, l'aspetto legato alle spese di miglioria o manutenzione in relazione ai frequenti cambiamenti di inquilini, il giudice, dopo approfondita discussione, ha proposto di confermare, da un lato, il valore della contrattazione accertato d'ufficio dall' Ufficio dei registri in fr. 3'020'00.--e di elevarlo, dall'altro, il valore complessivo delle opere di miglioria a fr. 520'000.--, ritenuto che la differenza tra detto importo e le spese fatte valere complessivamente dal ricorrente devono essere ritenute spese di manutenzione da considerare nel quadro della tassazione ordinaria del prenditore di leasing e locatore degli spazi commerciali.
Visto l'esito del ricorso spese e tassa di giustizia devono essere caricate in misura del 50% al ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza la decisione su ricorso dell' Amministrazione cantonale delle contribuzioni del 18 aprile 1994 è riformata nel senso che le spese di miglioria sono elevate a fr. 520'000.-- e l'imponibile a carico dell' acquirente è determinato in fr. 190'000.--.
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.--
b. nelle spese di cancelleria di fr. 150.--
c. nelle spese di perizia di fr. 6’400.--
per un totale di fr. 6’850.--
sono a carico del ricorrente in ragione della metà.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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