AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1994.69
Data decisione, Autorità: 25.07.1995, CDT
Incarto n. 80.94.00069
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi segretario di Camera
statuendo sul ricorso del 21 ottobre 1994
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________ e __________ __________ -__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il presente ricorso verte sul reddito derivante dalla vendita di 500 __________ __________ acquistate il 28 febbraio 1991 tramite la __________ al prezzo di fr. 16’438,70 e rimborsate il 30 novembre 1992 per un importo di fr. 19’225.--, sul quale è stata trattenuta un’imposta preventiva di fr. 6’728,75. Consigliato dal funzionario responsabile dell’ Ufficio imposta preventiva, il contribuente ha dichiarato, malgrado le sue perplessità, un reddito di fr. 19’225.-- e non di soli fr. 2’786,30, vale a dire il guadagno effettivamente conseguito. Il ricorrente chiede pertanto la riforma della decisione su reclamo del 26 settembre 1994.
All’ udienza del 30 novembre 1994 il ricorrente si è confermato nel proprio ricorso; l’UT ha, dal canto suo, auspicato una presa di posizione da parte della Divisione principale tasse di bollo e imposta preventiva dell’ Amministrazione federale delle contribuzioni, non mancando comunque di osservare che il valore di ogni singola opzione è integralmente costituito da reddito.
Con osservazioni del 12 aprile 1995, di cui si dirà più dettagliatamente in seguito, la Divisione imposta preventiva ha chiesto la reiezione del ricorso.
Con lettera 25 aprile 1995 il ricorrente ha ribadito l’intenzione di mantenere il ricorso, intenzione ribadita nel corso di un colloquio con il presidente della CDT avvenuto il 3 maggio 1995.
Secondo l’art. 21 cpv. 1 lett. c DIFD è imponibile qualsiasi reddito che derivi da sostanza mobile, specialmente da interessi, rendite o quote di utili provenienti da crediti e partecipazioni d’ogni genere, come pure da indennità o vantaggi speciali valutabili in denaro accordati in più di questi redditi o in loro vece, da proventi derivanti da locazione o da godimento di diritti d’ogni genere (brevetti, licenze, ecc.), da rendite vitalizie, da usufrutti, da godimenti contrattuali o di diritto pubblico, ecc. Si considera come interesse di crediti ogni prestazione valutabile in denaro del debitore al creditore effettuata mediante pagamento, girata, accreditamento, conteggio o in altro modo che giuridicamente non ha per effetto di ammortizzare il debito in capitale; come quote di utile provenienti da partecipazioni, si considera ogni prestazione valutabile in denaro fatta dalla società ai possessori di diritti di partecipazione, mediante pagamento, girata, accreditamento, conteggio o in altro modo, che non costituisce un rimborso delle esistenti quote di capitale sociale. Secondo l’art. 19 cpv. lett. b LT-1976 sono imponibili, in particolare, i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro fatte dalla società ai possessori di diritti di partecipazione mediante pagamento, girata, accreditamento, conteggio o in altro modo, che non costituiscono un rimborso delle esistenti quote di capitale sociale.
3.2.
Tra le rendite o quote di utili provenienti da crediti e partecipazioni d’ogni genere vanno pacificamente annoverati i buoni di godimento (Genussscheine), i quali per legge non possono conferire ai loro titolari alcuno dei diritti inerenti alla qualità di socio, ma soltanto il diritto a una quota degli utili netti o dell'avanzo della liquidazione, o all'esercizio di un' opzione in caso d'emissione di nuove azioni (art. 657 cpv. 3 CO). L'imponibilità dei buoni di godimento non muta per il fatto che abbiano o non abbiano un valore nominale (Känzig, Wehrsteuer, I, p. 338).
3.3.
Sul versante dell’imposta preventiva, l’art. 4 cpv. 1 lett. b LIP assoggetta alla trattenuta i redditi delle azioni, quote sociali, in società a garanzia limitata o cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una persona domiciliata in Svizzera. È considerato reddito imponibile ogni prestazione in denaro, che non ha il carattere di rimborso di quote di capitale sociale, versata ai possessori delle partecipazioni o a terzi che le ricevono (art. 20 OE; Stockar, Aperçu des droits de timbre et de l’impôt anticipé, pp. 40 s.). L’imposta preventiva dovuta sui redditi delle azioni, di parti sociali di una s.r.l., dei buoni di godimento e dei buoni di partecipazione scade trenta giorni dopo la nascita del credito fiscale (art. 16 cpv. 1, lett. c LIP).
Il prestito a opzioni __________ 3 1/4% 1989-99 di cento milioni di franchi, che ha dato la stura alla presente vertenza, è munito di un diritto di rimborso in contanti del detentore dei certificati d’opzione (money back option) che permette a chi investe di ottenere un rendimento globale del 4,615% durante tutta la durata del prestito. L’offerta di sottoscrizione delle opzioni di tipo -C- precisa che ogni certificato dà diritto:
a) o, dal 15 settembre 1989 al 15 settembre 1992 compreso, all’acquisto senza spese di un buono di godimento senza valore nominale della __________ al prezzo di fr. 168.--, con riserva di un’eventuale riduzione di prezzo (protezione contro l’effetto di annacquamento)
b) o, a condizione che il diritto di opzione non sia esercitato, dal 1° ottobre 1992 al 31 ottobre 1992 compreso, a far valere il diritto al rimborso in contanti di fr. 38,45 pagabile entro il 30 novembre 1992.
4.2.
Come pertinentemente spiegato dalla Divisione imposta preventiva dell’ Amministrazione federale delle contribuzioni nelle proprie osservazioni del 12 aprile 1995, i ricorrenti non hanno venduto le 500 opzioni -C- prima della scadenza acquistando senza spese un buono di godimento senza valore nominale della __________ di fr. 168.--, ma hanno preferito ricevere, il 30 novembre 1992, la remunerazione complementare di fr. 38,45 per ogni opzione in caso di non esercizio dell’opzione entro il 31 ottobre 1992 (variante b).
Fiscalmente tale remunerazione (in gergo: money back option) costituisce nella sua globalità reddito della sostanza mobiliare. Il 28 febbraio 1991 i ricorrenti non avevano infatti acquistato delle obbligazioni cui erano legate delle opzioni, bensì soltanto delle opzioni senza le obbligazioni cui erano legate. Avendole tenute - come si è visto - oltre la scadenza rinunciando all'acquisto gratuito di un buono di godimento, essi hanno di fatto optato per l'acquisto del diritto a una remunerazione supplementare delle obbligazioni, che non può essere in nessun modo considerata quale rimborso del prestito obbligazionario iniziale ovvero del debito in capitale.
4.3.
La natura giuridica di tale remunerazione non muta, come osserva l’ Amministrazione federale delle contribuzioni, in funzione del fatto che chi investe abbia sottoscritto inizialmente le obbligazioni munite di opzione o abbia semplicemente acquistato le opzioni dissociate dalle obbligazioni. Per la società debitrice, la __________, la remunerazione complementare delle opzioni costituisce infatti un costo dell’impresa deducibile dall’utile; per i possessori delle opzioni la remunerazione costituisce invece un interesse creditore, che, come tale, è imponibile quale reddito.
4.4.
Scegliendo la variante del versamento in contanti i ricorrenti hanno, dal profilo fiscale, incassato l'intero rendimento supplementare delle obbligazioni alle quali erano legate al momento dell’emissione le opzioni -C-. Esso deve quindi essere integralmente dichiarato per avere diritto al rimborso dell’imposta preventiva (art. 23 LIP).
4.5.
Si sottolinea, d'altra parte, che ogni acquirente di titoli, che percepirà l'intero importo degli interessi dovuti alla prossima scadenza, deve versare al venditore degli interessi pro rata, per il lasso di tempo durante il quale il venditore era stato ancora possessore del titolo. Ebbene, secondo il Tribunale federale, tali interessi pro rata non sono interessi pagati dal debitore dell'obbligazione bensì un versamento da parte del nuovo creditore al precedente, corrispondente agli interessi maturati fino al trapasso di proprietà ma non ancora scaduti (DTF 107 Ib 209). Essi non possono pertanto essere dedotti dagli interessi che il nuovo portatore dei titoli percepirà al momento della scadenza.
La situazione in cui si sono venuti a trovare i ricorrenti non appare dunque discriminatoria neppure nei confronti di ogni altro acquirente di titoli comuni, quali per esempio le obbligazioni.
Non è comunque compito di questa Camera indagare i motivi di una simile scelta, se dovuta a inesperienza o a cattiva consulenza o ad altra causa ancora. Si tratta invero di questioni che concernono i contribuenti personalmente o i loro rapporti con il loro consulente finanziario.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 54 e 55 LIP, 12 Regolamento cantonale d'applicazione e 185 cpv. 1 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 150.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--
per un totale di fr. 200.--
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Contro il presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, entro 30 giorni (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del tribunale di appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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