AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.61
Data decisione, Autorità: 25.07.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00061
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 1 aprile 1995
in materia di: IC/IFD 93/94 (IC/IFD 50/95)
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Notificandogli la tassazione IC/IFD 1993/94 (assoggettamento fino al 31 gennaio 1994), con decisione del 20 giugno 1994, l' Ufficio di tassazione di __________ non gli concedeva alcuna deduzione per spese professionali, argomentando che egli beneficiava già di una rifusione delle spese di rappresentanza e per l'automobile.
Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 12 luglio 1994, contestando la mancata deduzione di tutte le spese professionali da lui fatte valere. Con decisione del 27 febbraio 1995, l'autorità fiscale respingeva il gravame, argomentando che il contribuente beneficia di una rifusione delle spese pari al 46% dello stipendio; se, oltre a rinunciare alla ripresa di tale rilevante importo a titolo di integrazione di salario, avesse pure concesso la deduzione delle spese professionali, l'autorità fiscale sosteneva che avrebbe creato una disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di salariati che non beneficiano di rimborsi di spese.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula nuovamente la concessione della deduzione per doppia economia domestica, cioè per un pasto fuori casa e per l'appartmento nel luogo di lavoro, nonché la deduzione delle spese di trasporto.
3.1.
L'art. 25 LT e l'art. 22bis DIFD consentono alle persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente di dedurre le spese di trasporto dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e le spese supplementari causate dai pasti presi fuori casa e dal pernottamento. I limiti entro cui è consentita la deduzione di tali spese sono stabiliti, ai fini dell'imposta cantonale, da un decreto esecutivo del Consiglio di Stato, e, ai fini dell'imposta federale diretta, da una circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).
Vista la considerevole affinità della base legale, le direttive emanate per l'applicazione dei citati articoli della LT e del DIFD sono quasi letteralmente identiche. Tuttavia, né la legge - rispettivamente il decreto federale - né i citati atti esecutivi precisano i presupposti del riconoscimento delle deduzioni in discorso. Per evitare abusi la giurisprudenza di questa Camera ha stabilito che la concessione deve essere subordinata alla sussistenza "di una ragionevole necessità" (cfr. le sentenze CDT n. 408 del 3 ottobre 1984 in re P. e CDT n. 434 del 5 novembre 1984 in re M.; CDT n. 77 del 3 maggio 1993 in re D.C.; CDT n.122 del 23 giugno 1994 in re J.P. e F.).
3.2.
Entrambe le regolamentazioni sopra menzionate (decreto del Consiglio di Stato e Circolare dell'AFC) stabiliscono che, quando il contribuente soggiorna durante la settimana nel luogo di lavoro, ma rientra regolarmente al proprio domicilio alla fine della settimana sono deducibili:
fr. 11.-- per ogni pasto principale preso fuori casa, vale a dire fr. 22.-- il giorno, oppure fr. 4'800.-- l'anno se le medesime circostanze sussistono tutto l'anno; se il datore di lavoro riduce il prezzo del pasto di mezzogiorno (mensa, contributo alle spese), si concederà per questo pasto soltanto la metà della deduzione (fr. 5.50), vale a dire in tutto fr. 16.50 il giorno o fr. 3'600.-- l'anno;
spese d'alloggio:
coniugati nonché vedovi, separati, divorziati, celibi e nubili, che hanno figli minorenni conviventi al cui sostentamento provvedono: le spese effettive per una camera al luogo di lavoro;
persone sole: deduzione globale di fr. 2'000.--.
In linea di principio, infatti, il contribuente che abita durante la settimana nel luogo in cui lavora e trascorre il fine settimana e le vacanze regolarmente nel domicilio della sua famiglia (il c.d. Wochenaufenthalter) ha diritto di dedurre costi che è costretto a sopportare, se non gli è possibile il quotidiano rientro al domicilio (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. I, p. 688; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 328; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, II ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 106).
Occorre precisare che la deduzione è ammissibile soltanto se il reddito proveniente da attività dipendente è comprovato da attestazioni ineccepibili e che dette spese non siano rimborsate (direttamente o indirettamente) dal datore di lavoro o da terzi (cfr. art 25 cpv. 2 LT).
3.3.
Giusta l'art. 17 LT e 21 lit. a DIFD sono considerati redditi da attività dipendente i proventi di un'attività continua o transitoria retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori in particolare le indennità per prestazioni straordinarie: provvigioni, allocazione di ogni genere, mance, regalie, gratifiche, indennità di residenza e altre prestazioni valutabili in denaro. Sotto tale nozione di reddito possono anche venir assunti i pagamenti effettuati dal datore di lavoro per il rimborso di spese sostenute dal dipendente nell'esercizio dei propri compiti. In verità la deduzione di tali esborsi è da ammettere quando questi ultimi possono essere esattamente documentati; quando però ciò non è il caso, trattandosi di rifusione di spese eseguite forfettariamente, nulla si oppone a che gli importi ricevuti vengano computati al reddito in quanto essi potrebbero costituire un'integrazione di salario e dare luogo a numerosi abusi (cfr. sent. CDT 314/79 in re B. e 201/83 in re R.; anche Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. I, Berna 1969, p. 25 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 277; Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Ergänzungsband, II ediz., Berna 1983, p. 75; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 170; Funk, op.cit., p. 80 ss.; Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 107).
3.4.
Si osservi, a tale proposito, che anche il codice delle obbligazioni prevede espressamente che il datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO). Tale rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393). Ebbene, lo stesso diritto privato definisce necessarie, ai fini dell'applicazione della norma in questione, solo quelle spese che sono in relazione diretta ed immediata con l'esecuzione del lavoro (p. es., spese postali e telefoniche, colazioni d'affari).
Quanto alle spese di trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo gli spostamenti a destinazione di luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di lavoro distinti dallo stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi lavoro, senza che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder, op. cit., p. 397).
Rientrano invece fra le spese personali, e non sono quindi soggetti a rimborso, i costi sostenuti per recarsi sul posto di lavoro, poiché è solo lavorando al luogo previsto che il lavoratore può adempiere i propri obblighi (ibidem).
Riprendendo la distinzione, suggerita dal codice delle obbligazioni, fra spese necessarie e personali, è evidente che quelle che il ricorrente deve sostenere per spostarsi da __________ a __________ devono considerarsi personali, poiché mirano solo a mettere il lavoratore in condizione di adempiere l'obbligo contrattuale; diverso è il caso delle spese che egli deve sopportare per recarsi con mezzi propri a prendere contatto con i potenziali acquirenti dei prodotti dei quali è venditore.
Per avere indicazioni circa la natura delle spese per le quali il ricorrente beneficia delle rifusioni risultanti dal certificato di salario, la Camera di diritto tributario ha chiesto chiarimenti al contribuente stesso, il quale ha risposto con lettera del 12 giugno 1995, dalla quale si evince che la __________ prevede nei contratti di lavoro con i venditori un rimborso globale di fr. 2'550.- al mese, pari a fr. 30'600.- all'anno. Parte di tale importo (fr. 19'200.-) rimborsa le spese per l'automobile, il resto invece (fr. 11'400.-) non meglio definite "altre spese".
Ebbene, il fatto stesso che si tratti di una rifusione di spese globale, concessa ad ogni lavoratore indipendentemente dalla misura delle spese effettivamente documentate, solleva il dubbio che tale rimborso nasconda un'integrazione di salario. Tanto più che, nel calcolo delle spese professionali che il ricorrente aveva allegato alla dichiarazione d'imposta, le spese rientranti nella categoria di quelle necessarie sono inferiori agli importi qualificati dal certificato di salario come "rifusioni di spese". Le spese per trasferimenti in automobile per il lavoro di venditore ammonterebbero infatti a soli fr. 13'200.- e le altre spese a fr. 5'658.-. Tutte le ulteriori spese fatte valere dal contribuente quali spese professionali si riferiscono al suo status di Wochenaufenthalter e consistono in costi per il rientro settimanale a __________, per l'appartamento nel Cantone in cui lavora e per i pasti fuori casa. Si giustificherebbe pertanto una ripresa parziale di tale rifusione, nella misura eccedente le spese effettivamente sostenute dal ricorrente. A tale momento potrebbero essere concesse le deduzioni generali cui ha diritto il contribuente che soggiorna durante la settimana nel luogo di lavoro, ma rientra regolarmente al proprio domicilio alla fine della settimana (fr. 2'000.- per pasti, fr. 3'300.- per trasporto e fr. 4'800.- per la camera). In considerazione della misura contenuta delle deduzioni globali in questione, appare tuttavia più vantaggiosa per il contribuente la modalità di calcolo adottata dall'autorità fiscale, consistente nel rinunciare, da un lato, alla ripresa della rifusione di spese e nel negare, dall'altro, la concessione delle deduzioni per le spese connesse con il soggiorno nel luogo di lavoro. Si osservi, d'altronde, che nel calcolo delle spese presentato dal contribuente figurano anche costi sulla cui natura necessaria si potrebbe avanzare qualche dubbio (spese per pasti in ristoranti di rinomate località turistiche e fatture per controlli dell'automobile, nonché importi forfettari per spese di abbigliamento e telefono).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 150.-
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.-
per un totale di fr. 200.-
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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