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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.59
Data decisione, Autorità: 14.04.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00059
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi segretario di Camera
statuendo sul ricorso del 29 marzo 1995
in materia di: Revisione IC/IFD 83/84 int. (Rev. 2/95)
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________ -__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
In data 26 novembre 1986, l'Ufficio di tassazione (UT) di Lugano-Campagna intimava ai coniugi __________ e __________ __________ una tassazione intermedia a partire dal 1° gennaio 1983 per inizio di attività lucrativa della moglie; al reddito aziendale di fr. 100'000.--, già determinato, mediante decisione 20 giugno 1985 cresciuta in giudicato, nell'ambito della tassazione IC/IFD 1983-84, veniva aggiunto un ulteriore reddito del lavoro pari a fr. 13'455.-- in media annua e venivano di conseguenza modificate alcune deduzioni. Con tempestivo reclamo, i contribuenti chiedevano l'adeguamento del reddito aziendale all'importo dichiarato.
Con decisione del 25 febbraio 1987, l'UT dichiarava irricevibile il gravame, rilevando che "la posta contestata 'reddito aziendale' non rientra in quegli elementi modificati dalla tassazione intermedia".
1.2
Nell'ambito di una procedura esecutiva, promossa dall'Ufficio cantonale di esazione (UCE), il Pretore di Lugano negava il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dai contribuenti, non essendo stata data, dalla parte attrice, la prova dell'avvenuta intimazione della decisione su reclamo, e non essendo pertanto dimostrato che la tassazione impugnata fosse cresciuta in giudicato. Di conseguenza, l'UT ha proceduto, in data 15 dicembre 1983, ad intimare nuovamente la stessa decisione su reclamo, con la motivazione identica.
1.3
Con ricorso del 17 gennaio 1994 alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postulava la riduzione del suo reddito aziendale a fr. 50'000.-- in media annua, sostenendo che una tassazione intermedia a partire dal 1° gennaio 1993 non si giustificava, poiché la moglie aveva iniziato l'attività lucrativa già nel 1982. Rilevava inoltre di non aver impugnato la tassazione ordinaria 1983/84, perché non gli sarebbe mai stata notificata.
1.4
Con sentenza del 9 marzo 1994 questa Camera accoglieva parzialmente il ricorso, annullando la tassazione intermedia IC/IFD 1983-84 per inizio d'attività lucrativa da parte della moglie. Rimaneva quindi in vigore per l'intero periodo fiscale 1983-84 la tassazione ordinaria, che era stata notificata a suo tempo al contribuente, il 20 giugno 1985.
Osserva che questa __________ nell'ambito del giudizio pronunciato il 9 marzo 1994 non ha ritenuto di esaminare le censure sollevate dal ricorrente, asserendo che egli avrebbe dovuto rimettere in discussione la commisurazione del proprio reddito aziendale non nell'ambito della procedura di reclamo contro la tassazione intermedia, bensì in sede di tassazione ordinaria 1983-84. Fa inoltre presente di aver accennato già nel ricorso del 17 gennaio 1994 a una procedura di revisione tendente a ottenere il riesame del reddito aziendale tassato nel periodo fiscale 1983-84. Considera inoltre che la tassazione sarebbe cresciuta in giudicato solo nel gennaio del 1994, pur riferendosi a circa dieci anni prima. Rileva infine che l'autorità fiscale stessa sarebbe consapevole che si sarebbe prodotto un errore nella determinazione del reddito aziendale.
Per l'IC una tassazione definitiva può fare oggetto di revisione se si sono scoperti fatti importanti o prove concludenti (art. 196 cpv. 1 lett. a LT). Il rimedio non é dato se il motivo di revisione poteva essere fatto valere già nella procedura ordinaria usando della dovuta diligenza. Per l'IFD l'istituto della revisione é stato creato in via giurisprudenziale. I motivi, dedotti dagli art. 136/137 OG, sono analoghi a quelli codificati nella LT, che anzi li ha ripresi da quella giurisprudenza.
Sia per l'IC che per l'IFD la revisione può essere chiesta sulla base di fatti nuovi e rilevanti che il contribuente non ha potuto addurre nella procedura ordinaria di tassazione. La revisione non é data sulla base di una diversa valutazione di circostanze di fatto già note in quella sede né sulla base di un cambiamento della giurisprudenza. Pertanto anche una nuova valutazione dei fatti che usando della ragionevole diligenza si sarebbero potuto allegare e discutere, esaurendo le ordinarie vie di ricorso, nella procedura di tassazione non giustifica la richiesta di revisione (STF II CDP 20.2.1987 in re M. con rinvio a DTF 111 Ib 210 c. 1; 105 Ib c. 3a con numerosi richiami di dottrina; ASA 49 pag. 209 c. 2b; vedi anche RTT 1978 pag. 89 segg.).
L'istituto della revisione é un rimedio straordinario che non può supplire all'omissione di un tempestivo reclamo o ricorso che poteva (doveva) essere esperito nella procedura ordinaria e la cui rinuncia é imputabile al contribuente che ne fa istanza. Per ammettere la revisione occorre trovarsi in presenza di nuovi fatti o mezzi probatori che per ragioni indipendenti dalla sua volontà non é stato possibile al contribuente addurre in precedenza (cfr. STF suddetta in re M. con rinvio a DTF 108 V 171 c. 1 e 98 II 253 c. 2).
3.2
Va inoltre ricordato che la legge cantonale stabilisce che l'istanza di revisione deve essere proposta all'Amministrazione Cantonale delle Contribuzioni entro 90 giorni dalla conoscenza del motivo di revisione, ma non oltre i cinque anni dal momento in cui la tassazione è divenuta definitiva (cfr. art. 197 cpv. 1 LT). Tale termine vale anche in materia di IFD, in cui si applica per analogia l'art. 141 OG (cfr. Känzig, Wehrsteuer, ad art. 126, n. 9, p. 615; Rivier, Droit fiscal suisse, p. 330).
Dalla lettura dell'istanza del 29 marzo 1995 sembra potersi arguire che __________ __________ chieda la revisione del precedente giudizio di questa Camera, del 9 marzo 1994, con cui era stata annullata l'intermedia 1983-84 per inizio dell' attività della moglie e ripristinata quindi la tassazione ordinaria 1983-84, notificata il 20 giugno 1985. In particolare, la revisione del citato giudizio sarebbe chiesta, perché questa Camera non sarebbe entrata nel merito della contestazione relativa al reddito aziendale imposto in via ordinaria al contribuente nel periodo di tassazione 1983-84.
4.2
Sotto questo profilo l'istanza appare manifestamente infondata, per almeno due motivi.
Innanzitutto perché il motivo di revisione invocato è un motivo di mero diritto, vale a dire il supposto mancato esame da parte di questa Camera del reddito aziendale imposto al contribuente dall'UT nella tassazione ordinaria 1983-84. Tale motivo non configura con tutta evidenza né un fatto nuovo né un nuovo mezzo di prova, che potrebbero legittimare una domanda di revisione.
In secondo luogo perché tale motivo di diritto avrebbe semmai dovuto essere invocato mediante ricorso al Tribunale federale, di diritto amministrativo contro la decisione in materia di IFD e di diritto pubblico contro la decisione in materia di IC.
4.3
Nella misura in cui invece l'istanza di revisione fosse da intendere come domanda di revisione della tassazione ordinaria IC/IFD 1983-84, indipendentemente dall'incompetenza di questa Camera a rivedere in primo grado una decisione non sua, poiché la tassazione notificata dall'autorità fiscale è cresciuta incontestata in giudicato, la domanda sarebbe irrimediabilmente tardiva, per quanto rilevato al consid. 3.2.
La domanda di revisione deve infatti essere presentata al più tardi nel termine di cinque anni dal momento in cui è cresciuta in giudicato la tassazione. In concreto, la tassazione ordinaria IC/IFD 1983-84 è stata notificata il 20 giugno 1985 e non è stata contestata. Il termine per la revisione di detta tassazione è dunque scaduto al più tardi nel corso del 1990. L'istanza, da questa angolazione, è quindi da considerare irrimediabilmente tardiva, quand'anche si volesse considerare come momento della presentazione della domanda non il presente ricorso, bensì quello precedente del 17 gennaio 1994.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
L'istanza è respinta.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--
per un totale di fr. 350.--
sono a carico dell'istante.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
Il Presidente Il Segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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