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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.57
Data decisione, Autorità: 27.04.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00057
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi segretario di Camera
statuendo sul ricorso del 23 marzo 1995
in materia di: IC/IFD 91/92 int.
presentato da:
e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 9 marzo 1992 __________ __________ iniziava a lavorare. L' Ufficio di tassazione procedeva pertanto ad allestire una tassazione intermedia, con effetto dal 9 marzo al 31 dicembre 1992, che veniva notificata il 21 marzo 1994. Ai redditi già imposti con la tassazione ordinaria l' Ufficio di tassazione aggiungeva il reddito del lavoro della moglie, concedendo inoltre la deduzione di legge per l'attività lucrativa del coniuge.
Il reclamo presentato dai contribuenti veniva parzialmente accolto con decisione del 23 maggio 1994. L' Ufficio di tassazione aumentava la deduzione per spese di trasferta da fr. 1'000.-- a fr. 1'440.-- per tener conto delle spese sopportate dalla moglie; non teneva invece in considerazione il calo di reddito del marito intervenuto nel corso del 1992 a seguito di disoccupazione, poiché sarebbe invece stato considerato nel periodo successivo (IC/IFD 1993-94).
La decisione su reclamo non veniva contestata e cresceva in giudicato.
Anche questa decisione cresceva incontestata in giudicato.
Con decisione del 24 febbraio 1995 l'UT respingeva poi il reclamo presentato dai contribuenti contro la predetta decisione.
Con il presente, tempestivo ricorso avverso la decisione su reclamo del 24 febbraio 1995 i coniugi __________ lamentano che nel 1992 il loro guadagno è stato inferiore di circa fr. 16'600.-- rispetto agli anni precedenti, sostenendo di essere vittime di un grave errore.
5.1
Va constatato innanzitutto che la tassazione intermedia per inizio dell’attività della moglie con effetto dal 9 marzo al 31 dicembre 1992 è cresciuta in giudicato. La decisione su reclamo del 23 maggio 1994 non è infatti stata contestata ed è quindi divenuta definitiva. Essa non può più quindi essere revocata in discussione con i rimedi ordinari di diritto.
Ma anche se potesse esserlo, la soluzione non sarebbe diversa, in linea di principio, da quella consegnata nella decisione su reclamo del 23 maggio 1994.
5.2
A tale riguardo va osservato che la tassazione intermedia è fondata sulla tassazione ordinaria in vigore, aumentata o diminuita degli elementi di reddito o di sostanza che sono stati modificati (art. 100 cpv. 2 LT; inoltre art. 96 cpv. 1 DIFD). Gli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica sono commisurati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento (art. 100 cpv. 3 LT; inoltre art. 41 cpv. 4 DIFD). Ne consegue, sul piano procedurale, che il reclamo e il ricorso contro la tassazione intermedia sono ricevibili limitatamente agli elementi di reddito e di sostanza modificati dalla tassazione intermedia, ma non invece a quelli stabiliti nella tassazione ordinaria, se quest’ultima è divenuta definitiva (CDT n. 447 del 28 novembre 1984 in re Lu.). In altre parole, il contribuente non può, impugnando la tassazione intermedia, far valere prove o sollevare eccezioni che ha dimenticato di esibire o di eccepire nella tassazione base (CDT n. 381 del 31 agosto 1984 in re F.B.; CDT n. 230/231 del 20 agosto 1990 in re P. D.M.; CDT n.73-74/91 in re M.D.).
Va inoltre rilevato che tra i motivi, elencati limitativamente dall'art. 96 cpv. 1 DIFD, che danno diritto alla tassazione intermedia figura l' inizio d'attività lucrativa (DTF 109 Ib 11; STF II Corte di diritto pubblico, del 25 maggio 1984 in re G.M. St.; Känzig, Wehrsteuer, ad art. 42 nota 29; Rivier, Droit fiscal suisse, p. 262). Detto motivo è previsto anche dall'art. 99 cpv. 1 lett. b LT.
5.3
Ne viene quindi, in linea di principio, che l' Ufficio di tassazione ha allestito correttamente la tassazione intermedia IC/IFD 1991-92 con effetto dal 9 marzo 1992, aggiungendo ai fattori di reddito, stabiliti nella tassazione ordinaria e cresciuti incontestati in giudicato, il reddito dell'attività lucrativa della moglie e concedendo su detto reddito le relative deduzioni.
Vero è che la giurisprudenza del Tribunale federale ha stabilito che la tassazione intermedia non si giustifica, quando l'inizio o la cessazione dell'attività lucrativa della moglie - di per sé importante e durevole - coincide con una diminuzione dell'attività del marito e dà luogo a una modifica insignificante del reddito complessivo (ASA 59 pag. 556 = STF del 16 giugno 1989 in re De.; ASA 60 pag. 187 = STF del 5 settembre 1990 in re B.). Non va tuttavia dimenticato che in entrambi i casi giudicati dal Tribunale federale all'inizio dell'attività della moglie era corrisposta una variazione altrettanto durevole del reddito del marito, nel primo caso (ASA 59 pag. 556) a seguito del cambiamento del posto di lavoro, nell'altro (ASA 60 pag. 187) per invalidità del 50%.
Va inoltre rilevato che, in caso di disoccupazione, si emette una tassazione intermedia nei confronti di un lavoratore rimasto disoccupato, purché la cessazione dell'attività duri oltre due anni (CDT n.293 del 12 dicembre 1994 in re G.R.). In altre parole si ammette retrospettivamente la cessazione dell’attività quando solo quando la disoccupazione dura da due anni, ma con effetto retroattivo al momento in cui ha preso inizio.
5.4
Se i ricorrenti avessero inteso contestare l'entità della variazione del reddito famigliare con riferimento alla giurisprudenza dinanzi citata, segnatamente se avessero inteso sostenere che la modifica durevole del reddito dovuta all'inizio dell’attività dipendente da parte della moglie era annullata, totalmente o parzialmente, da una corrispondente diminuzione durevole del reddito del marito, essi avrebbero dovuto contestare davanti a questa Camera la decisione su reclamo del 23 maggio 1994, così come avevano contestato davanti all' Ufficio di tassazione la notifica di tassazione in materia di intermedia per inizio dell’attività lavorativa della moglie del 21 marzo 1994.
Quanto successivamente sostenuto davanti all' Ufficio di tassazione con lettera dell’ 11 dicembre 1994, segnatamente l'assenza di variazione di reddito nel corso del 1992, __________ e __________ __________ avrebbero dovuto sostenerlo, se del caso, ricorrendo contro la decisione su reclamo del 23 maggio 1994. Il motivo addotto nello scritto dell’ 11 dicembre 1994 configura, in altre parole, un argomento ricorsuale di merito invocato tardivamente, dopo la scadenza del termine di ricorso di trenta giorni dalla notifica della decisione su reclamo (art. 181 cpv. 1 LT; art. 106 cpv. 2 DIFD) ed è quindi irricevibile in questa sede. Esso non configura invece, come rilevato dall' Ufficio di tassazione nella decisione su reclamo del 24 febbraio 1995, qui formalmente impugnata, un motivo autonomo di tassazione intermedia, non rientrando tra quelli esaustivamente elencati dall'art. 99 LT e dall'art. 96 DIFD.
5.5
Devono comunque essere espressamente riservati i casi di tassazione intermedia per cessazione dell'attività del marito, qualora egli dopo due anni di disoccupazione, non avesse ripreso l'attività lavorativa dipendente e di tassazione intermedia per cambiamento di professione per passaggio da un'attività dipendente a una indipendente, qualora nel frattempo egli avesse cambiato professione iniziando a svolgere un'attività in proprio.
Tali eventuali ipotesi non possono essere tuttavia esaminate da questa Camera, vuoi nel rispetto della procedura che attribuisce tale competenza in primo luogo all’autorità di tassazione, vuoi perché gli atti dell'incarto non forniscono elementi utili al giudizio.
Qualora, ad es., fossero dati gli estremi dell'intermedia per cessazione dell'attività del marito, poiché è rimasto disoccupato per oltre due anni, la stessa andrà concessa dall'inizio della disoccupazione, verosimilmente già dall' aprile del 1992.
5.6
E` comunque chiaro che un periodo di disoccupazione di alcuni mesi deve, in linea di principio, essere preso in considerazione soltanto in media annua, così come stabilito dall’ Ufficio di tassazione, così come soltanto in media annua, quindi non da subito, sarà considerato, di riflesso, l’eventuale aumento di reddito conseguente alla ripresa dell’attività dipendente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--
per un totale di fr. 150.--
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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