AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.54
Data decisione, Autorità: 27.10.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00051
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 20 marzo 1995
in materia di: Imposte alla fonte
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Avendo rilevato, nel corso della revisione del 20 maggio 1994, che il dipendente __________ __________ era stato erroneamente assoggettato, in quanto avrebbe dovuto essere tassato con le aliquote per dipendenti coniugati, l' Ufficio imposte alla fonte notificava alla ditta __________ __________ un rapporto, con il quale stabiliva la ripresa a favore del fisco di fr. 5'229.35, esigendone il pagamento entro dieci giorni. Tale importo veniva ridotto a fr. 2'615.- con decisione del successivo 13 gennaio 1995.
Il 13 dicembre 1994 la __________ __________ scriveva al signor __________, chiedendo la restituzione delle imposte oggetto della decisione dell'autorità fiscale. Il dipendente rifiutava il pagamento, con lettera del 15 dicembre 1994, nella quale si dichiarava non responsabile dell'eventuale errore commesso. Ritenendo invece esclusivamente riconducibile alla negligenza del proprio dipendente l'erronea trattenuta delle imposte, la __________ __________ si rivolgeva allora all'Ufficio imposte alla fonte, chiedendogli di prendere posizione.
Dopo un ulteriore scambio di lettere fra autorità fiscale e dipendente, con decisione del 17 gennaio 1995 l'Ufficio imposte alla fonte intimava a __________ __________ il pagamento di fr. 2'614.35, dicendosi peraltro disposto a concedere una dilazione di pagamento.
impugnava la decisione dell'autorità di tassazione con reclamo del 6 febbraio 1995, nel quale contestava l'esistenza di una base legale per l'operato dell'Ufficio stesso. A suo avviso, infatti, l'autorità avrebbe potuto esigere il pagamento solo dal datore di lavoro, non invece direttamente dal lavoratore, riservata comunque la rivalsa del primo contro il secondo.
L'Ufficio confermava peraltro la propria decisione in data 21 febbraio 1995, argomentando che la responsabilità del mancato pagamento dell'imposta dovuta era ascrivibile solo alla condotta del reclamante.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario__________ __________ ripropone la censura già sottoposta all'autorità di tassazione con il proprio reclamo, osservando che la decisione impugnata non è minimamente entrata nel merito della stessa. Aggiunge che la questione della responsabilità non è affatto formale, poiché egli dispone di eccezioni contro il datore di lavoro fondate sul codice delle obbligazioni e che intende farle valere, in caso di rivalsa, in sede civile.
4.1
Si osserva, in primo luogo, che dalla legge tributaria emerge chiaramente che debitore dell'imposta alla fonte è il datore di lavoro, che ha l'obbligo di trattenere l'imposta dovuta sul salario e di riversarla periodicamente all'autorità fiscale competente. Ciò non toglie che contribuente sia pur sempre l'impiegato e non già il datore di lavoro (cfr. Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 296). Fra datore di lavoro e lavoratore - o, se si preferisce, fra debitore della prestazione e contribuente (art. 237 LT) - vi è inoltre una responsabilità solidale nei confronti del fisco.
Nell'imposta alla fonte si ha un caso di sostituzione fiscale. Si ha sostituzione fiscale quando tutti o alcuni obblighi e diritti di un soggetto fiscale passano per legge e ad un'altra persona, il sostituto, senza che quest'ultima adempia i requisiti dell'obbligo fiscale soggettivo; tali requisiti devono essere integrati nella persona del soggetto fiscale. Il rapporto giuridico di imposta tra ente pubblico e soggetto fiscale resta intatto. Così, nel caso dell'imposizione alla fonte, soggetto fiscale è il lavoratore straniero, nella cui persona devono pertanto essere integrati i presupposti dell'obbligo fiscale; il datore di lavoro, che deve trattenere l'imposta dal salario e riversarla allo Stato, è invece sostituto fiscale del lavoratore (Höhn, Steuerrecht, VII ediz., Berna 1993, p. 137 s.). Alcuni autori definiscono il ruolo attribuito dalla legge al datore di lavoro come una sorta di funzione fiduciaria tra soggetto fiscale ed autorità di tassazione (cfr. Richenberger, Die Quellenbesteuerung von Erwerbseinkommen in der Schweiz, in ZBl 70, p. 290; Zuppinger, Zur zürcherischen Verordnung, in ZBl 59, p. 550; cfr. CDT n. 281 del 4 settembre 1989 in re La.).
Primo effetto della sostituzione fiscale è la c.d. sostituzione nel pagamento. Nel caso dell'imposta alla fonte, si ha evidentemente una di quelle figure che la dottrina chiama sostituzione cumulativa - per distinguerle dalla sostituzione privativa - in cui cioè l'obbligo del pagamento del sostituto non esclude quello solidale del contribuente sostituito (cfr. Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 64; Rivier, op. cit., p. 70). Infatti, come già si è visto, la legge tributaria stabilisce espressamente una responsabilità solidale del contribuente e del datore di lavoro (art. 237 cpv. 2 LT). Altro effetto dell'instaurazione di una sostituzione fiscale è la sostituzione nel procedimento; il soggetto fiscale sostituito non ha cioè più alcun diritto né obbligo di procedura fintantoché la sostituzione sussiste. La sostituzione nel procedimento, diversamente dalla sostituzione nel pagamento, è sempre privativa, in quanto il contribuente è del tutto escluso dalla partecipazione al procedimento (cfr. Blumenstein/Locher, op. cit., p. 66; CDT n. 61-62 del 25 marzo 1993 in re C.S.).
4.2
Quanto all'obbligo di versare le imposte non trattenute o trattenute in modo insufficiente, anche se la legge non lo esprime direttamente, esso deve formare oggetto di una decisione dell'autorità di tassazione, con diritto di reclamo e di ricorso. La decisione nei casi di mancata trattenuta o di trattenuta insufficiente deve confermare specificatamente nel dispositivo il diritto di rivalsa verso i singoli contribuenti per renderne possibile e efficace l'esecuzione. Copia della decisione deve essere intimata anche ai singoli contribuenti (cfr. art. 238 LT, Rapporto della Commissione speciale in materia tributaria sul progetto di nuova LT dell'11 settembre 1976, p. 190 s.).
In altre parole, alla procedura di ricupero prevista dall'art. 238 LT partecipano sia il soggetto d'imposta, ovvero il contribuente (Steuerpflichtiger), sia il debitore d'imposta, ovvero il datore di lavoro (Leistungsschuldner).
Contro la notifica della tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità di tassazione entro 30 giorni dall'intimazione della tassazione (cfr. art. 176 cpv. 1 LT; inoltre CDT n. 79/88 del 9 marzo 1988; CDT n. 158 del 19 maggio 1988 in re G.B.).
4.3
Nella fattispecie, si è già detto che la decisione in merito al ricupero delle imposte non trattenute è stata intimata alla debitrice d'imposta, cioè alla __________ SA, in data 20 maggio 1994, nella forma di un Rapporto di revisione. Successivamente, una nuova decisione è stata intimata il 13 gennaio 1995, per un importo ridotto a fr. 2'915.-. La stessa è stata notificata peraltro alla sola debitrice d'imposta e non anche al contribuente, sicché essa dovrebbe essere annullata, come stabilito dalla Camera di diritto tributario (CDT n. 158 del 19 maggio 1988 in re G.B.). Si può peraltro ritenere che tale mancanza sia stata sanata dallo stesso Ufficio imposte alla fonte, allorché, in data 17 gennaio 1995, ha intimato un'analoga decisione a __________, attribuendogli un termine di trenta giorni per reclamare.
4.4
La suddetta decisione del 17 gennaio 1995, intimata al contribuente, pone peraltro un problema di interpretazione. Non sembra infatti trattarsi di una semplice decisione si ricupero ai sensi dell'art. 238 LT, poiché, invece di reclamare al debitore della prestazione, cioè alla __________ __________, il pagamento dell'imposta non trattenuta, pare esigere il pagamento direttamente dal contribuente, in chiaro contrasto con il palese tenore dell'art. 238 LT.
La decisione su reclamo impugnata deve dunque essere riformata nel senso che essa stabilisce l'obbligo della debitrice d'imposta di pagare l'importo di fr. 2'614.35, non trattenuto; essa deveprecisare inoltre che è riservato il diritto di rivalsa della debitrice nei confronti del contribuente.
In nessun modo, invece, la decisione in questione può essere interpretata nel senso che con essa l'autorità fiscale reclama direttamente al ricorrente l'imposta non trattenuta dal suo datore di lavoro.
4.5
Si vuole infatti precisare che la Camera di diritto tributario ha già avuto modo di decidere che l'azione di rivalsa, espressamente riservata dall'art 238 cpv. 1 ultima frase LT non è di sua competenza (CDT n. 158 del 19 maggio 1988 in re G.B.).
Se il legislatore ticinese avesse voluto attribuire la competenza per l'azione di rivalsa al giudice fiscale, infatti, non avrebbe mancato di stabilirlo nel testo di legge e soprattutto non avrebbe mancato di fissare le norme sia di diritto formale (procedura) sia di diritto materiale (norme sulla responsabilità, ecc.) applicabili all'azione di rivalsa, ad esempio sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 52 LAVS e dalle relative norme dell'OAVS.
L'assenza di una qualsiasi norma procedurale e di diritto materiale non può essere intesa se non nel senso che l'azione di rivalsa é da promuovere davanti ad altra Autorità giudiziaria cantonale.
La soluzione voluta dal legislatore cantonale ha il pregio non indifferente di consentire alle parti di far valere compiutamente le loro ragioni nell'ambito dell'azione di rivalsa. Al datore di lavoro, ad esempio, di provare la colpa del contribuente, al contribuente la facoltà di sollevare eventuali eccezioni nei confronti del datore di lavoro inerenti ad esempio ad una sua asserita colpa o alla violazioni di norme contrattuali.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza la decisione su reclamo del 21 febbraio 1995 è riformata nel senso che con essa viene richiesto alla __________ __________ il pagamento dell'imposta alla fonte non trattenuta, riservata la rivalsa nei confronti di __________ __________.
Al ricorrente è riconosciuta un'indennità di fr. 300.- a titolo di ripetibili.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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