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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.49
Data decisione, Autorità: 31.05.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00049
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi segretario di Camera
statuendo sul ricorso del 15 marzo 1995
in materia di: IC 93/94
presentato da:
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ __________, domiciliato a , è proprietario di un una casa d'abitazione a __________ - ed è quindi limitatamente imponibile nel nostro __________. Nel periodo di tassazione IC/IFD 1991-92 l'UT gli ha esposto un valore locativo di fr. 15'500.--, pari al 5% del valore ufficiale di stima. Nel periodo successivo il valore locativo è stato portato a fr. 20'150.--:al valore di stima è stato applicato il parametro del 6,5% in considerazione della vetustà della stima (1° semestre del 1986). In particolare l'UT ha ritenuto abitabile l'immobile anche durante i mesi invernali malgrado l'assenza di riscaldamento centrale (cfr. decisione su reclamo del 13 febbraio 1995).
Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente chiede la riduzione del valore locativo a fr. 15'600.--, come nel precedente periodo di tassazione. Considera ingiustificato un aumento del valore locativo del 30% circa rispetto al precedente periodo senza che nel frattempo siano state apportate migliorie all'immobile. Si deve inoltre considerare, nel caso si ammettesse l'abitabilità della casa durante l'intero anno, che l'assenza di riscaldamento centrale si ripercuote negativamente sul canone di locazione conseguibile.
Pendente il ricorso, il giudice delegato ha conferito incarico al perito della Camera di valutare il canone di locazione conseguibile se l'immobile venisse locato.
Giusta l'art. 20 lett. b LT e 21 cpv. 1 b DIFD l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare: ad esso viene attribuito un valore locativo. Di regola il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente. Altrimenti detto: il valore locativo deve corrispondere di massima alla mercede che, secondo le condizioni di mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso immobile ad un terzo.
3.2.
Il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere “al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario” (ASA 15 p. 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L’imposition de la valeur locative, Losanna 1988, p. 98). Che il valore locativo così stabilito corrisponda o meno ad una rimunerazione normale del capitale investito nel fondo non è essenziale (DTF 66 I 80), e il proprietario è tenuto a lasciarsi fiscalmente imputare il corrispettivo del reddito in natura così percepito, non l'interesse normale del valore in capitale dell' oggetto (DTF 69 I 24; STF del 12 novembre 1975 in re A. S. p. 4 s.). Ne viene, anche per questo tipo di abitazioni, che il valore locativo non corrisponde necessariamente alla rimunerazione, al tasso normale, del capitale investito.
3.3.
Secondo la circolare del 24 marzo 1987 dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni (ACC) il valore locativo di abitazioni unifamiliari corrisponde, di massima, al tasso del 5% del valore di stima dell'immobile, se entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1981, rispettivamente a quello del 6,5% se la stima risale a tale data o ad una precedente. Il citato termine di riferimento viene periodicamente adeguato per tener conto dell'invecchiamento dei valori di stima: nel periodo fiscale 1993/94 fa stato per i valori di stima la data del 1° gennaio 1989. La suddetta circolare va esaminata sotto il profilo della parità di trattamento, qualora la sua applicazione schematica dovesse favorire determinati contribuenti, fissando il valore locativo in misura chiaramente inferiori, in contrasto con il principio secondo cui esso deve corrispondere a quello reperibile sul mercato. Il tema è, in sostanza, quello dell'uguaglianza nell'illegalità (ASA 54 p. 82 ss., in particolare p. 86; Auer, L'égalité dans l'illégalité, in ZBl 79 p. 281 ss.). Questa Camera ha già avuto modo di osservare (CDT n. 424 dell'11 novembre 1986 in re M.B. e CDT n. 498 del 12 dicembre 1986 in re C.S.) che, in linea di principio, l'uguaglianza di trattamento non impedisce di procedere secondo parametri schematici.
Si dovrà invece ricorrere a valutazioni individualizzate, per non ledere il principio della parità di trattamento, quando ricorrono circostanze del tutto particolari e o imprevedibili che rendono manifestamente insostenibile la stima ufficiale.
Questa camera ritiene quindi giustificato e prudente scostarsi, in via eccezionale, dalla valutazione, normalmente applicata nei casi di abitazioni monofamiliari, che scaturisce dall'applicazione del parametro del 6,5% al valore di stima e di ridurre il valore locativo a fr. 18'000.-- di media annua.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 13 febbraio 1995 è riformata nel senso che il valore locativo è ridotto da fr. 20'150.-- a fr. 18'000.-- di media annua.
§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né spese né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del tribunale di appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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