AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.47
Data decisione, Autorità: 31.05.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00047
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 13 marzo 1995
in materia di: IC 91 - IFD 93/94
presentato da:
ritenuto
in fatto ed in diritto
La ripresa è stata confermata anche in sede di decisioni su reclamo. L'aumento del conto attivo tramite l'addebito di interessi passivi non ammessi riveste carattere di rivalutazione. Un'operazione con cui si aumenta il valore contabile di una posta patrimoniale, senza che l'operazione sia causalmente connessa con una spesa d'investimento, costituisce una realizzazione anticipata di un beneficio futuro e perciò stesso costituisce un utile (cfr. decisione su reclamo in materia di IC 1992 del 13 febbraio 1995 e decisione su reclamo in materia di IFD 1993-94 di pari data).
Fa inoltre presente che dopo l'acquisto dell'immobile sono stati effettuati investimenti per fr. 999'168.-- senza interessi, finanziati dagli azionisti e che a partire dal 1° gennaio 1992 gli azionisti hanno pure rinunciato a addebitare gli interessi pagati all' __________ sul debito di fr. 3'000'000.-- garantiti da cartelle ipotecarie sull'immobile della società.
Rilevano inoltre che il rogito d'acquisto, firmato il 7 marzo 1991, è stato iscritto nel RF soltanto due mesi dopo. Il prezzo era stato fissato in fr. 4'700'000.-- mediante assunzione degli oneri ipotecari verso l' __________, ma il debito è sempre rimasto a nome dell'azionista per il rifiuto della banca di trapassarlo alla società. L'azionista vantava di conseguenza un credito verso la società pari al suo debito verso l' __________. I relativi interessi non possono quindi essere ripresi.
Con scritto del 27 maggio 1995 il rappresentante della ricorrente ha confermato a questa Camera di aderire alla proposta di rettificare il calcolo della ripresa per interessi. Ritenuto che l'UTPG gli ha comunicato direttamente "che non esiste la possibilità di gravare l'immobile venduto con una ipoteca legale per le imposte contestate".
Nulla osta quindi all'evasione del ricorso nei termini suddetti e, meglio, limitando la ripresa per interessi dal 1° gennaio al 31 marzo 1991.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo in materia di IC 1992 del 13 febbraio 1995 e la decisione su reclamo in materia di IFD 1993-94 di pari data sono riformate a' sensi del considerando 3.
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'UTPG per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster