AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.46
Data decisione, Autorità: 14.04.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00046
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 8 marzo 1995
in materia di: impote alla fonte
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
presso __________ __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
Con decisione del 10 gennaio 1995, l'Ufficio imposte alla fonte di Bellinzona notificava al datore di lavoro una decisione con cui chiedeva il versamento di un ulteriore importo, per l'imposta 1993, avendo verificato dal conteggio che la trattenuta effettuata era stata calcolata senza considerare le integrazioni di salario rappresentate dal rimborso di spese d'automobile e professionali. Un'analoga decisione, per l'imposta 1994, nonché una nuova decisione per il 1993, corretta in seguito al riscontro di un errore, venivano intimate alla __________ __________ __________ in data 8 febbraio 1995.
contestava le decisioni dell'8 febbraio 1995 con reclamo del 23 febbraio 1995, argomentando che le spese auto che il datore di lavoro gli aveva rimborsato non erano altro che un rimborso di spese da lui sostenute e sulle quali era già stato assoggettato all'IVA; quanto al rimborso per l'ammortamento dell'automobile, spiegava di adoperare ogni anno il mezzo privato per percorrere 50'000 km per conto del datore di lavoro.
L'autorità fiscale respingeva entrambi i gravami con decisione del 1° marzo 1995, in cui confermava che le rifusioni spese sono imponibili nella misura del 50% e che il rimborso per l'ammortamento è considerato integrazione del salario.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone le censure già contenute nel reclamo all'Ufficio imposte alla fonte.
4.1
Quanto all'obbligo di versare le imposte non trattenute o trattenute in modo insufficiente, anche se la legge non lo esprime direttamente, esso deve formare oggetto di una decisione dell'autorità di tassazione, con diritto di reclamo e di ricorso. La decisione nei casi di mancata trattenuta o di trattenuta insufficiente deve confermare specificatamente nel dispositivo il diritto di rivalsa verso i singoli contribuenti per renderne possibile e efficace l'esecuzione. Copia della decisione deve essere intimata anche ai singoli contribuenti (cfr. art. 238 LT, Rapporto della Commissione speciale in materia tributaria sul progetto di nuova LT dell'11 settembre 1976, p. 190 s.).
In altre parole, alla procedura di ricupero prevista dall'art. 238 LT partecipano sia il soggetto d'imposta, ovvero il contribuente (Steuerpflichtiger), sia il debitore d'imposta, ovvero il datore di lavoro (Leistungsschuldner).
Contro la notifica della tassazione anche il contribuente può pertanto reclamare per iscritto all'autorità di tassazione entro 30 giorni dall'intimazione della tassazione (cfr. art. 176 cpv. 1 LT; inoltre CDT n. 79/88 del 9 marzo 1988; CDT n. 158 del 19 maggio 1988 in re G.B.).
4.2
Il presente ricorso, interposto non dal debitore dell'imposta bensì direttamente dal contribuente, è dunque ricevibile.
Sono soggetti all'imposta alla fonte sul reddito d'attività lucrativa dipendente esercitata nel Cantone i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio, hanno il domicilio o la dimora fiscale nel cantone (cfr. art. 233 lett. a LT) e i lavoratori che, pur non avendo domicilio o dimora fiscale in Svizzera, risiedono nel nostro Cantone per corti periodi, durante la settimana, o come frontalieri (cfr. art. 233 lett. b LT).
L'imposta è prelevata sull'ammontare lordo della prestazione (cfr. art. 235 cpv. 1 LT). Le Direttive di applicazione, denominate "Istruzioni ai datori di lavoro", precisano che le percentuali di trattenuta devono essere applicate al salario lordo in contanti e in natura, inclusi i guadagni accessori, senza alcuna decurtazione.
In particolare il guadagno lordo deve comprendere qualsiasi indennità complementare, tra cui le rifusioni di spese effettuate forfettariamente nella misura del 50%, riservati casi particolari (cfr. Istruzioni, cifra 6). La ragione di questa disposizione va ricercata nella difficoltà di stabilire, in caso di rifusione forfettaria, quale sia la quota parte di rifusione delle spese vera e propria e la quota parte di salario mascherato (cfr. sentenza CDT n. 327 del 12 settembre 1988 in re N.SA).
5.2
Si osservi, a tale proposito, che il codice delle obbligazioni prevede espressamente che il datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO). Tale rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393). Ebbene, lo stesso diritto privato definisce necessarie, ai fini dell'applicazione della norma in questione, solo quelle spese che sono in relazione diretta ed immediata con l'esecuzione del lavoro (p. es., spese postali e telefoniche, colazioni d'affari).
Quanto alle spese di trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo gli spostamenti a destinazione di luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di lavoro distinti dallo stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi lavoro, senza che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder, op. cit., p. 397).
Rientrano invece fra le spese personali, e non sono quindi soggetti a rimborso, i costi sostenuti per recarsi sul posto di lavoro, poiché è solo lavorando al luogo previsto che il lavoratore può adempiere i propri obblighi (ibidem; inoltre CDT n.122 del 23 giugno 1994 in re J.P.).
5.3
Dalle considerazioni che precedono risulta che all'ufficio competente è richiesto un approfondito esame delle effettive condizioni lavorative del contribuente soggetto ad imposizione alla fonte, al fine di accertare che non si tratti di uno di quei casi particolari in cui si giustifica il versamento di un rimborso per spese: in concreto, si tratta di stabilire se le spese che il datore di lavoro rimborsa al ricorrente rientrino fra quelle per spostamenti a destinazione di luoghi di lavoro esterni e non invece nel novero delle spese personali.
Per fare un simile accertamento, occorre esigere dal contribuente o dal suo datore di lavoro dei conteggi giornalieri relativi alla percorrenza chilometrica, una distinta della destinazione dei diversi spostamenti effettuati dal ricorrente per conto della ditta per cui lavora; allo stesso fine potrebbe essere utile un'ispezione presso la sede della ditta, onde verificare le mansioni attribuite al contribuente.
Dagli atti che compongono l'incarto dell'Ufficio imposte alla fonte non emerge purtroppo alcun elemento utile, per effettuare un simile accertamento, né, d'altronde, il ricorrente ha minimamente spiegato in cosa consistano i suoi spostamenti e neppure ha concretamente documentato le proprie asserzioni.
Né la LT né il DIFD prevedono la possibilità di una restituzione degli atti all'autorità di tassazione, ma al contrario l'autorità di ricorso dispone del più ampio potere di indagine e di decisione, sicché essa dovrebbe in linea di massima pronunciarsi nel merito di un gravame; tuttavia il Tribunale federale, pronunciandosi in materia di imposta federale diretta, ha precisato che, in determinate circostanze, si giustifica una restituzione degli atti all'autorità inferiore, in particolare quando, dopo che la stessa autorità di ricorso ha stabilito di nuovo i fattori imponibili, si tratti di procedere ad un nuovo accertamento degli importi corrispondenti, per il quale l'autorità di tassazione incontra minori difficoltà (cfr. ASA 43 p. 49 e p. 387; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 278).
D'altronde, una restituzione degli atti all'autorità inferiore si impone anche in quei casi in cui la decisione impugnata presenta vizi tali da inficiare la stessa validità della decisione in questione (sent. del Tribunale amm. di Zurigo del 21 gennaio 1975, in RB 1976 p. 75; Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Ergänzungsband, Berna 1978, p. 198; CDT n. 286-287 del 6 dicembre 1993 in re R.F.).
6.2
Come detto, la procedura che si è svolta di fronte all'autorità amministrativa non permette a questa Camera di pronunciarsi sull'ammissibilità o meno delle censure del ricorrente. Si richiedono dunque ulteriori accertamenti, che potrebbero anche essere intrapresi direttamente dal Tribunale, ma che tuttavia possono meglio essere effettuati dalla stessa autorità fiscale, la quale già in sede di accertamento e di decisione su reclamo avrebbe dovuto chiarire meglio i fatti.
6.3
Di conseguenza, appare opportuno annullare in ordine la decisione impugnata e retrocedere gli atti all'Ufficio imposte alla fonte, perché proceda agli accertamenti del caso, garantendo al contribuente il diritto di essere sentito.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza la decisione su reclamo del 1° marzo 1995 è annullata in ordine e gli atti sono retrocessi all'Ufficio delle imposte alla fonte.
Non si prelevano né spese né tassa di giudizio.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster