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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.43
Data decisione, Autorità: 25.07.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00043
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 7 marzo 1995
in materia di: IC/IFD 93/94 (IC/IFD 39/95)
presentato da:
__________ __________ -__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
I coniugi __________ hanno presentato reclamo in tempo utile. Chiedono lo stralcio del reddito d'altra fonte, che, a loro dire, sarebbe inesistente e del tutto ingiustificato; chiedono inoltre lo stralcio del credito da loro vantato verso la loro azienda, in quanto postergato rispetto a tutti gli altri crediti per evitare la liquidazione.
Il reclamo è stato respinto con decisione del 13 febbraio 1995, argomentando che il reddito d'altra fonte è costituito dal vantaggio derivante dall'uso privato del veicolo aziendale e che, d'altro lato, la ripresa dl credito va mantenuta in quanto tuttora esistente.
Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono nuovamente lo stralcio delle suddette riprese. La ripresa del vantaggio per uso dell'automobile aziendale non si giustifica, perché il loro conto risulta già addebitato di un importo di fr. 2'000.-- per questa ragione e inoltre perché dispongono, per l'uso privato, di un'automobile targata TI, mentre quella aziendale è targata BE. Ribadiscono inoltre che il loro conto presso la ditta è stato postergato a favore di tutti gli altri creditori per evitarne una liquidazione poco vantaggiosa.
L' Ufficio di tassazione, che non ha sentito i reclamanti, ha spiegato loro solo con la decisione su reclamo le ragioni delle riprese. Viste le obiezioni sollevate nel ricorso, la Camera ha conferito incarico al proprio ispettore fiscale di meglio chiarire la fattispecie, soprattutto dal profilo della bontà del credito postergato a favore degli altri creditori della società.
Dopo aver attentamente esaminato la documentazione contabile della ditta dei ricorrenti, in particolare dopo aver constatato una esposizione debitoria verso terzi assai contenuta (fr. 6'882.--) e la presenza di ingenti perdite riportate (fr. 414'000.--), che hanno indotto i ricorrenti a mettere in liquidazione la loro ditta, i ricorrenti hanno accettato di esporre il loro credito verso la società al primo gennaio 1993 nella misura di fr. 300'000.-- pari alla metà del loro credito effettivo (fr. 597'847.--). La sostanza imponibile a titolo di titoli, crediti e numerario ammonta così complessivamente a fr. 398'507.-- (fr. 300'000.-- + fr. 1'200.-- + fr. 97'307.-) invece di fr. 646'404.-- (fr. 547'847.-- + fr. 1'200.-- + fr. 97'307.-).
Hanno inoltre aderito alla proposta formulata loro dall'ispettore fiscale con il consenso del presidente di questa Camera di ridurre la ripresa per vantaggi economici da fr. 3'000.-- a fr. 1'000.-- in considerazione dell'addebito del conto privato per fr. 2'000.-- per uso privato dell'automobile.
Questa Camera non può che confermare la soluzione concordata con l'ispettore fiscale, che risulta essere aderente alla realtà dei fatti accertati con il complemento d'istruttoria effettuato in questa sede.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 13 febbraio 1995 è riformata nel senso che il reddito d'altra fonte è ridotto da fr. 3'000.-- a fr. 1'000.-- e la sostanza costituita da titoli, crediti e numerario da fr. 646'404.-- a fr. 398'507.--.
§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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