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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.41
Data decisione, Autorità: 14.04.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00041
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi segretario di Camera
statuendo sul ricorso del 6 marzo 1995
in materia di: IMVI
presentato da:
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nel frattempo __________ __________ __________ veniva posto sotto tutela; la Delegazione tutoria incaricava il legale e tutore del __________ di convenire in giudizio il beneficiario del diritto di compera e i successivi cessionari, invocando l'art. 21 CO, ovvero una lesione manifesta tra prestazione e controprestazione. Il 21 settembre 1988 veniva raggiunto un accordo tra il tutore del __________ e gli acquirenti: questi ultimi si obbligavano a versare al __________ un ulteriore importo di fr. 100'000.--. La transazione non veniva però notificata all'Ufficio dei registri, autorità di tassazione in materia di imposizione del maggior valore immobiliare.
Il 5 maggio 1994 __________ __________ e __________ __________ vendevano gli immobili acquistati dal __________ ai coniugi __________ al prezzo di fr. 1'250'000.--. Il maggior valore imponibile veniva calcolato deducendo dal valore dell'alienazione il prezzo del precedente acquisto (valore del diritto di compera: fr. 675'000.--, valore della sua cessione a __________: fr. 60’000.--, valore della sua cessione a __________ e __________: fr. 100'000.--), maggiorato del 5% e delle spese di miglioria. Non veniva invece considerata l'indennità supplementare di fr. 100'000.-- versata nel 1988 al __________ dagli __________. __________ e __________ a seguito della transazione raggiunta con il venditore e il suo tutore (cfr. decisioni su reclamo del 21 ottobre 1994, n. __________ e __________).
Il rifiuto di dedurre l’importo di fr. 100’000.-- pagato a seguito dell’accordo con il tutore del venditore veniva poi confermato anche dalla Divisione delle contribuzioni con decisione del 2 febbraio 1995, argomentando che detto importo non costituiva né spesa di miglioria né provvigione. Poteva tutt'al più essere considerato, secondo l'autorità fiscale, come quota integrativa del prezzo pattuito con il __________, ma non era stata dichiarata come tale ed era quindi sfuggita all’imposizione.
In via subordinata i ricorrenti chiedono che venga posta a loro carico unicamente la somma dei contributi non corrisposti dalla delegazione tutoria, vale a dire il 7,2% di fr. 100’000.--.
La Divisione delle contribuzioni propone per contro la reiezione del ricorso.
Il valore del precedente acquisto è, di regola, quello che risulta dagli istromenti notarili e dai pubblici registri (art. 7 cpv. 1 LIMVI). In altre parole, fa stato quale prezzo d'acquisto il prezzo che risulta dai giustificativi allegati all'istanza d'iscrizione nel Registro fondiario, quindi, in linea di principio, dall'atto notarile (cfr. Aa.Vv., Commentario Argovia, p. 742).
I pagamenti in nero non vengono presi in considerazione. Con il pagamento in nero, l'acquirente si accolla per così dire un debito d'imposta latente, poiché al momento della nuova alienazione potrà dedurre unicamente il prezzo del precedente acquisto che risulta dai giustificativi prodotti con l'istanza d'iscrizione nel Registro fondiario notarile (cfr. Aa.Vv., Commentario Argovia, p. 743; Rumo, Die Liegenschaftsgewinn- und die Mehrwertsteuer des Kantons Freiburg, p. 207).
Eccezioni si giustificano solo in casi del tutto limitati, segnatamente quando sia dato un motivo di revisione a favore o a sfavore (recupero d’imposta), che consenta di togliere cosa di forza giudicata alla decisione che ha accertato il valore dell’alienazione, che costituisce il valore d’acquisto in caso di successivo trasferimento. Ciò non si verifica tuttavia se è già intervenuta la prescrizione (Rumo, loc. cit.).
Nel caso in esame, le parti: proprietario precedente e per esso il suo tutore, da una parte, e ultimi cessionari del diritto di compera, dall'altra, hanno omesso di notificare all' Ufficio dei registri i termini dell'accordo concluso il 21 ottobre 1988, cosicché l'ulteriore versamento di fr. 100'000.-- a __________ è di fatto stato effettuato, dal profilo del diritto tributario, in nero ed è quindi sfuggito all'imposizione. Né l'imposta che sarebbe stata dovuta può ancora essere recuperata, essendo ormai intervenuta la prescrizione (art. 37 LIMVI).
Per quanto precede, tale versamento non può essere aggiunto al prezzo d'acquisto, ma ha generato un debito latente d'imposta a carico degli acquirenti, che si è manifestato nel momento in cui l'immobile è stato rivenduto.
4.2
I ricorrenti non possono d'altra parte invocare quale esimente la loro asserita buona fede (cfr. Rumo, op. cit., p. 208). Anche il loro comportamento non è infatti esente da negligenza.
Innanzitutto va ricordato che della sottrazione d'imposta rispondono tutte la parti all'atto, vale a dire tanto il venditore quanto gli acquirenti (artt. 33-34 LIMVI). Solo se avessero chiaramente disciplinato nell'accordo transattivo con __________ __________ __________ e il suo tutore., in quanto parti all'atto solidalmente responsabili del pagamento dell'imposta sul maggior valore immobiliare, la questione dell'imposta in sanatoria, avrebbero potuto eventualmente invocare, secondo questa Camera, la loro buona fede. I ricorrenti sapevano infatti, quanto il venditore stesso e il suo tutore, che in caso di mancata notifica dell'accordo all' Ufficio dei registri l'imposizione dell'indennità supplementare di fr. 100'000.-- sarebbe sfuggita all'imposizione.
Va d'altra parte rilevato che ai ricorrenti, così come al tutore, che oltre all'avvocatura esercitano anche la professione di notaio, non poteva sfuggire che la questione del prezzo di un diritto di compera o di una compravendita fa parte degli "essentialia negotii" e che quindi l'accordo avrebbe dovuto essere vestito con la forma dell'atto pubblico. Se le parti avessero fatto uso della diligenza da loro esigibile, segnatamente se avessero steso un atto pubblico aggiuntivo, la questione che ci occupa non si sarebbe nemmeno posta.
Questa __________ preferisce piuttosto presumere che le parti non abbiano inteso commettere una sottrazione d'imposta, nemmeno per negligenza, ma che piuttosto abbiano inteso risolvere "in modo semplice, pratico ed anche singolare" la questione del pagamento dell'imposta supplementare sul maggior valore immobiliare, trasferendo l'onere latente sugli acquirenti.
Per quanto precede, il ricorso non può essere accolto né nella sua domanda principale né in quella subordinata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 800.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--
per un totale di fr. 850.--
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
Il Presidente Il Segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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