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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.36
Data decisione, Autorità: 23.06.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00036
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 27 febbraio 1995
in materia di: IC/IFD 89/90 (IC/IFD 33/95)
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il contribuente presentava reclamo in tempo utile, chiedendo che gli venissero spiegate le ragioni di un simile aumento del reddito aziendale rispetto a quanto dichiarato. Sentito dall'UT il 21 dicembre 1994, egli ha confermato di mantenere la contestazione del reddito aziendale nella misura in cui includeva pure la vendita dell'immobile di __________.
Con decisione 30 gennaio 1995 l'UT respingeva il reclamo, argomentando che la vendita dell'immobile di __________ costituirebbe un atto del commercio professionale d'immobili in considerazione della breve durata del possesso, del finanziamento dell'acquisto mediante ricorso preponderante a mezzi di terzi e della professione esercitata dal contribuente (piastrellista).
Con il presente tempestivo ricorso __________ e __________ __________ chiedono lo stralcio dell'utile conseguito con la vendita della casa di __________, contestando che si tratti di reddito derivante da commercio professionale d'immobili. L'immobile venduto altro non era che la casa d'abitazione dei ricorrenti e della loro famiglia (in tutto sei persone). Essa è rimasta di loro proprietà per dieci anni, fino a quando, cresciuti i figli, è diventata troppo spaziosa e una ristrutturazione avrebbe richiesto un considerevole investimento, al di là delle loro possibilità finanziarie ma anche fisiche. __________ __________ è infatti in attesa di beneficiare di una rendita d'invalidità.
All'udienza del 3 maggio 1995 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni, chiedendo tuttavia un termine di quindici giorni per incontrarsi in vista di ridefinire l'utile imponibile, tenuto conto delle spiegazioni fornite dal ricorrente e dal suo rappresentante.
Il 2 giugno 1995 l' Ufficio di tassazione ha trasmesso alla camera il verbale del 29 maggio 1995, in cui le parti, dopo riesame della fattispecie alla luce delle circostanze emerse all'udienza, comunicano di aver stabilito il reddito da transazione immobiliare in fr. 55'000.-- per l' IC e in fr. 66'367.-- per l' IFD.
Nulla osta all'adozione di tale soluzione, scaturita da più approfonditi accertamenti in relazione alla natura e all'entità dell'operazione immobiliare.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 30.1.1995 è riformata nei termini indicati al consid. 3.
§§ Gli atti vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi
Non si prelevano spese né tassa di giustizia.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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