AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.25
Data decisione, Autorità: 14.04.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00025
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 15 febbraio 1995
in materia di: IC/IFD 89/90 int. - IC/IFD 91/92 (IC/IFD 23/95)
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
In data 14 febbraio 1994, pertanto, l' Ufficio di tassazione di Locarno gli notificava la tassazione intermedia per il periodo dal 1° dicembre 1989 al 31 dicembre 1990, nella quale commisurava il reddito del lavoro in fr. 66'840.- e l'imponibile netto per l' IC in fr. 38'683.-. L'autorità fiscale negava peraltro la deduzione della perdita relativa alla cessata attività indipendente, affermando che essa cadeva nel cosiddetto "vuoto di tassazione".
Con decisione dello stesso giorno, l'autorità fiscale notificava al contribuente anche la tassazione IC/IFD 1991/92, basata sugli stessi elementi imponibili.
Con decisione su reclamo del 16 gennaio 1995, l' Ufficio di tassazione ammetteva in parte le contestazioni relative all'IC, precisamente per quanto riguarda la deduzione di fr. 4'000.- dal reddito da attività dipendente. Per il resto confermava la precedente tassazione, affermando di non poter modificare fattori che non sono in relazione con il motivo per cui viene intrapresa la tassazione intermedia. Per la tassazione ordinaria 1991/92, ammetteva anche la deduzione di ulteriori fr. 300.- per figli agli studi.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone in sostanza le censure già sottoposte all'autorità di tassazione: contesta la legittimità della tassazione intermedia, chiede la deduzione di fr. 4'840.- a titolo di oneri assicurativi, postula la deduzione di fr. 4'000.- e soprattutto della perdita di fr. 9'251.-.
In primo luogo, il ricorrente nega, come detto, che l'autorità fiscale potesse intraprendere, nei suoi confronti una tassazione intermedia, modificando in tal modo la tassazione IC/IFD 1989/90 già cresciuta in giudicato. A torto.
4.1
Si deve osservare, infatti, anzitutto, che la situazione personale del contribuente giustificava chiaramente la tassazione intermedia.
Di regola, infatti, sia l'imposta federale diretta sul reddito che l'imposta cantonale sono calcolate sul reddito medio dei due anni civili precedenti il periodo fiscale (cfr. art. 41 cpv. 1 DIFD e art. 95 cpv. 1 LT). Se, tuttavia, nel corso di un periodo di tassazione le basi di calcolo si modificano durevolmente, viene eseguita una tassazione intermedia basata sul reddito annuo conseguito al momento della modifica (art. 96 DIFD, rispettivamente dell'art. 99 cpv. 1 lett. b LT). Fra i motivi - elencati limitativamente dall'art. 96 cpv. 1 DIFD - che danno diritto alla tassazione intermedia vi è l'inizio d'attività lucrativa e il mutamento di professione (cfr. DTF 109 Ib 11; STF II Corte di diritto pubblico, del 25 maggio 1984 in re G.M. St.; Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 799; Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 262). Detti motivi sono anche previsti dall'art. 99 cpv. 1 lett. b LT. Va rilevato che, a differenza di quella di diritto federale, la formulazione della citata norma di diritto cantonale era in origine esemplificativa (cfr. STF 25 maggio 1984, cit.): con la modifica dell'art. 99 LT entrata in vigore il 1.1.1987 il legislatore ticinese si è tuttavia allineato alla normativa federale (cfr. Messaggio 3077 FI del 26.8.86 pag. 7).
Orbene, la cessazione dell'attività commerciale di una persona fisica é un motivo di tassazione intermedia ai sensi, rispettivamente dell'art. 99 LT e dell'art. 96 DIFD, poiché questo fatto ha una influenza notevole sul reddito del contribuente (cfr. per tutti Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 418; CDT n 267 del 31 ottobre 1991 in re Eredi R.; CDT n. 91-94 del 3 maggio 1993 in re K.G. e B.). Ne consegue che è perfettamente legittima la decisione dell' Ufficio di tassazione di emettere una tassazione intermedia nei confronti del ricorrente.
4.2
Si rileva, inoltre, che la tassazione intermedia è stata effettuata nel rispetto dei limiti temporali stabiliti dalla legge.
Secondo le norme applicabili, infatti, la tassazione intermedia ha luogo d'ufficio oppure su richiesta del contribuente ed è valida in quanto sia iniziata dall'Autorità fiscale, rispettivamente richiesta dal contribuente, entro tre anni dalla scadenza del periodo fiscale a cui si riferisce (art. 100 cpv. 4 LT; art. 96 cpv. 2 DIFD). Il termine per iniziare rispettivamente richiedere la tassazione intermedia è - come annotano i commentatori argoviesi a proposito del § 58 cpv. 3 LT-AG, di tenore identico all'art. 100 cpv. 4 LT - un vero e proprio termine di perenzione, che non può essere né interrotto né sospeso (cfr. AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 670). Una volta intrapresa entro il termine triennale la tassazione intermedia, il termine di perenzione risulta salvaguardato e non ha più alcuna rilevanza sullo svolgimento della procedura di tassazione (cfr. AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, p. 671). Di regola l'Autorità fiscale manifesterà la propria intenzione di iniziare una tassazione intermedia, portandola a conoscenza del contribuente (cfr. AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, p. 670; ASA 56 p. 561 s.), segnatamente notificandogli l'apertura della procedura di tassazione intermedia o chiedendogli di produrre, con riferimento a una simile procedura, la relativa documentazione (CDT n. 282-283 del 12 dicembre 1994 in re P.M.).
Nella fattispecie, per risultare tempestiva, la tassazione intermedia avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31 dicembre 1993. È vero che, come accennato, la decisione in merito alla tassazione intermedia è stata notificata al ricorrente solo il 14 febbraio 1994, ma l'autorità competente aveva già avviato la procedura in data 20 dicembre 1993, proprio con l'intento di salvaguardare il termine (cfr. lettera 20 dicembre 1993 dell'Ufficio di tassazione di Locarno).
5.1
La tassazione intermedia è fondata sulla tassazione ordinaria in vigore, aumentata o diminuita degli elementi di reddito o di sostanza che sono stati modificati (cfr. art. 100 cpv. 2 LT; inoltre art. 96 cpv. 1 DIFD). Gli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica sono commisurati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento (cfr. art. 100 cpv. 3 LT; inoltre art. 41 cpv. 4 DIFD).
Ne consegue che il reclamo e il ricorso contro la tassazione intermedia sono ricevibili limitatamente agli elementi di reddito e di sostanza modificati dalla tassazione intermedia (cfr. CDT n. 447 del 28 novembre 1984 in re Lu.). In altre parole, il contribuente non può, impugnando la tassazione intermedia, far valere prove o sollevare eccezioni che ha dimenticato di esibire o di eccepire nella tassazione base (cfr. CDT n. 381 del 31 agosto 1984 in re F.B.). Nella procedura di reclamo o di ricorso contro la tassazione intermedia, la competente autorità può quindi soltanto verificare liberamente, da un lato, l'esistenza dei presupposti che giustificano questa tassazione e, dall'altro, la determinazione degli elementi di reddito o di sostanza che si sono modificati, nonché il calcolo dell'imposta (STF del 27 settembre 1985 in re F.B., cons. 2 b).
5.2
Correttamente, quindi, l' Ufficio di tassazione ha rifiutato di modificare la quantificazione degli oneri assicurativi, cioè dei premi per cassa malati ed assicurazioni, non essendo gli stessi in relazione con il reddito da attività dipendente intrapresa nel dicembre 1989.
Quanto alla richiesta di concedergli la deduzione di fr. 4'000.- dal reddito da attività dipendente, la stessa deve ritenersi priva d'oggetto, essendo la detrazione in questione già stata concessa in sede di decisione su reclamo.
Secondo la giurisprudenza, infatti, effettuata una tassazione intermedia per cessazione dell'attività commerciale di una persona fisica, non possono più essere compensate le perdite del periodo precedente, contrariamente a quanto avverrebbe, conformemente all'art. 26 cpv. 3 LT e all'art. 41 cpv. 2 DIFD, se l'attività commerciale continuasse. Resta tuttavia riservato il caso in cui fosse dovuta l'imposta sugli utili di liquidazione (cfr. ASA 30 p. 88; ASA 52 p. 562; ASA 54 p. 440; inoltre Masshardt/Tatti, op. cit., p. 227; CDT n. 267 del 31 ottobre 1991 in re Eredi R.).
La ragione per cui le perdite non vengono più considerate a partire dalla tassazione intermedia, fatto salvo il caso dell'imposta sugli utili di liquidazione, risiede nel fatto che con la tassazione intermedia diventa determinante, a partire dal momento della cessazione dell'attività commerciale fino al termine del periodo di tassazione, il reddito privato conseguito e che tale reddito, a dipendenza della sua natura privata, non si trova in nessuna relazione con il reddito proveniente dall'attività commerciale. In altre parole, alle perdite aziendali va riconosciuto un carattere causale con l'attività che le ha prodotte, che non può più essere loro riconosciuto quando tale attività viene a cadere. Non va infatti dimenticato che l'art. 26 cpv 3 LT, rispettivamente l'art. 41 cpv 2 DIFD, limitano la deduzione delle perdite alle persone che esercitano un'attività commerciale e sottostanno all'obbligo della contabilità. La deduzione delle perdite non potrebbe quindi venire estesa in caso di tassazione intermedia per cessazione dell'attività lucrativa, ai redditi privati, sia perché è venuto a cessare qualsiasi legame causale con l'attività aziendale, sia perché si finisce per creare un'inaccettabile disparità di trattamento verso i percettori di redditi di natura esclusivamente privata o non aziendale (cfr. CDT n. 267 del 31 ottobre 1991 in re Eredi R.; CDT n. 91-94 del 3 maggio 1993 in re K.G. e B.).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.-
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.-
per un totale di fr. 250.-
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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