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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.24
Data decisione, Autorità: 31.05.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00024
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 15 febbraio 1995
in materia di: IC/IFD 93/94 (IC/IFD 22/94)
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1993-94 i contribuenti hanno dichiarato quali redditi il salario della moglie pari a fr. 36’465.-- di media annua, l’indennità di disoccupazione per fr. 7’528.-- di media annua e un reddito di titoli di fr. 27.-- pure di media annua. L’ Ufficio di tassazione di Mendrisio ha ripreso puntualmente quanto dichiarato dai contribuenti; ha nondimeno considerato, ma unicamente per la determinazione dell’aliquota applicabile, un reddito all’estero del marito di fr. 45’478.-- (cfr. notifica della tassazione del 21 novembre 1994, confermata con decisione su reclamo del 16 gennaio 1995).
Con il presente tempestivo ricorso __________ e __________ __________ contestano il reddito presunto all’estero di fr. 60’000.-- considerato dall’ Ufficio di tassazione per la determinazione dell’aliquota applicabile, argomentando che il reddito conseguito dal marito in Italia non raggiunge fr. 20’000.-- di media annua.
In occasione dell'udienza del 27 aprile 1995, il ricorrente ha esposto alla Camera le difficoltà incontrate in anni recenti nello svolgimento dell'attività in Italia, precisando d'averla definitivamente cessata nel corso del 1993 e di averne iniziata una nuova a Lugano nel febbraio del 1994.
Sentite queste spiegazioni, dopo ulteriore discussione, su proposta del giudice si è convenuto di stabilire il reddito all'estero determinante unicamente per l'aliquota in fr. 25'000.-- all'anno.
L'UT ha altresì preso atto che dovrà procedere all'allestimento di una tassazione intermedia per modificazione delle basi determinanti per l'imposizione nelle relazioni internazionali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, gli atti del procedimento vengono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi conformemente al consid. 3.
Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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