AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.21
Data decisione, Autorità: 27.10.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00021
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 13 febbraio 1995
in materia di: IC/IFD 93/94 (ic/ifd 19/95)
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
La tassazione IC/IFD 1993-94, notificata dall' Ufficio di tassazione di Locarno il 17 ottobre 1994, è conforme praticamente in ogni suo punto alla dichiarazione del contribuente. Questi ha nondimeno presentato reclamo, facendo valere per la prima volta la deduzione per spese di manutenzione relative al rifacimento del tetto per complessivi fr. 16'770.--.
Con decisione del 16 gennaio 1995 l'UT ha respinto il reclamo del contribuente, argomentando che i lavori eseguiti per la ristrutturazione del grotto non possono essere considerati semplici lavori di manutenzione o riparazione.
In occasione dell'udienza del 9 maggio 1995 la Camera, sentite le spiegazioni del ricorrente, ha incaricato il proprio perito di accertare la natura dei lavori eseguiti nel rustico di __________. Il rapporto è stato rassegnato il 12 luglio 1995; al ricorrente è stato assegnato un termine fino al 25 luglio, che è decorso infruttuoso, per presentare le proprie osservazioni.
La legge tributaria consente la deduzione dai proventi della sostanza privata delle spese effettive di manutenzione, di gestione e di amministrazione, ivi compresi i contributi ricorrenti ad esclusione di quelli versati una tantum (art. 30 cpv. 1 LT). Analogamente la legge federale ammette la deduzione dal reddito lordo delle spese di manutenzione di fondi e fabbricati durante il periodo di computo (art. 22 cpv. 1 lett. e DIFD). Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (cfr. CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, 1977, p. 66; Känzig, Wehrsteuer, all'art. 22 cpv. 1 lett. e DIFD, n. 161, p. 649; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A. D.R., in RTT 1983 p. 106). Non sono invece deducibili i costi che influenzano il valore commerciale, il prezzo di un immobile e ne costituiscono un incremento (art. 23 DIFD) e una miglioria (art. 32 lett. d LT). Queste spese sono infatti considerate degli investimenti: fra esse rientrano ad esempio i costi di allacciamento a una canalizzazione (cfr. ASA 41 p. 179 ss.), i contributi pagati a un consorzio di bonifiche fondiarie (cfr. RTT 1973 p. 79 ss.) o ancora i contributi dovuti dal proprietario di un immobile per l'esecuzione di impianti di depurazione (cfr. CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.).
3.2
La Circolare n. 33/1 dell'ACC (cfr. RTT 1985 p. 311) menziona tra gli interventi, che possono essere considerati integralmente come lavori di manutenzione, il rifacimento del tetto e dei camini.
Questa Camera, in un precedente giudizio (cfr. CDT n. 110 del 29 maggio 1992 in re G. e S. C.), ha stabilito, in quella concreta fattispecie, che i lavori, che i proprietari avevano eseguito al tetto del rustico, non potevano essere considerati semplici lavori di manutenzione o riparazione, poiché il tetto esistente era stato completamente smontato e si era proceduto alla posa di un nuovo tetto: le piode preesistenti erano state asportate e l'immobile era stato dotato di una travatura a nuovo, ricoperta con nuove tegole. Il rustico aveva d'altra parte subito altre sostanziali modifiche tra cui l'apertura di due nuove finestre e il rifacimento dei camini e della grondaia, con conseguente completo rifacimento dell'intonaco (rasatura) esterno ed interno.
Nel caso in esame, la situazione si presenta sostanzialmente diversa da quella considerata nel giudizio di questa Camera citato al considerando precedente. Come evidenziato dal perito, che ha avuto modo di esaminare la situazione in loco, il tetto è stato solo parzialmente rifatto, sempre in piode. Oggetto dell'intervento di risanamento è stata la falda a monte, che rimane contro terra e che, essendo facilmente accessibile, aveva subito degli spostamenti di piode con conseguenti infiltrazioni di umidità. Il perito ha considerato che tale intervento rientrasse ancora nel quadro degli interventi di manutenzione.
4.2
Certo, il ricorrente, dopo aver riparato il tetto in piode, ha proceduto anche a opere di miglioria all'interno del rustico, per renderne più confortevole l'abitabilità. Non v'è dubbio che tali interventi - e il ricorrente non pretende d'altronde il contrario - siano pacificamente da qualificare come opere di miglioria. Può invece essere seguita, per ragioni di equità, la valutazione data ai lavori di riparazione del tetto. In effetti, la falda verso montagna, essendo pericolante, avrebbe comunque dovuto essere risanata, poiché rappresentava un fattore di rischio per i terzi e implicava quindi la responsabilità del proprietario.
Va comunque rilevato che, a differenza del caso giudicato in CDT n. __________ del 29 maggio 1992, le ulteriori opere all’interno non hanno modificato la struttura dell’immobile.
Si giustifica pertanto di ammettere la deduzione di spese di manutenzione nella misura accertata dal perito e, meglio, in ragione di fr. 7'223.-- di media annua.
Per questi motivi
visti per la procedura gli art. 181 e segg. LT
dichiara e pronuncia:
§ Di conseguenza la decisione su reclamo 16 gennaio 1995 é riformata conformemente al considerando 4.2. Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all’Ufficio tassazione di Locarno per emanazione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.
Per l'IC la presente decisione è definitiva (art. 184 cpv. 3 LT); per l'IFD è dato ricorso al Tribunale Federale in Losanna entro trenta giorni dall'intimazione della presente (art. 112 DIFD)
Intimazione alle parti
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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