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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.18
Data decisione, Autorità: 23.06.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00018
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 30 dicembre 1994
in materia di: IC 89
presentato da:
__________ __________, __________ __________ __________,
rappr. da: __________. __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
A seguito della cessazione dell'attività quale impresario edile, l'UT in data 16 novembre 1993 notificava a __________ __________ una tassazione annua intera a fine assoggettamento in cui gli esponeva un reddito imponibile di fr. 207'700.-- sia per l'IC sia per l'IFD. In sede di reclamo, con decisioni del 13 dicembre 1994 l' Ufficio di tassazione riduceva l'imponibile a fr. 90'300.--.
Con scritto del 30 dicembre 1994 all' Ufficio di tassazione __________ __________, assistito __________. __________, contesta il reddito espostogli dall' Ufficio di tassazione, dichiarando d'aver affidato a uno studio __________ di __________ una perizia contabile.
Per motivi di competenza l' Ufficio di tassazione di __________ trasmetteva lo scritto del 30 dicembre 1994 __________. __________ a questa Camera, la quale invitava il patrocinatore del ricorrente a produrre la perizia affidata alla __________ __________.
La perizia contabile allestita dal signor __________, economista, veniva sottoposta al perito della Camera, il quale prendeva atto degli errori di registrazione che erano stati scoperti nella contabilità dell'impresa di costruzioni __________, ammettendoli. Dopo aver discusso le risultanze peritali con il signor __________ ed averne informato il Presidente della Camera, il perito della Camera, con l'accordo del signor __________ e del patrocinatore del ricorrente, proponeva di ridurre ulteriormente l'utile imponibile a fr. 57'750.--.
Questa Camera non può che approvare detta proposta, fondata su seri accertamenti contabili, risultati sostanzialmente inoppugnabili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 13 dicembre 1994 in materia di IC e di IFD sono riformate nel senso che l'utile è ridotto a fr. 57'750.--.
Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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