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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.15
Data decisione, Autorità: 23.06.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00015
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 27 gennaio 1995
in materia di: IC/IFD 91/92 (IC/IFD 14/95)
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: ____________________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Con tempestivo reclamo i contribuenti hanno contestato l'importo delle deduzioni dal reddito della sostanza, lamentando un errore di calcolo nella deduzione forfetaria e la mancata deduzione della fatture di fr. 67'323.-- della ditta __________ __________ per opere di isolazione termica.
L' Ufficio di tassazione, con decisione del 16 gennaio 1995, ha parzialmente ammesso il reclamo: ha rettificato l'importo delle spese di manutenzione deducibili per l'immobile di __________; ha invece negato la deduzione analitica delle spese di isolazione termica in aggiunta alla deduzione forfetaria.
Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono la deduzione delle spese di isolazione termica in aggiunta a quelle forfetarie già ammesse dall' Ufficio di tassazione, poiché si tratterebbe di spese di miglioria per le quali viene eccezionalmente ammessa la deduzione. La deduzione forfetaria per spese di manutenzione non può quindi contenerle per definizione.
La legge tributaria consente la deduzione dai proventi della sostanza privata delle spese effettive di manutenzione, di gestione e di amministrazione, ivi compresi i contributi ricorrenti ad esclusione di quelli versati una tantum (art. 30 cpv. 1 LT). Analogamente la legge federale ammette la deduzione dal reddito lordo delle spese di manutenzione di fondi e fabbricati durante il periodo di computo (art. 22 cpv. 1 lett. e DIFD).
3.1.
Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (cfr. CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
In linea di principio è ammessa anche la deduzione delle spese di amministrazione e di gestione (cfr. Bottoli, op. cit., p. 66; Känzig, loc. cit.; Feldmeier, Die steuerliche Behandlung der Liegenschaftsunterhaltskosten, in RF 41/1986, p. 456).
3.2.
Per facilitare il lavoro sia dell'amministrazione fiscale che dei contribuenti è stata ammessa la possibilità di una deduzione globale (a forfait), che ammonta al 15% delle pigioni lorde o del valore locativo per gli stabili fino a dieci anni di età e al 25% delle pigioni lorde o del valore locativo per gli stabili di oltre dieci anni (cfr. Circolare ACC n. 33/1 del 15 gennaio 1985). Questo tipo di deduzione non è un diritto del contribuente, ma solo una facilitazione che gli viene concessa (Epiney-Colombo, Deduzioni fiscali per spese di amministrazione e manutenzione di immobili, in RDAT II-1991 p. 310 s.).
Questa agevolazione entra in considerazione solo per gli immobili appartenenti alla sostanza privata (v. in particolare la Circolare del 31 ottobre 1967 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, pubbl. in Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 185 s., nonché la Circolare n. 33/1 dell'ACC, cit.). Tale limitazione deriva in primo luogo dal fatto che l'accertamento dell'utile aziendale imponibile e dei costi che gli si riferiscono avviene in base alla contabilità aziendale. Pertanto si devono prendere in considerazione i costi di manutenzione degli stabili, che risultano dalla contabilità del contribuente (Känzig, op. cit., p. 663).
C'è però un'altra ragione per cui non si concede la deduzione forfetaria nel caso degli immobili affittati o locati: una deduzione forfetaria non può essere concessa, se conduce a lungo termine ad un risultato manifestamente inesatto. Ebbene, con i contratti di locazione, il proprietario fa sopportare ai conduttori gran parte dei costi di gestione, amministrazione e di parte dei costi di amministrazione, sicché non vi è ragione di consentire al locatore di beneficiare di una deduzione globale per spese che egli stesso finisce per non doversi assumere. Tale principio, già sostenuto dalla giurisprudenza di diversi cantoni, è ora stato adottato anche dal Tribunale federale in materia di imposta federale diretta; tale limitazione vale anche nel caso in cui gli immobili locati appartengano alla sostanza privata (ASA 63 p. 739 s.).
3.3.
Da quanto detto discende che, nella fattispecie, l'autorità fiscale avrebbe dovuto concedere ai ricorrenti non la deduzione forfetaria delle spese di manutenzione, bensì quella analitica delle sole spese effettivamente sopportate dai contribuenti, per il fatto che l'immobile di __________, per il quale è chiesta la deduzione dei costi per le opere di isolazione termica, è interamente locato a terze persone. Poiché si deve pertanto procedere ad un nuovo accertamento delle spese deducibili, si giustifica il rinvio degli atti all' Ufficio di tassazione.
È vero, infatti, che né la LT né il DIFD prevedono la possibilità di una restituzione degli atti all'autorità di tassazione, ma al contrario l'autorità di ricorso dispone del più ampio potere di indagine e di decisione, sicché essa dovrebbe in linea di massima pronunciarsi nel merito di un gravame; tuttavia il Tribunale federale, pronunciandosi in materia di imposta federale diretta, ha precisato che, in determinate circostanze, si giustifica una restituzione degli atti all'autorità inferiore, in particolare quando, dopo che la stessa autorità di ricorso ha stabilito di nuovo i fattori imponibili, si tratti di procedere ad un nuovo accertamento degli importi corrispondenti, per il quale l'autorità di tassazione incontra minori difficoltà (cfr. ASA 43 p. 49 e p. 387; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 278).
Alla luce delle considerazioni che precedono, ed in particolare della decisione di ammettere in casu la deduzione delle spese effettive di manutenzione, è evidente che tale problema di principio può essere lasciato aperto, per il semplice fatto che i ricorrenti hanno diritto alla deduzione di tutte le spese effettive, sia che rientrino nella categoria dei costi di manutenzione, di amministrazione e di gestione, sia che invece si configurino come spese per l'isolazione di edifici o per altri impianti destinati a risparmiare energia.
In sede di istruzione del ricorso, la Camera di diritto tributario ha avvertito i ricorrenti della decisione che andava delineandosi e ha consentito loro di prendere posizione a tale riguardo. Essi si sono pronunciati con uno scritto del 17 maggio 1995, nel quale osservano in particolare che la soluzione descritta, consistente nel negare la deduzione forfetaria nel caso di immobili locati o affittati, limiterebbe il diritto di dedurre le spese di miglioria volte al risparmio energetico ai soli proprietari di casette unifamiliari usate personalmente dai contribuenti stessi; tale conclusione è contraddetta proprio dalla fattispecie in esame, ove si concede la deduzione delle spese effettive, ivi comprese quelle per le misure ecologiche in questione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, gli atti sono retrocessi all' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna, perché emetta nuovi conteggi, computando, a titolo di spese di manutenzione e gestione immobiliari le spese effettive.
Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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