AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.13
Data decisione, Autorità: 11.10.1996, CDT
Incarto n. 80.95.00013
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 20 gennaio 1995
in materia di: IC/IFD 91/92
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella tassazione IC/IFD 1991-92, notificata il 30 luglio 1993, l' Ufficio di tassazione di Mendrisio esponeva a __________ __________ e a sua moglie __________ un reddito aziendale complessivo di fr. 100'000.--, a fronte di un reddito aziendale dichiarato di soli fr. 10'765.-- di media annua. La decisione di aumentare il reddito aziendale di quasi fr. 90'000.-- rispetto a quanto dichiarato veniva motivata con il fatto che il contribuente con i redditi dichiarati non era in grado di giustificare il dispendio denunciato negli anni di computo 1989-90.
Assistito dalla __________ __________ __________ __________,
presentava reclamo.
In occasione dell'audizione del 26 ottobre 1994 l' Ufficio di tassazione metteva il contribuente al corrente del movimento finanziario che aveva portato ad aumentare in via valutativa il reddito aziendale a fr. 100'000.-- di media annua. Il suo rappresentante si riservava di produrre entro l' 11 novembre 1994 la documentazione che era già stata precedentemente richiesta al contribuente con la convocazione.
Il 19 dicembre 1994 l' Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, poiché nessuna documentazione a giustificazione del dispendio era stata prodotta malgrado le reiterate richieste.
Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi Lemme chiedevano sostanzialmente l'annullamento della decisione su reclamo del 19 dicembre 1994 e la concessione di un'ulteriore proroga per la presentazione della documentazione richiesta.
4.1
Il presidente della Camera di diritto tributario, con ordinanza del 15 febbraio 1995, impartiva ai ricorrenti un termine di 20 giorni per produrre la necessaria documentazione, elencandola partitamente.
L'avv. __________ __________, con lettera del 3 marzo 1995, chiedeva una proroga fino al 31 marzo 1995 per presentare quanto richiesto. Il 4 aprile 1995 la __________ __________ chiedeva un'ulteriore proroga fino al 15 aprile.
Il 27 aprile 1995 la __________ __________ produceva il contratto di locazione dell'esercizio pubblico da __________ a __________ -__________ dal 1° febbraio 1992 e una lettera del 12 aprile 1995 della Banca __________ __________ relativa alla consegna di un assegno 8 gennaio 1990 a __________ di DM 235'000.--, addebitato al conto corrente di una terza persona. La __________ __________ faceva inoltre presente che l'automobile __________ MB __________ SL, intestata a __________, era in realtà di proprietà del fratello residente in __________. Il 2 giugno il rappresentante del contribuente produceva il conto economico e il bilancio al 1° gennaio e al 31 dicembre 1991del’ __________ __________ di __________ e uno scritto dell'avv. __________ __________ a nome e per conto della __________ __________ __________ di __________ relativa all'importo delle ipoteche sul fondo n. __________ di __________ e agli interessi scaduti.
4.2
La documentazione raccolta veniva pertanto consegnata brevi manu all' Ufficio di tassazione perché potesse esaminarla, se del caso in contraddittorio con il patrocinatore dei ricorrenti. Gli incontri che hanno avuto luogo e che hanno consentito di esaminare se la documentazione prodotta era idonea a modificare il calcolo del dispendio, non hanno dato alcun esito. Il 31 luglio 1996 la __________ __________ informava infine l'UT di aver deposto il mandato con effetto immediato, non avendo ottenuto riscontro da parte dei ricorrenti a due sue precedenti lettere.
L'incarto è pertanto stato retrocesso il 5 agosto 1996 a questa Camera per la decisione di merito.
Secondo l' art. 33 LT il reddito di un contribuente deve corrispondere almeno al tenore di vita suo e delle persone al cui sostentamento provvede. Tocca al contribuente provare come egli abbia sopperito alle spese determinate dal suo tenore di vita facendo capo al consumo di redditi non imponibili o di sostanza (art. 33 cpv. 2 LT).
Questa Camera, per costante giurisprudenza, ha quindi sempre considerato legittimo integrare i redditi dichiarati dal contribuente con un reddito d'altra fonte fino a un valore che corrisponda al suo tenore di vita, nel caso in cui i redditi dichiarati apparissero manifestamente insufficienti al mantenimento del contribuente e della sua famiglia (cfr. per tutte CDT n. 67 del 22 febbraio 1983 in re R.; sent. CDT n. 105 del 19 aprile 1983 in re Z.).
5.2
Orbene, se si verifica il calcolo del dispendio, allestito dall' Ufficio di tassazione e a più riprese discusso in contraddittorio con i diversi patrocinatori dei ricorrenti, alla luce della documentazione prodotta, non si può far altro che confermare la decisione dell' Ufficio di tassazione.
Se è vero, in effetti, che all'inizio di gennaio del 1990 era stato emesso dalla Banca __________ __________ e consegnato a __________ __________ un assegno di DM 235'000.--, è altrettanto vero che circa un mese dopo __________ ha acquistato una vettura __________ MB __________ SL del valore di circa fr. 200'000.--, il cui acquisto non era stato considerato dall' Ufficio di tassazione nel calcolo del dispendio, ma che invece avrebbe dovuto senz'altro esserlo. L'operazione di finanziamento e acquisto della Mercedes non influisce quindi sul calcolo del dispendio. Essa risulta sostanzialmente neutra.
5.3
I ricorrenti hanno inoltre prodotto la prova del debito di fr. 330’000.--, garantito da cartelle ipotecarie, concesso dal __________ __________ __________ __________ e assunto in secondo tempo dalla __________ __________ __________.
Anche tali documenti non modificano in nulla il calcolo del dispendio. Il debito in questione grava la sostanza di __________, posseduta in comproprietà in ragione di un mezzo con __________ __________. L’ Ufficio di tassazione ha infatti considerato nel calcolo della disponibilità del contribuente un importo di fr. 165’000.--, pari alla metà del debito complessivo, conformemente alla clausola n. 2 dell’atto pubblico del 29 agosto 1990 denominato “contratto di rettifica di compra-vendita”.
5.4
Né è idoneo a modificare il calcolo del dispendio il fatto che il ricorrente abbia ceduto dal 1° febbraio 1992 la gestione dell’ __________ __________ di __________ a __________ __________ -__________. Si tratta invero di circostanza che non influisce sulla tassazione ordinaria IC/IFD 1991-92, basata sul periodo di computo 1989-90, ma idonea semmai a giustificare, se ne sono date tutte le condizioni, l’allestimento di una tassazione intermedia per cessazione dell’attività. Sarà comunque compito dell’ Ufficio di tassazione pronunciarsi su questo aspetto.
5.5
Deve quindi essere confermato il calcolo del dispendio effettuato dall’ Ufficio di tassazione, che a fronte di entrate per complessivi fr. 220’576,50 (quota parte del prestito originario del __________ __________ pari a fr. 165’000.--; prelevamenti privati 1989-90 per complessivi fr. 55’756,50) riscontra uscite per fr. 359’415.-- (acquisto quotaparte fondo con __________ per fr. 315’000.--; interessi passivi, oneri assicurativi, imposte cantonali e federali, spese legali di acquisto del fondo, per complessivi fr. 44’415.--), ossia una maggior uscita di fr. 138’839.--, alla quale va aggiunto, in ragione del sistema contabile scelto dalla fiduciaria che ha allestito la contabilità al ricorrente, l’utile dichiarato nel biennio di fr. 21’531.-- e il necessario per vivere durante due anni, prudentemente valutato dall’ Ufficio di tassazione in circa fr. 40’000.--.
Di ciò si terrà conto nel giudizio sulle tassa di giustizia e sulle spese (cfr. art. 185 cpv. 2 LT 1976).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1'000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 150.–
per un totale di fr. 1'150.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo ((art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna art. 112 DIFD (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster