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Numero d'incarto:
80.1995.12
Data decisione, Autorità:
22.08.1996, CDT
Incarto n.
80.95.00012
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 20 gennaio 1995
in
materia di: IC 91/92 (IC 11/95)
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
L’ Ufficio di
tassazione di Locarno notificava il 19 dicembre 1994 la decisione su reclamo in
materia di IC 1991-92 ad __________ __________ __________,
in cui determinava il reddito imponibile in fr. 49’265.-- di media annua e la
sostanza in fr. 15’158’358.--.
-
Con tempestivo
ricorso del 19 gennaio 1995 __________ __________ __________
contestava la suddetta decisione, rilevando di aver dovuto far fronte a elevati
oneri ipotecari, che annullerebbero sia il reddito sia la sostanza imponibili.
-
Dopo numerose
sollecitatorie il ricorrente ha potuto finalmente produrre la documentazione
richiestagli già dall’ Ufficio di tassazione, tra cui il riparto d’imposta intercantonale
provvisorio del Canton Lucerna, che gli è stato notificato soltanto il 3 giugno
Invitato da questa Camera
a esprimersi sulla nuova documentazione, l’ Ufficio di tassazione di Locarno
con scritto del 2 luglio 1996 comunicava che alla luce della documentazione
prodotta con il ricorso sembra rendere del tutto legittima la totale esenzione
del contribuente per gli anni 1991-92, rilevando tuttavia che meriterebbero
ulteriore approfondimento gli aspetti inerenti ai costi da riattivare e al loro
ammontare.
- Visto quanto precede
e considerato in particolare come nell’ambito della presente procedura sia
stato possibile acquisire agli atti la documentazione necessaria per una
corretta tassazione, questa Camera non può far altro che annullare in ordine la
decisione su reclamo del 19 dicembre 1994 e retrocedere gli atti all’ Ufficio
di tassazione per nuova decisione suscettibile d’essere impugnata.
Per questi motivi,
visto per le spese l’ art. 185
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è evaso a’
sensi dei considerandi.
§ Gli atti del procedimento
sono retrocessi all’ Ufficio di tassazione per nuova decisione su reclamo in
materia di IC 1991-92.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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