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Numero d'incarto:
80.1995.11
Data decisione, Autorità:
14.08.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00011
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 18 gennaio 1995
in
materia di: IC 93/94 (IC 10/95)
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ __________ non svolge da anni
ormai attività lavorativa; vive beneficiando di aiuti, prevalentemente in
natura, della madre. Nella tassazione IC 1993-94 l'UT gli ha esposto, come
nella presente tassazione IC 1991-92, un reddito d'altra fonte di fr. 10'000.--
(cfr. notifica di tassazione del 14 novembre 1994, confermata con decisione su
reclamo del 16 gennaio 1995).
-
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________
chiede una congrua riduzione del reddito d'altra fonte, riproponendo una
distinta delle spese e delle prestazioni di cui usufruisce, già prodotta all'
Ufficio di tassazione.
-
In occasione dell'udienza del 20 giugno 1995 il
giudice delegato, sentiti il ricorrente e l' Ufficio di tassazione e valutate
le possibilità di esito favorevole della vertenza, ha consigliato al ricorrente
di ritirare il ricorso, ritenuto che l'autorità fiscale avrebbe confermato
l'entità del reddito d'altra fonte imposto nel periodo fiscale 1993-94 anche
nel successivo periodo 1995-96.
L'
Ufficio di tassazione ha acconsentito seduta stante alla soluzione proposta del
giudice, il ricorrente invece tacitamente, lasciando decorrere il termine
impartitogli per dichiarare il proprio eventuale disaccordo.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT
dichiara e
pronuncia
- Il
ricorso è stralciato dai ruoli.
§ Gli
atti del procedimento vengono retrocessi all' Ufficio di tassazione di Bellinzona
perché proceda alla tassazione relativa al periodo fiscale 1995-96.
-
Non
si prelevano né spese né tassa di giudizio.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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