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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1994.39
Data decisione, Autorità: 27.04.1995, CDT
Incarto n. 80.94.00039
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi segretario di Camera
statuendo sul ricorso del 28 dicembre 1994
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
A seguito del trasferimento del domicilio in Ticino, l' Ufficio di tassazione ha assoggettato illimitatamente i contribuenti alla propria sovranità dal 1° gennaio 1993.
Nella notifica di tassazione ha esposto al marito un reddito aziendale di fr. 160'000.--, pari all'utile di fr. 155'184.-- conseguito nel 1993, cui è stata aggiunta una ripresa di poco inferiore a fr. 5'000.--. Ha inoltre esposto quale reddito della sostanza unicamente il valore locativo dell'immobile di __________ (fr. 15'632.--) e i redditi indicati nell'elenco titoli (fr. 5'512.--), da cui ha dedotto a titolo di spese di manutenzione un importo, determinato globalmente, di fr. 3'908.-- (cfr. notifica della tassazione del 12 settembre 1994; verbale di tassazione).
Con decisione del 28 novembre 1994 l' Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo.
chiedono innanzi tutto la deduzione delle spese di manutenzione del 1993 dell'immobile di __________, come già chiesto in sede di reclamo; inoltre postulano la riduzione del reddito aziendale esposto dall' Ufficio di tassazione, facendo presente, da un lato, che __________ __________, nel corso del 1994, ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico che lo ha costretto a sospendere la propria attività per due mesi e che gli ha causato un minor reddito di ca. fr. 40'000.-- e, dall'altro, che nel corso del 1994 ha concluso un'assicurazione III Pilastro che prevede un premio anno di fr. 20'000.--.
L' Ufficio di tassazione, dando seguito a quanto convenuto in occasione dell'udienza del 5 febbraio, ha nuovamente sentito il rappresentante del contribuente, con il quale ha convenuto di dirimere la contestazione sul reddito aziendale, determinandolo in fr. 140'000.-- di media annua, comprensivi di una ripresa per ammortamento auto eccessivo e per spese private e ammettendo altresì una deduzione di fr. 10'000.-- di media annua per contributi versati al III Pilastro.
Così stando le cose, il ricorso deve essere evaso conformemente agli accordi raggiunti, ritenuto che l'eventuale eccedenza delle spese di manutenzione dell'immobile sito nel Canton Berna, relativa al periodo di computo 1993-94, verrà considerata nella tassazione 1995-96.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, gli atti del procedimento vengono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi, conformemente a quanto convenuto (consid. 4).
Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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