AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1994.34
Data decisione, Autorità: 27.04.1995, CDT
Incarto n. 80.94.00034
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi segretario di Camera
statuendo sul ricorso del 22 dicembre 1994
in materia di: IC/IFD 91/92
presentato da:
ritenuto
in fatto ed in diritto
In sede di reclamo, dopo aver sentito la contribuente, l' Ufficio di tassazione ha ridotto il reddito aziendale da fr. 30'000.-- a fr. 12'000.--, confermando invece il reddito d'altra fonte (cfr. decisione su reclamo del 28 novembre 1994).
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ __________ chiede lo stralcio del reddito aziendale, ribadendo d'aver subito delle perdite, non contestando per contro il reddito d'altra fonte, ma anzi dando atto che potrebbe anche essere stato più elevato, ma al massimo di fr. 12'000.-- di media annua.
All'udienza del 13 febbraio 1995 il Presidente della Camera ha proposto di stralciare il reddito aziendale, a condizione che anche il convivente della ricorrente accettasse la proposta di transazione formulatagli in relazione al ricorso da lui presentato contro la tassazione IC/IFD 1991-92.
Dopo un nuovo incontro con l'UT in vista di chiarire anche la tassazione 1993-94, la proposta globale formulata dal Presidente della Camera non aveva potuto essere accettata. Pertanto, conformemente a quanto stabilito in occasione dell'udienza del 13 febbraio, è stato dato incarico al perito della Camera di effettuare una verifica.
In data 25 aprile 1995, dopo un incontro con il perito fiscale, la ricorrente e il suo convivente hanno dichiarato di aderire alle relative proposte di transazione formulate dal giudice il 13 febbraio 1995.
In simili condizioni, il reddito aziendale deve essere stralciato dalla tassazione della ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 28 novembre 1994 è riformata nel senso che dalla stessa viene stralciato il reddito aziendale.
§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi conteggi.
Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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