AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1994.31
Data decisione, Autorità: 31.05.1995, CDT
Incarto n. 80.94.00031
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 15 dicembre 1994
in materia di: IMVI
presentato da:
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________ era comproprietaria, insieme alla sorella __________ della part. n. __________ RFD di __________ la sola __________, ____________ inoltre, era proprietaria della vicina part. n. __________
Il piano regolatore (PR) di Locarno, adottato dal Consiglio comunale il 2 giugno 1976 ed entrato in vigore con l'approvazione governativa del 7 luglio 1978, collocava i due fondi in questione, insieme ad altri, in una zona per attrezzature ed edifici pubblici (AP-EP), destinata all'ampliamento delle scuole elementari di __________ Con sentenza del 7 maggio 1984, il Tribunale cantonale amministrativo stabiliva che con l'entrata in vigore del piano regolatore era stata compiuta un'espropriazione materiale; tale decisione veniva sostanzialmente confermata anche dal Tribunale federale, con sentenza del 3 dicembre 1986 (DTF 112 Ib 496).
In seguito all'approvazione di una variante di PR, che aveva affrancato dal vincolo tutte le particelle, all'infuori della n. __________ e della n. __________ le sorelle __________ notificavano al Tribunale delle espropriazioni pretese di indennità per espropriazione materiale e torto morale con riferimento alle particelle affrancate dal vincolo, ma anche per quelle rimaste vincolate. Il Tribunale delle espropriazioni, pronunciandosi, in seguito ad un accordo fra le parti, anche in merito all'espropriazione formale delle particelle n. __________ e __________ negava ogni indennità per il vincolo temporaneo, mentre stabiliva un'indennità di fr. 1'143'300.- per l'espropriazione definitiva della part. n. __________ e di fr. 1'341'780.- per l'espropriazione della part. n. __________ Il Tribunale cantonale amministrativo accoglieva parzialmente un ricorso delle sorelle __________ contro la suddetta decisione del Tribunale delle espropriazioni, concedendo una indennità di fr. 370.- al mq per l'espropriazione materiale delle part. n. __________ e __________ ed una ulteriore di fr. 120.- al mq per la successiva espropriazione formale. In seguito ai ricorsi interposti contro la sentenza del Tribunale amministrativo sia dal Comune di Locarno sia dalle sorelle __________ il Tribunale federale, con sentenza del 23 febbraio 1994, confermava l'indennità stabilita per l'espropriazione materiale, mentre riduceva quella per l'espropriazione formale a fr. 50.- al mq.
Con due decisioni del 6 maggio 1994, l' Ufficio dei registri di Locarno notificava ad __________ __________ la tassazione dell'imposta sul maggior valore immobiliare; per l'espropriazione materiale, commisurava l'imponibile in fr. 358'187.- e l'imposta in fr. 23'869.-, mentre per l'espropriazione formale imponeva un maggior valore di fr. 36'885.-, corrispondente ad un'imposta di fr. 1'650.-. Le decisioni in questione venivano quindi confermate dalla stessa autorità di tassazione, con decisioni su reclamo del 17 giugno 1994, nelle quali si spiegava in particolare essere stato applicato, per il calcolo dell'imponibile ai fini dell'espropriazione materiale, non il valore di stima della revisione generale del 1975, bensì quello risalente alla revisione del 1967, non essendo quello più recente ancora stato iscritto a Registro fondiario il giorno dell'espropriazione materiale.
__________ impugnava la decisione in questione con tempestivo ricorso alla Divisione delle contribuzioni (DC), argomentando di non aver conseguito alcun maggior valore in seguito all'espropriazione del fondo. Contestava, in particolare l'applicazione del valore di stima del 1967 ai fini del calcolo dell'imponibile relativo all'espropriazione materiale e sottolineava la contraddizione in cui era caduto il Tribunale delle espropriazioni, avendo attribuito al valore residuo del fondo una volta un valore molto alto (fr. 220.- al mq), ai fini della commisurazione delle stime ufficiali, ed una volta un valore estremamente ridotto (fr. 30.- al mq), quando si è trattato di calcolare l'indennità di espropriazione.
La Divisione delle contribuzioni, nella sua decisione su ricorso dell'8 novembre 1994, adottava un altro criterio di imposizione, considerando il trapasso imponibile avvenuto solo con l'iscrizione a RF, cioè solo il 29 marzo 1994, e sommando di conseguenza, per ottenere il valore dell'alienazione, le due indennità per espropriazione materiale e per espropriazione formale; a tale valore contrapponeva il valore di stima a tale data, cioè fr. 240.- al mq. L'autorità di ricorso retrocedeva quindi gli atti all' Ufficio dei registri per il nuovo calcolo.
Nelle sue osservazioni del 16 gennaio 1995, la DC si richiama alla propria decisione, chiedendone la conferma.
Convocata dalla Camera, per avvertirla dell'eventuale rischio di una "reformatio in pejus" e per darle quindi la possibilità di prendere posizione, la ricorrente è stata sentita il 16 maggio 1995; ella ha precisato che, contrariamente a quanto argomentato dall' Ufficio dei registri nella sua decisione su reclamo, contro la revisione generale delle stime del 1975 non era più pendente alcun ricorso al momento dell'espropriazione materiale, sicché nulla si opponeva all'applicazione del nuovo valore di stima. Ha poi osservato che la stima di fr. 220.- al mq, stabilita con la decisione del Tribunale delle espropriazioni del 1978, concerneva il valore del fondo già considerato peraltro il vincolo che lo gravava. Non è pertanto, a suo avviso, tale valore che deve essere contrapposto all'indennità per espropriazione materiale.
La prima questione da esaminare concerne le modalità di imposizione dei trasferimenti immobiliari che hanno avuto per oggetto i fondi della ricorrente. Come visto, infatti, l' Ufficio dei registri, da un lato, e la Divisione delle contribuzioni, dall'altro, hanno trattato in modo difforme l'espropriazione materiale e l'espropriazione formale che hanno interessato i fondi, rispettivamente, nel 1978 e nel 1994. Mentre l'autorità di tassazione le ha imposte separatamente, l'autorità di ricorso invece le ha imposte congiuntamente, come se si trattasse di un'unica alienazione.
5.1.
Lo Stato preleva un'imposta sul maggior valore immobiliare (IMVI) che colpisce l'incremento di valore o il guadagno realizzato nelle alienazioni di fondi (cfr. art. 1 LIMVI).
Soggiacciono tra l'altro all'imposizione le alienazioni di fondi di cui l'alienante è proprietario da oltre cinque anni, se il valore dell'alienazione supera il valore ufficiale di stima aumentato del 5 % (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a LIMVI) e le alienazioni di fondi di cui l'alienante è proprietario da non più di cinque anni, se il valore dell'alienazione supera il valore determinato nella precedente contrattazione aumentato del 5 % (cfr. art. 2 cpv 1 lett. a LIMVI).
Oggetto dell'IMVI è pertanto la differenza di valore determinata conformemente ai suddetti disposti (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a, b LIMVI), ritenuto che anche l'alienante proprietario del fondo da oltre cinque anni può scegliere di essere imposto, in applicazione dell'art. 5 cpv. 1 lett. b LIMVI, sulla differenza tra il valore della precedente contrattazione e il valore d'acquisto (cfr. art. 5 cpv. 2 LIMVI).
5.2.
Nell'espropriazione si hanno fondamentalmente le stesse caratteristiche della compravendita: la proprietà di un immobile viene trasferita e viene versata un'indennità quale corrispettivo (art. 22ter cpv. 3 CF: "In caso d'espropriazione, o di restrizione della proprietà equivalente a una espropriazione, è dovuta piena indennità"). La sola differenza rispetto alla compravendita è rappresentata dal carattere di diritto pubblico: il trasferimento della proprietà non si fonda su un contratto di diritto privato ma su una decisione dell'autorità (Guhl, Die Spezialbesteuerung der Grundstückgewinne in der Schweiz, Zurigo 1953, p. 91; Locher, Das Objekt der bernischen Grundstückgewinnsteuer, Berna 1986, p. 173; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. IV, Berna 1969, p. 157; Ochsner, Die Besteuerung der Grundstückgewinne in der Schweiz, Zurigo 1976, p. 111; Mettler, Die Grundstückgewinnsteuer des Kantons Schwyz, Zurigo 1990, p. 116; Rumo, Die Liegenschaftsgewinn- und die Mehrwertsteuer des Kantons Freiburg, Friburgo 1993, p. 109). Materialmente, anche l'espropriato, come qualsiasi altro alienante, consegue il pieno valore del fondo.
Sebbene l'art. 2 cpv. 2 LIMVI non menzioni espressamente tra i trasferimenti di proprietà immobiliare imponibili le espropriazioni formali e le espropriazioni materiali, si è sempre ritenuto comunque che esse rientrino nella clausola generale di cui alla lettera f dell'art. 2 cpv. 2 LIMVI ("qualsiasi negozio i cui effetti, riguardo al potere di disporre del fondo sono parificabili, economicamente, a quelli di un'alienazione"), tanto più che al successivo art. 13 LIMVI si precisa che "nel caso di espropriazione totale o parziale per causa di pubblica utilità, l'indennità di inconvenienza è esclusa dall'imponibile", ragione per cui ogni altra componente dell'indennità di espropriazione deve essere ritenuta computabile quale valore dell'alienazione.
5.3.
Diversamente dall'espropriazione formale, nel caso dell'espropriazione materiale l'espropriante non acquisisce alcun diritto, ma si limita a restringere i diritti di godimento e di disposizione di un bene, nell'interesse pubblico (Scolari, Diritto amministrativo - Parte speciale, Bellinzona 1993, p. 409).
In considerazione delle sue caratteristiche, l'espropriazione materiale presenta maggiori affinità con la costituzione di servitù di diritto privato che non con l'espropriazione formale. Pertanto, dovendo decidere circa l'imponibilità di una restrizione dei diritti del proprietario fondata sul diritto pubblico, si valuterà l'esistenza dei presupposti cui è subordinata l'imposizione di una restrizione derivante dalla costituzione di una servitù di diritto privato; vi sarà, di conseguenza, utile immobiliare solo se la misura concreta limita lo sfruttamento incondizionato o diminuisce il valore venale di un fondo in modo duraturo e importante e se vi è stato versamento di un'indennità. Si osservi, a tale proposito, che le leggi di altri cantoni, ed ora anche la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Comuni e dei Cantoni, del 14 dicembre 1990 (art. 12 cpv. 2 lett. c LAID), disciplinano l'imponibilità della fattispecie in esame proprio accanto a quella della costituzione di una servitù di diritto privato e le subordinano entrambe agli stessi presupposti (v. anche Ochsner, op. cit., p. 121; Mettler, op. cit., p. 119; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 713; Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 740; Rumo, op. cit., p. 130).
5.4.
Non vi è dubbio che l'adozione del PR di Locarno, in data 7 luglio 1978, abbia dato luogo ad una espropriazione materiale imponibile. Per valutare la portata dell'inserzione dei fondi in discussione nella zona per attrezzature pubbliche del piano regolatore, basti rinviare alle considerazioni contenute, a tale proposito, nella sentenza del Tribunale federale del 3 dicembre 1986, ove si sottolinea che "l'inclusione di un terreno di questa natura in una zona per attrezzature pubbliche è, per costante giurisprudenza, costitutiva di espropriazione materiale. Il fondo cessa infatti di esser oggetto di mercato per l'edilizia privata e di partecipare all'evoluzione dei prezzi del mercato dei fondi edificabili" (DTF 112 Ib 509).
Ne consegue che l'espropriazione materiale presentava senz'altro i requisiti per l'assoggettamento all'imposta sul maggior valore immobiliare.
5.5.
Il fatto stesso di considerare imponibili le due alienazioni relative agli stessi fondi, per il fatto che gli effetti di entrambe "riguardo al potere di disporre del fondo, sono parificabili, economicamente, a quelli di un'alienazione", conduce inevitabilmente a ritenere ingiustificata la decisione impugnata, che ha ritenuto trattarsi di un unico trasferimento imponibile, "perfezionatosi unicamente al momento dell'espropriazione formale e più precisamente con l'iscrizione 29 marzo 1994 a RF". Tale decisione non tiene conto dello svolgimento dei fatti, caratterizzato non da una sola alienazione integrale effettuata il 29 marzo 1994, bensì da due alienazioni parziali, a distanza di oltre quindici anni l'una dall'altra. Non si vede inoltre come possa giustificarsi la contrapposizione ad un valore di alienazione composito, per la maggior parte costituito però all'indennità di espropriazione calcolata in base al valore al 7 luglio 1978, di un valore di stima relativo al 1994. Tale modo di procedere appare ancor più discutibile, se si pensa poi che il valore di stima in vigore il 29 marzo 1994 era necessariamente riferito alla situazione attuale dei fondi, cioè a terreni il cui valore era notevolmente compromesso dall'esistenza dei vincoli derivanti dall'adozione del PR entrato in vigore nel 1978. L'imposizione del maggior valore immobiliare, così come quella degli utili immobiliari, si fonda infatti sul principio delle "situazioni comparabili". Valore di investimento e valore di alienazione devono cioè riferirsi allo stesso immobile, dal punto di vista delle dimensioni e del contenuto (Guhl, op. cit., p. 256; Reimann/Zuppinger/Schärrer, op. cit., p. 201; Ochsner, op. cit., p. 72; Locher, op. cit., p. 66; Mettler, op. cit., p. 153; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, cit., p. 734 s.; Rumo, p. 185: gli autori parlano, a tale proposito, di principio di congruenza). Il prezzo di acquisto pagato per un certo immobile può dunque essere contrapposto al prezzo ottenuto con l'alienazione dello stesso fondo, solo se il complesso di cose e diritti di cui è costituito il fondo non ha subito alcuna modificazione durante il possesso, se cioè il complesso esistente al momento della vendita è congruente con quello esistente al momento dell'acquisto.
Non vi è certamente congruenza fra la somma di due indennità per due successive alienazioni parziali ed il valore di stima del fondo alla vigilia della seconda alienazione parziale, quando cioè il valore del terreno era già stato compromesso dal vincolo di diritto pubblico.
5.6.
Si deve dunque procedere all'imposizione separata delle due alienazioni parziali, la prima avvenuta nel 1978 e la seconda risalente al 1994.
6.1.
L'imposizione separata dell'espropriazione materiale, già effettuata dall' Ufficio dei registri nelle sue decisioni, era stata poi abbandonata dalla Divisione delle contribuzioni. Ci si deve pertanto confrontare, per la prima volta con il problema, sollevato dalla ricorrente, della prescrizione del diritto di imporre tale espropriazione materiale. A suo avviso, infatti, l'alienazione imponibile risalirebbe al 7 luglio 1978, poiché il titolo vero e proprio dell'espropriazione materiale sarebbe rappresentato dalla risoluzione del Consiglio di Stato, pubblicata sul Foglio ufficiale e notificata al Municipio. L' Ufficio dei registri, autorità di tassazione in materia di IMVI, avrebbe dunque dovuto sapere immediatamente che era entrato in vigore il nuovo PR; al più tardi comunque avrebbe dovuto apprenderlo nel 1988, quando a RF è stata iscritta la menzione "Piano regolatore. __________ ".
Il diritto all'imposizione decade se l'Ufficio dei registri non notifica la tassazione agli interessati entro un anno dall'iscrizione nel registro fondiario (art. 30 cpv. 1 LIMVI). Interessati, secondo la citata norma, sono l'alienante, debitore dell'imposta allo Stato (art. 4 cpv. 1 LIMVI) e l'acquirente, obbligato solidalmente verso lo Stato (art. 4 cpv. 5 LIMVI).
Il termine di un anno di cui all'art. 30 cpv. 1 LIMVI è un vero e proprio termine di perenzione, poiché la mancata notifica della tassazione, ovvero il mancato esercizio del diritto di imporre da parte dello Stato rende caduco il diritto in sè stesso (cfr. sentenza CDT n. 60 del 25 marzo 1993 in re J.M.P.).
Il riferimento della norma in questione al momento dell'iscrizione nel registro fondiario - che trova riscontro pure all'art. 6 cpv. 1 LIMVI - ha un significato, naturalmente, solo per il caso dei negozi soggetti ad iscrizione. Ciò accade sia per i negozi che prevedono l'iscrizione costitutiva sia, secondo la prassi cantonale, per quelli che prevedono la mera iscrizione dichiarativa, nel qual caso cioè l'acquirente diventa proprietario già prima dell'iscrizione ma può disporre del fondo solo dopo l'iscrizione (art. 656 cpv. 2 CC: acquisto per occupazione, successione, espropriazione, esecuzione forzata o sentenza).
L'espropriazione materiale non avviene mediante un negozio giuridico del diritto privato, bensì in base ad una decisione amministrativa, e, d'altronde, non comporta iscrizione a RF. L'imposizione del trasferimento avviene dunque nel momento in cui l'indennità a favore del proprietario viene stabilita con una decisione passata in giudicato (Reimann/Zuppinger/Scherrer, op. cit., p. 166; Richner/Frei/Weber/Brütsch, p. 741; StR 27 p. 328; di diverso avviso Rumo, op. cit., p. 137, secondo cui è determinante l'atto con cui sorge la restrizione imposta dal diritto pubblico).
6.2.
Il caso in esame è la migliore dimostrazione dell'impossibilità di imporre l'espropriazione materiale in un momento precedente quello in cui l'indennità è definitivamente determinata. Non si vede infatti in quale modo l'autorità di tassazione avrebbe potuto imporre già nel 1978 l'espropriazione materiale, né come avrebbe potuto farlo negli anni successivi, protraendosi il contenzioso con il Comune di Locarno. La decisione in merito all'indennità per l'espropriazione materiale è infatti passata in giudicato solo quando è stata emessa la decisione del Tribunale federale del 23 febbraio 1994, che ha stabilito in fr. 370.- al mq la relativa indennità.
6.3.
Stabilito che il diritto dello Stato di assoggettare l'espropriazione materiale all'IMVI non è prescritto, si tratta di confrontarsi con le modalità di calcolo dell'imponibile. Quale valore dell'alienazione vale indubbiamente l'indennità per l'espropriazione materiale stabilita dal Tribunale amministrativo e confermata dalla sentenza del Tribunale federale, pari a fr. 370.- al mq. Quanto al valore di stima da dedurre da quello dell'alienazione, si è detto che l' Ufficio dei registri, nella propria decisione, ha applicato la stima ufficiale del 1967 (fr. 70.- al mq), argomentando di non poter applicare i nuovi valori di stima relativi alla revisione generale del 1975, per il fatto che l'espropriazione materiale si è realizzata in data 7 luglio 1978, quando era ancora pendente un ricorso contro la nuova stima ufficiale.
In effetti, il valore ufficiale di stima è quello stabilito conformemente alla legge sulla stima e in vigore al momento dell'alienazione, facendo astrazione da un'eventuale procedura di revisione in corso e dalle relative decisioni (cfr. art. 8 cpv. 1 e 2 LIMVI).
Nemmeno le decisioni sulle revisioni in corso all'epoca della tassazione - indipendentemente dal momento della loro efficacia - sono di rilievo per l'accertamento dell'imponibile (cfr. CDT n. 105/106 del 14 aprile 1986 in re C., confermata con STF del 17 ottobre 1986; inoltre CDT 406/7 del 2 settembre 1983 in re Ca.; STF del 27 maggio 1988 in re A.N.).
Nella fattispecie, tuttavia, i nuovi valori di stima erano già passati in giudicato al momento della espropriazione materiale, essendo la decisione definitiva del Tribunale di espropriazione, che accoglieva il ricorso contro le nuove stime ufficiali, stata emessa il 9 giugno 1978. È infatti irrilevante che tali nuovi valori di stima siano stati iscritti a RF solo il 18 settembre 1978.
Orbene, la decisione del Tribunale di espropriazione stabilisce in fr. 220.- al mq il valore di stima dei fondi in questione; tuttavia, tale valore è calcolato, secondo la sentenza del 9 giugno 1978, riducendo del 20% il valore di stima ufficiale, proprio per tener conto "degli inconvenienti causati dal vincolo d'esproprio". In altri termini, in virtù di una non meglio precisata prassi dell'Ufficio cantonale di stima, l'autorità giudiziaria competente in materia, ha calcolato il valore residuo agricolo dei fondi, riducendo del 20% il valore di stima che i fondi stessi avrebbero avuto se non ci fosse stato il vincolo. Ne consegue che, per disporre di un valore di stima "congruente" con il valore dell'alienazione, cioè con l'indennizzo per l'espropriazione materiale, è necessario "ricostruire" il valore di stima in base alla decisione in questione, prima di dedurre il 20% corrispondente alla diminuzione di valore dovuta all'adozione del nuovo PR:
220.- x 100 = fr. 275.-
80
6.3.
Per effettuare il calcolo dell'imponibile, deve essere applicato l'art. 11 cpv. 2 LIMVI, poiché l'espropriazione materiale configura indubbiamente un caso di "alienazione parziale", Non si tratta, è vero, dell'alienazione separata di "un fondo acquistato assieme ad altri per un valore globale", ma di un caso analogo, poiché viene trasferita una parte dei diritti del proprietario su di un fondo acquistato per un valore che ovviamente comprendeva anche detti diritti. Secondo quanto previsto dall'art. 11 LIMVI, si deve ripartire il valore di stima fra le singole parti. Ebbene, nella fattispecie, si tratta di valutare la proporzione fra il valore oggetto dell'espropriazione materiale, quello corrispondente cioè all'edificabilità del fondo, ed il valore residuo:
370.- x 100 = 92,5%
400
Il valore di stima da adottare per il calcolo in questione è pertanto il seguente:
fr. 275.- x 92,5% = fr. 254.- al mq
L'imponibile viene pertanto così calcolato:
per un mezzo della part. n. __________
prezzo indicato: fr. 438'820.-
./. stima ufficiale: fr. 301'244.-
./. 5%: fr. 15'062.-
imponibile: fr. 122'514.-
L'imposta ammonta dunque a:
per i primi fr. 10'000.- 3,6% fr. 360.-
per gli ulteriori fr. 40'000.- 4,8% fr. 1'920.-
per gli ulteriori fr. 50'000.- 6,0% fr. 3'000.-
per gli ulteriori fr. 22'514.- 7,2% fr. 1'621.-
totale imposta fr. 6'901.-
Quanto al calcolo dell'imposta dovuta per l'espropriazione formale, momento determinante è, come sostenuto anche nella decisione impugnata, quello dell'iscrizione a RF, avvenuta il 29 marzo 1994. Ebbene, il valore di stima a tale data ammonta a fr. 240.- al mq. Poiché tale valore si riferisce già allo stato attuale del fondo, cioè alla sua diminuzione di valore conseguente all'entrata in vigore del PR che ha dato luogo all'espropriazione materiale, non occorre allora procedere ad una "ricostruzione" del valore di stima, come è stato fatto invece per il calcolo dell'imponibile relativo all'espropriazione materiale.
La conclusione è che con l'espropriazione materiale non è stato realizzato alcun maggior valore, poiché a fronte di un'indennità di espropriazione di fr. 50.- al mq vi è un valore di stima di fr. 240.- al mq. In seguito all'espropriazione formale non è dunque dovuta alcuna imposta sul maggior valore immobiliare.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su ricorso dell'8 novembre 1994 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati alla Divisione delle contribuzioni, perché emetta due tassazioni IMVI:
prezzo indicato: fr. 438'820.-
./. stima ufficiale: fr. 301'244.-
./. 5%: fr. 15'062.-
imponibile: fr. 122'514.-
e pertanto l'imposta ammonta a:
per i primi fr. 10'000.- 3,6% fr. 360.-
per gli ulteriori fr. 40'000.- 4,8% fr. 1'920.-
per gli ulteriori fr. 50'000.- 6,0% fr. 3'000.-
per gli ulteriori fr. 22'514.- 7,2% fr. 1'621.-
totale imposta fr. 6'901.-
Non si prelevano né spese né tassa di giudizio.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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