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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1994.28
Data decisione, Autorità: 23.06.1995, CDT
Incarto n. 80.94.00028
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 15 dicembre 1994
in materia di: IC/IFD 89/90
presentato da:
rappr. da: avv. _________ __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
Con tassazione notificata il 20 gennaio 1988 l’intermedia per cessazione dell’attività della moglie veniva concessa con effetto dal 25 novembre 1987.
L’8 febbraio 1988 il contribuente comunicava tuttavia all’UT che sua moglie avrebbe probabilmente ripreso l’attività al 50% il 1° aprile 1988 e nella dichiarazione fiscale 1989-90, il contribuente indicava, accanto ai suoi redditi personali, anche quelli conseguiti dalla moglie sia nel corso del 1987 sia nel corso del 1988. Il 28 dicembre 1990 l’UT notificava la tassazione IC/IFD 1991-92, in cui, malgrado la comunicazione dell’8 febbraio 1988 e la successiva dichiarazione d’imposta, considerava unicamente i redditi del marito, ignorando invece quelli della moglie.
Oltre tre anni dopo, il 28 marzo 1994 l’autorità fiscale notificava al contribuente una nuova tassazione IC/IFD 1989-90, con cui annullava e sostituiva la precedente del 28 dicembre 1990, includendo questa volta correttamente tra i redditi dei coniugi anche quelli conseguiti dalla moglie nel periodo di computo 1987-88.
Con tempestivo reclamo del 27 aprile 1994 __________ __________ chiedeva l’annullamento di questa nuova tassazione IC/IFD 1989-90, sostenendo che quella del 28 dicembre 1990 non poteva più essere modificata, avendo egli fornito tutti gli elementi utili per una corretta tassazione.
L’ Ufficio di tassazione, con decisione del 14 novembre 1994 respingeva il reclamo, considerando temeraria l’eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ assistito dall’avv. dott. __________ chiede l’annullamento della tassazione sostitutiva 1991-92 del 28 marzo 1994. Contesta innanzi tutto che nel caso concreto sia questione, come argomentato dall’UT nella decisione su reclamo, di prescrizione. Argomenta inoltre di aver fornito tutti gli elementi utili al fisco per una corretta tassazione IC/IFD 1991-92 e che pertanto, richiamato l’art. 199 cpv. 2 LT, non sono dati gli elementi per procedere al recupero d’imposta, impregiudicata la questione di sapere se l’UT sia abilitato in luogo e vece dell’ Amministrazione cantonale delle contribuzioni ad avviare una simile procedura.
All' udienza del 6 giugno 1995 l' UT ha dichiarato di aderire al ricorso e di annullare la decisione del 28 marzo 1994.
In effetti, lo smarrimento dell'incarto relativo al periodo di tassazione IC/IFD 1989-90, non consente di suffragare altra tesi se non quella sostenuta dal ricorrente sulla base delle prove da lui offerte (copia della lettera dell' 8 febbraio 1988 e copia delle dichiarazione d'imposta 1989-90).
L' adesione al ricorso risulta d'altronde conforme alla costante giurisprudenza di questa Camera in materia di annullamento e sostituzione di decisioni cresciute in giudicato (cfr. per tutte: CDT n. 132 del 23 giugno 1994 in re E. M. e riferimenti).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza viene annullata la decisione su reclamo del 28 marzo 1994, che annulla e sostituisce la precedente notifica di tassazione del 28 dicembre 1990 in materia di IC/IFD 1989-90.
Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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