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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1994.17
Data decisione, Autorità: 31.05.1995, CDT
Incarto n. 80.94.00017
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 1 dicembre 1994
in materia di: IC 91, IFD 91/92 sui profitti in capitale e plusvalori
presentato da:
__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ ____________________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Dall’ 11 al 13 gennaio 1994 l’autorità fiscale esperiva una verifica concernente sia la ditta individuale __________ __________ sia la __________ __________. In base alle risultanze peritali l’ Ufficio di tassazione emetteva la tassazione ordinaria IC/IFD 1991-92 a carico di __________ e __________ __________, valida limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1l 31 marzo 1991 e la tassazione intermedia per cessazione dell’attività valida dal 1° aprile 1991 al 31 dicembre 1992 (cfr. notifiche della tassazione ordinaria e della tassazione intermedia, entrambe del 25 luglio 1994).
Con decisioni dell’ 8 luglio 1994 l’ Ufficio di tassazione imponeva inoltre __________ __________ con un’imposta annua intera a fine assoggettamento l’utile di liquidazione derivante dalla cessazione dell’attività lavorativa, stabilito in fr. 45’800.-- (scioglimento di riserve occulte e mancati ammortamenti nel vuoto di tassazione: fr. 54’988.-- ./. perdita 1991: fr. 9’150.--).
L’ Ufficio di tassazione, con decisioni del 3 novembre 1994, respingeva il reclamo sia per l’ IC sia per l’ IFD, argomentando che in data 1° ottobre 1985 il contribuente aveva ritirato dalla __________ __________ (ex Ristorante del __________ __________) l’arredamento, l’attrezzatura e l’avviamento per fr. 174’000.--; che l’arredamento e l’attrezzatura figuravano a bilancio della __________ __________ per un importo di fr. 155’000.-- e che pertanto l’avviamento pagato è stato di soli fr. 19’000.-- (e non di fr. 150’000.--).
Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, assistito dalla __________ __________, chiede la riduzione dell’utile di liquidazione a fr. 11’500.--. Contesta in particolare che il valore d’avviamento del __________ __________ al momento dell’acquisto possa essere considerato di soli fr. 19’000.--. Fa inoltre presente che dopo l’acquisto egli eliminò quasi completamente il vecchio arredamento, rinnovando il ristorante con un investimento di fr. 240’000.-- circa. I dati ripresi dalla contabilità della __________ __________ non sono inoltre attendibili: importante era determinare il valore complessivo della cessione, non la sua denominazione. Il valore di quanto ceduto va valutato, conclude, in fr. 24’000.--.
All'udienza del 27 aprile 1995, il presidente della Camera ha preso atto della discussione intercorsa tra il rappresentante del ricorrente da una parte e l'autorità fiscale (Ufficio di tassazione alla presenza di un rappresentante della Divisione delle contribuzioni) e ha quindi suggerito di evadere il ricorso in base alle risultanze di detto incontro, fissando l'utile di liquidazione in fr. 17'400.-- (fr. 11'500.-- per ammortamenti non effettuati e fr. 5'900.-- per riserve d'inventario).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, gli atti del procedimento vengono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi conformemente al consid. 4.
Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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