AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1994.5
Data decisione, Autorità: 21.03.1996, CDT
Incarto n. 80.94.00005
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sui ricorsi del 14 novembre 1994
in materia di: IC/IFD 89/90 - IC/IFD 91/92
presentato da:
__________ e __________ __________, __________. __________. __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 10 maggio 1993 l’ Ufficio di tassazione notificava ad __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1991-92, il 24 maggio successivo quella relativa al periodo precedente IC/IFD 1989-90, con cui veniva negata la deduzione degli interessi passivi pagati sui prestiti assicurativi; veniva così effettuata una ripresa sul reddito di fr. 120’285.-- per il periodo 1991-92 e di fr. 70’860.-- per il periodo 1989-90. L’ autorità fiscale ravvisava nell’operazione un’elusione fiscale: il patrimonio personale netto del contribuente era infatti, secondo l’UT, di soli fr. 600’000.-- circa, di gran lunga inferiore dunque all’importo totale del premio unico, che era di ben fr. 2’495’469.--. Veniva invece ammessa per l’IC la deduzione dei debiti assicurativi dalla sostanza (cfr. motivazione delle notifiche di tassazione del 10 e del 24 maggio 1993).
Evadendo i reclami, con decisioni del 17 ottobre 1994 per il periodo di tassazione 1989-90 e del 24 ottobre 1994 per il periodo successivo, l’ Ufficio di tassazione ammetteva la deduzione degli interessi passivi dei prestiti garantiti dalle polizze, riprendendo invece gli interessi sul totale dei prestiti ipotecari, riformando così le notifiche di tassazione a svantaggio del ricorrente.
Nella motivazione allegata alle decisioni su reclamo l’UT precisava innanzi tutto che il finanziamento del premio unico mediante prestito ipotecario e non mediante prestito garantito dalle polizze, come erroneamente ritenuto in un primo tempo, non modificava la posizione del contribuente, anzi la aggravava, poiché ciò significava che l’intero premio era stato soluto grazie a prestiti, vale a dire con mezzi di terzi. Passando poi all’esame del valore dei fondi gravati per finanziare il premio unico, l’UT osservava che il valore commerciale e di vendita presumibile delle proprietà in __________ e __________ nel 1987 ammontava a circa fr. 2’825’000.-- a fronte di debiti ipotecari per fr. 3’576’041.-- e che quindi i debiti ipotecari gravanti questi immobili oltrepassavano, e di molto, il valore determinante, vale a dire il valore fiscale, corrispondente al valore di stima ufficiale, ma persino il presumibile valore venale. L’UT attirava in particolare l’attenzione sul fatto che il valore di stima ufficiale degli immobili in questione era nel 1987 di fr. 1’260’970.-- e che il nuovo valore di stima al 1° gennaio 1989, ammontante a fr. 2’035’000.--, era stato contestato dal contribuente, che lo riteneva troppo elevato. Queste circostanze consentono indiscutibilmente, secondo l’ Ufficio di tassazione, di ravvisare nell’operazione un’elusione fiscale. La stipulazione di un’assicurazione di capitale a premio unico mista è da considerare come un procedimento singolare, spiegabile soprattutto con la rilevante economia d’imposta, che ne risulterebbe nel caso in cui fosse ammessa la deduzione dei relativi interessi. L’economia d’imposta sarebbe infatti originata dalla combinazione dell’esenzione fiscale della prestazione in capitale (e del premio unico in essa contenuto) e della possibilità di dedurre dal reddito, senza limite d’importo, gli interessi del prestito; per contro, i premi periodici per assicurazioni che riempissero la stessa funzione assicurativa potrebbero essere dedotti dall’assicurato solo sino a concorrenza dell’importo massimo fissato dalla legge.
Con i presenti, tempestivi ricorsi i coniugi __________, sempre assistiti dalla __________ __________ __________, contestano che nell’operazione possano essere ravvisati gli estremi dell’elusione d’imposta. Ricordano innanzi tutto i termini in cui si è svolta l’operazione, richiamando altresì i motivi d’ordine strettamente personale che hanno indotto il contribuente a preferire la soluzione assicurativa proposta dalla __________ __________ di __________ ad altre. In seguito, dopo aver rammentato le condizioni richieste dalla giurisprudenza per ammettere l’elusione fiscale, fanno notare come il caso in esame diverga da quello di cui in ASA 44 p. 360. Lamentano inoltre l’insicurezza giuridica creata dalla decisione su reclamo dell’ Ufficio di tassazione, che avrebbe creato loro grave pregiudizio, poiché, se messi tempestivamente al corrente, avrebbero potuto uscire per tempo dall’operazione. Rilevano poi che la sostanza netta del contribuente è considerevolmente superiore all’importo complessivo dei premi unici: __________ di __________ aveva infatti stimato i valori commerciali degli immobili ticinesi in complessivi fr. 4’020’000.--. Osservano inoltre l’interesse economico intrinseco che riveste nel caso di specie l’assicurazione a premio unico, non da ultimo in relazione all’età del contribuente. Attirano poi l’attenzione sulla sentenza del Tribunale federale in ASA 55 p. 129, facendo presente che non si può pretendere che il contribuente vendesse gli immobili di __________ e __________ per finanziare con il ricavato il premio unico. Sulla base delle conseguenze fiscali dettate dalla decisione impugnata non resterebbe loro che la seguente alternativa: o vendere la proprietà di __________ e annullare il prestito ipotecario __________ di __________ oppure rinunciare alla copertura assicurativa, riscattando tutte le polizze.
L’elusione d’imposta deve altresì essere esclusa, avvertono ancora i ricorrenti, perché, se avessero avuto a disposizione la liquidità necessaria per finanziare il premio unico, il reddito imponibile avrebbe ugualmente subito una diminuzione sostanziale a causa del mancato reddito su questa liquidità. Confrontando il presumibile reddito dei mezzi propri altrimenti investiti con gli interessi passivi da pagare, si avrebbe su un arco di tre anni (1988-1990), supponendo un ricavo medio di fr. 4’000’000.-- dalla vendita della villa di __________ e del terreno di __________, un reddito di fr. 780’000.-- a fronte di interessi ipotecari per fr. 503’940.--, con un saldo attivo di fr. 276’000.--.
Lamentano infine che la decisione su reclamo avrebbe negato anche la deduzione della quotaparte di interessi ipotecari precedentemente ammessa, che non denota alcuna connessione con il finanziamento del premio unico.
3.2.
All’udienza del 17 febbraio 1995 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni, dopo prolungata discussione e illustrazione delle tesi contrapposte.
La CDT ha poi chiesto d'ufficio al proprio perito di valutare la consistenza dei beni immobiliari del ricorrente nel 1987. Il relativo rapporto, consegnato alla Camera il 4 settembre 1994, è stato intimato alle parti, alle quali è stata data facoltà sia di prendere posizione sia di proporre le proprie conclusioni scritte.
3.3.
L'autorità fiscale, nelle conclusioni presentate il 13 ottobre 1995, oltre a prendere posizione sulla valutazione peritale degli immobili ticinesi del __________ __________, rileva per la prima volta che in nessuna delle sedici polizze il ricorrente il ricorrente è assicurato in caso di vita o è assicurato con la moglie (assicurazione su due teste). Le polizze contratte dal __________ __________ si allontanerebbero quindi, con riferimento alla Circolare del 30 giugno 1995 dell'AFC, dal concetto classico di previdenza, che intenderebbe invece privilegiare fiscalmente soltanto la previdenza individuale. Assicurati sono infatti non soltanto la moglie __________, la figlia minorenne __________, ma anche i figli maggiorenni __________ e __________. L’autorità fiscale chiede pertanto la reiezione integrale del ricorso.
3.4.
I ricorrenti, dal canto loro, osservano che tutte le sedici polizze assicurative sono state concluse, su consiglio della __________ __________, con intenti di previdenza per la famiglia __________, rilevando in particolare che i figli maggiorenni, all'epoca della conclusione delle polizze, non esercitavano ancora attività lucrativa e che la moglie non era ancora assicurata. Attirano inoltre l'attenzione sul fatto che la soluzione adottata ha permesso al __________ __________ di ottenere prestazioni assicurative interessanti e nel contempo di tener conto degli aspetti ereditari, assicurando alla moglie una migliore posizione. Ritengono infine inapplicabile retroattivamente la Circolare dell'AFC del 30 giugno 1995, richiamando inoltre la disposizione transitoria dell'art. 205a LIFD.
Secondo l'art. 21bis DIFD le rendite e gli altri redditi provenienti da assicurazioni o dalla previdenza, eccettuati quelli provenienti dalla previdenza professionale, sono imposti secondo modalità differenziate a seconda della loro natura: in ragione di tre quinti se i premi sono stati versati esclusivamente dal contribuente (art. 21bis cpv. 1 lett. a DIFD), in ragione di quattro quinti , se i premi sono stati versati solo in parte ma almeno nella misura del 20 per cento dal contribuente (art. 21bis cpv. 1 lett. b DIFD) e integralmente negli altri casi (art. 21bis cpv. 1 lett. c DIFD). Gli altri redditi provenienti da assicurazioni e dalla previdenza in forma di capitale versati una volta tanto sono imposti per analogia secondo i cpv. 1° e 2° (art. 21bis cpv. 3 2.a frase DIFD). Non sono invece presi in considerazione per il calcolo dell'imposta i redditi provenienti da assicurazioni di capitali suscettibili di riscatto (art. 21bis cpv. 3 1.a frase DIFD). Non importa, in quest'ultimo caso, che i premi siano versati periodicamente o in una volta sola, come nel caso dell'assicurazione a premio suscettibile di riscatto (ASA 50 624, consid. 3; DTF 107 Ib 315; RTT 1983 p. 43). Né possono essere considerati reddito imponibile gli interessi che maturano durante la validità dell'assicurazione sul premio soluto in un' unica volta, mancando l'elemento della realizzazione (ASA 50 624, consid. 2; DTF 107 Ib 315; RTT 1983 p. 43).
Come rilevato in una precedente sentenza di questa Camera, il Tribunale federale, distanziandosi dall'opinione inizialmente espressa dall'Amministrazione federale delle contribuzioni in relazione al trattamento fiscale delle assicurazioni di capitali suscettibili di riscatto con premio unico, ha stabilito che gli investimenti patrimoniali sotto forma di assicurazioni di capitale a premio unico non producono un reddito della sostanza imponibile e che, di regola, la questione va affrontata dall'angolazione dell'elusione d'imposta, che, se ammessa, produce quale conseguenza – come meglio si vedrà in seguito – il rifiuto di dedurre dal reddito lordo gli interessi pagati sul prestito usato per finanziare il premio unico (CDT n. 387 del 25 novembre 1988 con riferimento a: ASA 44 360, 50 624, 55 129; DTF 107 Ib 315; RTT 1983 p. 43, 195 p. 424).
4.2.
Non diversamente ne va nel caso della LT-1976 (CDT n. 387 del 25 novembre 1988). L’ art. 23 lett g LT-1976 prevede infatti, analogamente all’ art. 21bis cpv. 3 DIFD, che non sono soggetti all’imposta sul reddito le prestazioni derivanti da assicurazioni di capitale suscettibili di riscatto, ad eccezione di quelle destinate a sostituire un reddito di attività e di quelle da polizze di libero passaggio.
Secondo l'art. 2 LT, agli effetti dell'applicazione della legge tributaria la situazione economica prevale rispetto alla configurazione civile se, allo scopo di eludere l'imposta, vengono adottate forme, negozi o procedure che non corrispondono alla reale situazione economica (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, 1977, p. 20).
Si ha elusione d'imposta quando:
la forma del diritto civile scelta dal contribuente appare insolita, inadeguata o singolare;
è da supporre che la scelta sia stata fatta abusivamente nell'intento di risparmiare imposte che sarebbero invece dovute qualora i rapporti fossero configurati in modo adeguato alla realtà;
quando il procedimento adottato condurrebbe realmente a un rilevante risparmio d'imposta, se fosse accettato dall'autorità fiscale
(ASA 50 624, 55 360; DTF 107 Ib 322, cons. 4; RTT 1985 p. 424 ss., consid. 2 ).
L'onere della prova relativo ai presupposti (oggettivi e soggettivi) dell'elusione d'imposta incombe all'autorità fiscale (RTT 1985 p. 428; inoltre ASA 51 506, consid. 3d). Nondimeno la prova dell'elusione si ha per acquisita quando la scelta di diritto civile insolita, inadeguata o singolare non ha altro motivo che quello di un risparmio d'imposta (RTT 1985 p. 428; inoltre ASA 50 624, 55 360).
5.2.
In una prima sentenza del 28 febbraio 1975 (ASA 44 360), il Tribunale federale aveva ravvisato gli estremi dell’elusione d’imposta nel caso di un’assicurazione a premio unico, in cui il premio era stato finanziato in larga misura, circa i quattro quinti, cedendo in pegno alla stessa compagnia d’assicurazione la polizza assicurativa a premio unico contro un prestito a interesse agevolato, comunque inferiore a quello bancario corrente. Dopo aver esaminato attentamente tutti i risvolti dell’operazione, in modo particolare gli aspetti di convenienza assicurativa, il TF aveva concluso che, in quel caso, il contratto d’assicurazione e di pegno concluso con la compagnia d’assicurazione era per il contribuente estremamente svantaggioso (äusserst ungünstig) e che quindi si poteva concludere che la soluzione scelta era insolita (absonderlich) e del tutto inadeguata alla situazione economica (ASA 44 360, consid. 2). L’unico motivo che poteva averla fatta apparire economicamente interessante era il considerevole risparmio d’imposta (ASA 44 360, consid. 4). In altre parole, come recita la massima del citato giudizio, il contraente di un’assicurazione sulla vita che ricorra al finanziamento dell’assicuratore per stipulare, contro pagamento di un premio unico, un’assicurazione di capitale sulla propria testa, non può detrarre gli interessi passivi relativi al prestito ottenuto, quando, date le circostanze particolari, tale prestito appaia insolito, inadeguato alla realtà economica e inteso a conseguire un risparmio d’imposta.
5.3.
In un successivo giudizio il Tribunale federale ha invece ammesso la deduzione degli interessi ipotecari sul prestito contratto per finanziare un’assicurazione di capitale a premio unico, poiché in quel caso esistevano ragioni evidenti per finanziare il premio unico mediante un prestito anziché con dei mezzi propri (ASA 55 129). Non si può infatti parlare di un’insolita configurazione dei rapporti giuridici né di un’ elusione fiscale nel caso di un contribuente che dispone di una sostanza netta, che oltrepassa sensibilmente l’importo del premio unico. Importanza determinante assume il confronto tra il reddito che procurerebbero i mezzi propri se facessero l’oggetto di un altro genere d’investimento con gli interessi passivi da pagare sul prestito (ASA 55 129, consid. 2 c).
In simili casi il risparmio fiscale non dipende tanto dalla deduzione degli interessi passivi, poiché, se il contribuente avesse finanziato il premio unico vendendo parte del suo patrimonio, anche il suo reddito sarebbe proporzionalmente diminuito, quanto piuttosto dalla soluzione scelta dal legislatore che ammette soltanto la deduzione limitata del premio periodico versato all’assicurazione in caso di assicurazione di capitali finanziata con tale modalità (art. 22 lett k DIFD, art. 31 cpv. 1 lett. g LT-1976; ASA 55 129, consid. 2d).
5.4.
Va infine rilevato per completezza che la giurisprudenza cantonale ha avuto occasione di affrontare la questione delle assicurazioni a premio unico una sola volta (CDT n. 387 del 25 novembre 1988). In quel caso, la deduzione degli interessi ipotecari era stata ammessa in considerazione dell’ ulteriore sostanza di cui il contribuente disponeva. La Camera non aveva infatti ritenuto che si potesse pretendere dal contribuente che vendesse un altro immobile acquistato a suo tempo per lucrare nel momento più opportuno la maggior rendita fondiaria possibile.
In dottrina, Gurtner critica la distinzione introdotta dalla giurisprudenza del Tribunale federale tra assicurazioni a premio unico finanziate con mezzi propri e assicurazioni a premio unico finanziate con mezzi di terzi. Essa confonderebbe, a suo avviso, il livello dell’investimento con quello del finanziamento (Gurtner, Steuerliche Aspekte der Vermögensbildung, in ASA 55 354 ss.: vedere cifra 4.631). Secondo questo autore né il premio annuale né il premio unico costituiscono delle deduzioni organiche. Gli interessi passivi che sostituiscono il premio periodico nel caso di un’assicurazione a premio unico finanziata con mezzi di terzi non hanno né dal profilo del diritto civile né da quello economico il carattere di pagamento di premio; costituiscono invece sia civilmente sia economicamente il prezzo pagato a chi mette a disposizione il capitale, che viene investito già al momento della stipulazione del contratto assicurativo in un ambito fiscalmente favorevole e non soltanto a seconda dell’entità delle annualità pagate sotto forma di premio unico (Gurtner, op. cit., p. 354 s., cifra 4.631).
In altre parole, secondo Gurtner, sarebbe inadeguato il criterio di giudizio posto dalla giurisprudenza del Tribunale federale, che porta a interrogarsi se l’assicurazione a premio unico sia stata finanziata con capitale proprio o avrebbe potuto esserlo. La situazione patrimoniale del contribuente influenza tutt’al più l’entità del premio unico: quanto più ampio è il patrimonio e quanto più favorevoli sono le prospettive di un reddito professionale costante, tanto maggiore sarà il risparmio fiscale (Gurtner, op. cit., p. 355, cifra 4.632).
D’altra parte, secondo questo autore, quello dell’assicurazione a premio unico non è l’unico investimento patrimoniale fiscalmente favorevole. Ve ne sono infatti altri altrettanto favorevoli, senza che in questi casi ci si chieda se siano stati finanziati con mezzi propri o di terzi (Gurtner, op. cit., p. 355, cifra 4.633).
6.2.
Come ha rilevato il Tribunale federale (ASA 55 129, consid. 2d), il problema è determinato dall’ordinamento fiscale, segnatamente dalla lacuna impositiva degli introiti da assicurazioni di capitale riscattabili, da un lato, e dalla deducibilità incondizionata degli interessi passivi, dall’altro. Non va tuttavia dimenticato che gli interessi sono immediatamente deducibili, mentre il reddito della sostanza è imponibile soltanto al momento della sua realizzazione (Gurtner, op. cit., p. 356, cifra 4.634).
La questione è d’altronde stata chiaramente avvertita dal Legislatore federale, che ha consegnato all’art. 20 cpv. 1 lett. a LIFD una soluzione diversa dal DIFD. Le assicurazioni di capitali a premio unico non saranno imposte nella misura in cui denotano scopi previdenziali; lo saranno invece nella misura in cui costituiscono un investimento di capitali (StR 1992 p. 113; StR 1991 p. 602). Infatti, secondo l' art. 20 cpv. 1 lett. a LIFD i versamenti da assicurazioni riscattabili di capitali a premio unico in caso di sopravvivenza o di riscatto, non sono imponibili quando queste assicurazioni di capitali servano alla previdenza. Tale è il caso se il pagamento della prestazione assicurativa avviene a partire dal momento in cui l'assicurato ha compiuto 60 anni sulla base di un rapporto contrattuale che è durato almeno cinque anni. Analoga soluzione è stata adottata dal Legislatore cantonale, con la sola variante che il rapporto contrattuale deve essere durato almeno dieci anni (art. 19 cpv. 1 lett. a LT-1994).
La disposizione transitoria dell’art. 205 a LIFD, prevede che gli interessi su assicurazioni di capitale, giusta l’art. 20 cpv. 1 lett. a, concluse prima del 1° gennaio 1994, sono esenti da imposta per quanto, al momento del versamento, il rapporto contrattuale sia durato almeno cinque anni o l’assicurato abbia compiuto i 60 anni.
7.2.
Dal canto suo, la Circolare n. 24 dell’ Amministrazione federale delle contribuzioni, del 30 giugno 1995, nell’intento di distinguere tra le assicurazioni riscattabili di capitali, finanziate con premio unico, quelle che hanno carattere di previdenza, i cui versamenti sono quindi esenti da imposta al momento del versamento, da quelle che non servono alla previdenza, i cui proventi sono quindi imponibili al momento del versamento, elenca tra queste ultime le assicurazioni in caso di sopravvivenza con rimborso dei premi, le assicurazioni a termine fisso e le assicurazioni senza durata contrattuale fissa (assicurazioni open end).
La citata Circolare precisa inoltre che persona assicurata deve essere lo stipulante medesimo; l’assicurazione su due teste è ammessa soltanto per le persone coniugate, a condizione che siano tassate congiuntamente (cfr. Circolare cit., cifre 1 e 2).
È inoltre appena il caso di notare che l'art. 205a LIFD prevede espressamente che gli interessi su assicurazioni di capitale, giusta l'art. 20 cpv. 1 lett. a, concluse prima del 1° gennaio 1994 sono esenti da imposta per quanto, al momento del versamento, il rapporto contrattuale sia durato almeno cinque anni o l'assicurato abbia compiuto i 60 anni.
Venendo all'esame di merito della fattispecie alla luce del diritto, federale e cantonale, che le è applicabile, questa Camera ha raggiunto il convincimento che non sono soddisfatti i presupposti cumulativi dell'elusione d'imposta e che non si giustifica quindi la ripresa degli interessi ipotecari pagati sul prestito contratto per il finanziamento dell'assicurazione a premio unico, senza che metta conto entrare nel merito delle osservazioni critiche di Gurtner (cfr. supra consid. 6.1 e 6.2), che, se accolte, porterebbero automaticamente all'accoglimento del ricorso, senza bisogno d'esaminare i presupposti dell'elusione.
9.2.
Nel ricorso, il patrocinatore del ricorrente si diffonde sulle ragioni di carattere familiare che avrebbero indotto il ricorrente a stipulare, a ormai 60 anni compiuti, le 16 polizze assicurative a premio unico a favore di familiari. Le vicissitudini familiari del ricorrente e i loro risvolti, anche tragici, non sono in quanto tali in discussione. Anche se pacificamente assodate, esse non sono tuttavia tali da escludere da sole un'eventuale elusione d'imposta.
9.3.
Va inoltre rilevato che la soluzione adottata risponde sostanzialmente alla scelta di diversificare gli investimenti, mobilizzando parte del capitale immobilizzato, scarsamente fruttifero, sia per investirlo in titoli sia per investirlo a scopo previdenziale.
9.4.
Il Tribunale federale, come si è visto, mette inoltre l'accento nell'esaminare l'eventualità di un'elusione, sul confronto tra il reddito che procurerebbero i mezzi propri se facessero l’oggetto di un altro genere d’investimento con gli interessi passivi da pagare sul prestito (ASA 55 129, consid. 2 c).
Da questo punto di vista, se il ricorrente avesse investito il capitale mobilizzato, vale a dire il finanziamento ottenuto mediante prestito ipotecario, in "vincolati" avrebbe potuto conseguire, negli anni di computo in questione, dei tassi d'interesse decisamente superiori all'interesse scaduto a favore degli istituti di credito. Basti considerare che tra il 1988 e il 1990 gli interessi ipotecari si aggiravano attorno al 5%, mentre che quelli creditori su investimenti vincolati a termine erano mediamente superiori. Se, da un lato, i tassi sui "vincolati" nel 1988, erano del 4% circa, quindi inferiori agli interessi ipotecari, nei due anni successivi essi sono saliti addirittura fino all' 8%.
Bastano questi dati per escludere un intendimento elusivo d'imposta. Se avesse investito in prestiti vincolati a termine, il ricorrente avrebbe mediamente potuto guadagnare più di quanto non abbia invece pagato di interessi ipotecari.
9.5.
A questa Corte non sfugge certo che il ricorrente, mettendo a prestito le polizze, ha ottenuto la liquidità necessaria per l'investimento in titoli, nell'ambito della diversificazione dei propri investimenti. Non si deve però nemmeno dimenticare che gli interessi pagati alle compagnie d'assicurazione di fr. 70'860.-- (ripresi in un primo momento al contribuente dall' Ufficio di tassazione nella tassazione 1989-90) sono controbilanciati da un sensibile incremento del reddito della sostanza mobiliare (titoli) che è progressivamente salito da poco più di tremila franchi negli anni di computo 1985-96, ai quasi fr. 36'000.-- degli anni di computo 1987-88, ai fr. 65'000.-- circa di media annua negli anni di computo 1989-90, con una punta nel 1990 di oltre fr. 81'000.--.
Dunque, neppure da questo profilo, che riguarda comunque uno stadio successivo dell'operazione, si intravedono chiari ed esclusivi intenti elusivi del contribuente nei confronti del fisco.
L'autorità fiscale ravvisa inoltre elusione d'imposta nel fatto che il ricorrente non avrebbe disposto di una sostanza netta molto superiore all’importo del premio unico. A dimostrazione della propria tesi, l’autorità fiscale richiama i valori ufficiali di stima, anche con riferimento a quello del mapp. n__________ ____ di __________, entrato in vigore il 1° gennaio 1989 e contro il quale il qui ricorrente aveva presentato reclamo, avendolo considerato troppo elevato.
L’argomento dell’autorità è, ad avviso di questa __________, meramente formale. È innegabile che, in linea di massima, i valori ufficiali di stima dovrebbero rispecchiare valori reali e reperibili (cfr. art. 5 Lst; art. 2 RENT). Il ricorrente sarebbe dunque completamente malvenuto a sostenere ora, in contraddizione con quanto sostenuto in occasione del contenzioso scaturito dalla nuova stima ufficiale, il contrario, ovvero un valore reale e reperibile più elevato. È però risaputo, che, malgrado la perentorietà della lettera dell’ art. 5 Lst e della normativa del RENT, le stime ufficiali ubbidivano a criteri assai prudenziali e che, nell’ambito delle facoltà loro concesse dalla Legge sulle stima, i proprietari di immobili non esitavano e non esitano a far capo ai rimedi giuridici loro concessi pur di spuntare valori inferiori. Solo in anni più recenti, i criteri di stima utilizzati hanno consentito di avvicinare le stime ufficiali ai valori reali e reperibili.
Nondimeno è risaputo che dal profilo dell’ imposta federale diretta l’AFC emette periodicamente una circolare in cui vengono stabiliti i coefficienti da applicare ai valori cantonali degli immobili nell'ambito della ripartizione intercantonale e che per il biennio 1989-90 il valore di stima ufficiale doveva essere moltiplicato, per ottenere valori omogenei a livello federale, per il 130% (cfr. Circolare Amministrazione federale delle contribuzioni n. 4 dell'8 febbraio 1989). Tale circostanza è d’altronde nota all’autorità cantonale, come emerge, quanto meno implicitamente, anche dalla lettura del recente rapporto del Consiglio di Stato su una mozione concernente la stima della sostanza immobiliare e le conseguenze fiscali (cfr. Rapporto n. ____ del 17 gennaio 1996).
La non trascurabile discrepanza tra i valori di stima ufficiale e i valori reali e reperibili degli immobili è messa in luce dalla perizia che la banca creditrice ha fatto allestire dal proprio perito. Tale perizia giungeva alla conclusione che il valore reale degli immobili di __________ e __________ ammontava a fr. 4’020’000.--.
Questa Camera ha voluto far controllare questa valutazione, incaricando il perito __________ __________, attivo presso il Dipartimento delle istituzioni del Cantone, di peritare i fondi e di stabilire il loro valore reale e reperibile nel 1987. In modo del tutto indipendente egli è giunto, come si evince dalla relazione del 4 settembre 1995, a una conclusione molto vicina a quella del perito dell’istituto di credito. Il valore di stima ammontava, nel 1987, secondo detta relazione, a fr. 4’130’000.--.
Di fronte a queste conclusioni non si può certo più sostenere che la sostanza attiva del ricorrente era insufficiente per coprire il prestito contratto per il finanziamento del premio unico. Certo, può e deve essere deplorato l’atteggiamento contraddittorio del ricorrente tenuto al momento della determinazione della nuova stima ufficiale, ma ciò non basta per dichiarare insufficienti gli attivi rispetto al debito contratto.
Anche da questo punto di vista non può quindi essere ravvisata elusione d’imposta.
10.2.
Né è di pregio l’argomento ricavato dall’operazione immobiliare di __________: vendita di un immobile d’appartamenti interamente acquistato con finanziamento di terzi. Non solo attivi e passivi di tale operazione si elidono a vicenda, così da non modificare la valutazione degli attivi netti a copertura del debito per finanziare il premio unico, ma semmai ci si poteva interrogare, dato che l’operazione si è conclusa con un beneficio, se essa non configurasse dal profilo dell’ IFD un’operazione tipica del commercio professionale d’immobili. Il che è comunque ininfluente per il presente giudizio.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 111 DIFD e l'art. 185 LT
dichiara e pronuncia:
§ Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 17 ottobre 1994 sono riformate nel senso che è ammessa la deduzione dal reddito degli interessi ipotecari.
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi. Alla parte ricorrente vengono assegnati fr. 1’000.-- di ripetibili.
Non si prelevano né spese né tasse di giudizio.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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