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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.21
Data decisione, Autorità: 15.05.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00021
Lugano 15 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (azione confessoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione del 14 gennaio 1992 da
__________, __________, e __________, __________, (patrocinati dall’avv. dott. _________, __________),
contro
(patrocinato dall’avv. __________, __________),
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello del 16 marzo 1994 presentato da __________contro la sentenza emessa il 9 febbraio 1994 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. _________e _________sono comproprietari, in ragione di ½ ciascuno, della particella n. __________ RFD di __________ (località __________), descritta a registro fondiario come coltivo vignato (doc. A). _________ è proprietario del fondo contiguo, n. __________1 RFD, sul quale è posta una casa di abitazione (doc. B).
A favore della particella n. __________ e a carico della n. __________ e stato iscritto il 30 novembre 1957, in sede di impianto del registro fondiario definitivo (minuta n. __________ (doc. A, C), un diritto di passo agricolo.
B. Il 14 gennaio 1992 _________ e __________hanno convenuto ________ davanti il Pretore di Mendrisio Sud, chiedendo che gli fosse fatto ordine di eliminare a proprie spese il cancello posto all’imbocco del suo fondo (n. __________) a confine con la strada cantonale o, in subordine, di lasciarlo costantemente aperto; inoltre, che egli fosse tenuto - previa sistemazione del fondo - a mettere loro a disposizione una superficie di terreno della propria particella con una larghezza minima di 3.00 m, per consentire l’accesso alla loro proprietà mediante veicoli a motore. Infine essi hanno chiesto che fosse ordinato all’Ufficiale dei registri di Mendrisio di modificare (“rettificare”) a libro mastro l’iscrizione della nota servitù in diritto di passo con ogni veicolo; il tutto con le comminatorie penali previste all’art. 292 CP.
C. Nella risposta del 21 febbraio 1992 _________ ha proposto di respingere integralmente la petizione. Egli ha fatto valere che la nota servitù sarebbe limitata a un diritto di passo pedonale, come attestato dall’uso fattone in passato, così che il prospettato diritto di transito con veicoli costituirebbe un’estensione inammissibile della servitù. Inoltre, il cancello litigioso non sarebbe d’ostacolo al corretto esercizio del diritto di passo.
D. Nei successivi allegati preliminari (replica dell’11 marzo 1992, duplica del 7 maggio 1992) entrambe le parti hanno ribadito le proprie tesi e domande, opponendosi a quelle avversarie.
E. Esperita l’istruttoria, le parti hanno inoltrato un memoriale conclusivo, confermandosi nelle rispettive richieste di giudizio. Il dibattimento finale si è tenuto il 9 novembre 1993.
F. Statuendo il 9 febbraio 1994 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha fatto ordine al convenuto di ripristinare il diritto di passo sulla propria particella a favore di quella degli attori, su una larghezza di 1.50 m, ordinandogli altresì di eliminare il cancello litigioso, nella misura in cui ostacola il passaggio per la citata larghezza. Egli ha posto inoltre la tassa di giustizia di fr. 1’000.– a carico degli attori in solido nella misura di 4/5 e a carico del convenuto per 1/5. __________ e _______ sono stati condannati a rifondere alla controparte in solido l’importo di fr. 1’000.– per ripetibili.
G. ________è insorto il 16 marzo 1994 con un appello volto a ottenere, in riforma del querelato giudizio, l’integrale reiezione della petizione, con protesta di spese e ripetibili di prima e seconda istanza.
Nelle loro osservazioni del 3 maggio 1994 _________ e ________ hanno proposto di respingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerato
in diritto:
L’appellante rimprovera al Pretore di avere ravvisato a torto un diritto di condurre bestie invece di limitarsi ad ammettere un diritto di passo pedonale. L’unica prova a suffragio della tesi del primo giudice consisterebbe infatti nella deposizione del teste ________ , in chiaro contrasto con tutte le altre risultanze istruttorie, e per giunta in passato inimicatosi con il convenuto.
3 a) In concreto la questione è di sapere se la servitù litigiosa ha per oggetto un semplice diritto di passo (art. 171 cpv. 1 LAC, “iter” romano), come sostenuto dall’appellante, o un diritto di condurre bestie (art. 171 cpv. 2 LAC, “actus” romano), come accertato dal Pretore. Giustamente il primo giudice ha rilevato che l’estensione del diritto litigioso non può essere desunta dall’iscrizione a registro fondiario (“diritto di passo agricolo”) - doc. A - e neppure dal titolo di acquisto: manca infatti il contratto di costituzione della servitù e la minuta n. 283 (doc. C) relativa al diritto in esame, non dà alcun ragguaglio. Ci si deve pertanto riferire al modo in cui fu esercitato il diritto di passo agricolo per molto tempo, pacificamente e in buona fede (art. 738 cpv. 2 seconda frase CC; Steinauer, op. cit. n. 2295, pag. 323).
b) Il tracciato del diritto di passo in questione non è contestato dalle parti. Entrambe riconoscono che lo stesso non ha subìto variazioni nel tempo, semmai alcuni miglioramenti a seguito di interventi edilizi effettuati dal convenuto sul fondo serviente e sulla particella confinante n. __________ RFD di ________ , pure di sua proprietà (appello pag. 7 punto 5, pag. 11 punto 9; osservazioni pag. 4 punto 5). L’appellante sostiene a torto che il Pretore ha concluso per uno spostamento della servitù, facendola passare attraverso il cancello litigioso (appello, pag. 5 segg. punto 5): il primo giudice ha ordinato la parziale rimozione del cancello perché ha conferito al diritto di passo una larghezza maggiore (1.50 m) rispetto a quella attuale del sentiero in corrispondenza del noto cancello (80 cm, cfr. verbale sopralluogo) e non perché abbia inteso modificare l’andamento del sentiero (sentenza impugnata, pag. 8 pt. 8, pag. 7 pt. 5).
Dall’istruttoria risulta che il contestato diritto di passo è sempre stato usato come transito pedonale e che il trasporto di mezzi o prodotti agricoli avveniva unicamente a braccia. Il transito era reso difficoltoso dalla ristrettezza del passaggio e dalla configurazione del terreno, siccome provvisto di una scala e di una curva e perché - prima degli interventi edilizi effettuati dal convenuto negli anni ‘70 - sul lato a valle il sentiero era delimitato da una siepe, a confine di una scarpata (testi __________, __________ __________, __________, __________, __________, doc. 2, 3, 4, 5, verbale di sopralluogo, fotografia versata agli atti da __________ __________). A causa della ristrettezza del passaggio, ancora, due persone a piedi non potevano transitare una accanto all’altra, ed era impossibile fare uso anche solo di una carriola o di un carretto tirato a mano (teste ________ , __________, __________, __________, doc. 5), mentre il teste ________ha precisato di non avere mai visto nessuno transitare con mezzi agricoli.
Il teste __________ _________ha dichiarato invero di essere passato dal sentiero con una carriola e che suo padre vi transitava con un bue e un aratro a tre ruote in ferro. Tale deposizione - rilasciata peraltro da un testimone che per sua stessa ammissione aveva avuto in passato litigi con il convenuto - non è tuttavia decisiva. Essa si trova in palese contrasto con tutte le altre risultanze istruttorie ed è poco credibile. Basti pensare che, come già rilevato, il passo è molto stretto, che vi è una scala e che in origine sul versante a valle del passaggio vi era un dirupo. Risulta quindi difficile immaginare che il padre del teste potesse transitare con bue e aratro quando gli altri testimoni hanno dichiarato che era impossibile passare anche solo con una carriola o due persone affiancate. Come che sia, in tale deposizione non si può ravvedere l’uso fatto in passato della servitù, tutte le altre risultanze attestando esclusivamente un uso pedonale del sentiero.
c) Dall’istruttoria nel suo complesso emerge in conclusione che l’uso fatto nel tempo della servitù è stato prettamente pedonale. Se ne deduce che l’estensione della stessa corrisponde a un semplice diritto di passo (art. 171 cpv. 1 LAC), che contempla il diritto al passaggio di persona a cavallo o in bicicletta e il diritto di portare carichi sulla persona, quali gerle, ceste, secchi ecc., ad esclusione del passaggio con bestiame, con carro, carretto a mano e carriola e che, nel dubbio, ha una larghezza di almeno 85 cm (Jacomella, I rapporti di vicinato nel Canton Ticino, pag. 120). Del resto secondo il diritto cantonale - contrariamente all’assunto dell’appellante (pag. 8 punto 6) applicabile per determinare l’estensione dei diritti di passaggio, in virtù della riserva prevista dal diritto federale (art. 740 CC, Liver, op. cit., art. 740 CC, n. 16 segg.) - il diritto di condurre bestie ha una larghezza di 1.70 m (art. 171 cpv. 2 LAC, Jacomella, op. cit., pag. 120). Nel caso concreto, come visto, le effettive dimensioni del sentiero risultano però inferiori (1.10 - 1.30 m), di modo che l’estensione della servitù litigiosa non può essere quella riconosciuta dal Pretore. La decisione impugnata non può quindi essere confermata e su questo punto l’appello deve essere accolto.
Per l’art. 737 cpv. 3 CC il proprietario del fondo serviente non può intraprendere nulla che possa impedire o rendere più difficoltoso l’esercizio della servitù. Il Pretore ha ordinato al convenuto di eliminare il cancello posto all’imbocco del fondo serviente, in quanto necessario per consentire il passaggio della larghezza di 1.50 m. Tale decisione, alla luce di quanto esposto al considerando precedente, non può essere integralmente condivisa. Assodato che il cancello rende più difficoltoso l’esercizio della servitù si giustifica di ordinare al convenuto la rimozione del cancello per consentire un passaggio agli attori di almeno 85 cm.
L’appellante censura infine il giudizio sulla ripartizione delle spese e sull’assegnazione di ripetibili, chiedendo che la tassa di giustizia e le spese di fr. 1’000.– siano poste integralmente a carico degli attori, in solido, e che gli siano riconosciuti fr. 2’500.– a titolo di ripetibili. Il Pretore aveva suddiviso gli oneri processuali nella misura di 4/5 a carico degli attori e per 1/5 a carico del convenuto. Inoltre aveva riconosciuto a quest’ultimo fr. 1’000.– per ripetibili.
A norma dell’art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra, oltre le tasse e le spese, anche le ripetibili. Visto l’esito del presente giudizio, si giustifica una modifica degli oneri processuali di prima sede. La minima vittoria degli attori relativa alla domanda n. 1 di petizione giustifica di porre a loro carico - in solido - i 4/5 delle spese di prima sede e di riconoscere al convenuto l’importo di fr. 2’000.– per ripetibili (art. 13, 9, 8 TOA).
Le spese dell’odierno pronunciato seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono addebitate agli attori in solido, soccombenti in misura pressoché integrale, in ragione di 4/5. Essi rifonderanno inoltre alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili di appello.
Per i quali motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
L’appello è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza impugnata è così riformata:
La petizione 14 gennaio 1992 di ________e _________, __________ __________, è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza è fatto ordine ad __________ __________ di rimuovere il cancello posto all’imbocco del fondo n. __________ RFD di ________ in modo da consentire un passaggio della larghezza di 85 cm.
Per il resto la petizione è respinta.
La tassa di giustizia, fissata in fr. 1’000.–, e le spese, sono a carico degli attori, in solido, in ragione di 4/5 e del convenuto in ragione di 1/5. Gli attori rifonderanno al convenuto, pure in solido, l’importo di fr. 2’000.– per ripetibili.
invariato
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
totale fr. 500.–
sono a carico di ______ e ________ , in solido, in ragione di 4/5 e di __________ _________ in ragione di 1/5. Gli appellanti rifonderanno inoltre alla controparte fr. 1’000.– per ripetibili di appello.
avv. Idea __________, __________
avv. dott. __________ __________,
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio- Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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