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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1994.1
Data decisione, Autorità: 23.03.1995, ICCA
Incarto n. 11.94.00001
Lugano 23 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. / (procedura provvisionale in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio–Nord promossa con istanza 9 maggio 1994 da
__________ __________, __________, (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________, (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti a giudizio i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello 7 novembre 1994 di __________ __________ contro il decreto cautelare 27 ottobre 1994 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio–Nord;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________ (1939) e __________ nata __________ (1940) si sono uniti in matrimonio il __________ 1965. Dall’unione sono nati i figli __________ (1966) e __________ (1972), ora entrambi maggiorenni e autosufficienti finanziariamente. Il marito è __________ __________ mentre la moglie lavora alle dipendenze del comune di __________.
ha avviato con petizione 16 maggio 1991 azione di separazione, postulando nel contempo la conferma delle misure supercautelari emanate dal Pretore il 23 aprile 1991, con le quali il marito era stato tenuto a versare un contributo alimentare mensile di fr. 2 000.– per la moglie e di fr. 300.– per la figlia __________, all’epoca studente. Tale procedura, rimasta inattiva allo stadio della petizione, è tuttora formalmente pendente.
B. __________ __________ ha presentato il 9 maggio 1994 una nuova istanza per il tentativo di conciliazione con domanda di provvedimenti cautelari. Egli ha offerto alla moglie un contributo alimentare ridotto a fr. 500.– mensili, dal momento che nel frattempo la figlia, ormai maggiorenne, era divenuta autosufficiente, e che la moglie aveva trovato un nuovo lavoro. In occasione della discussione in contraddittorio, tenutasi il 7 giugno 1994, l’istante ha confermato la propria offerta, mentre la convenuta ha postulato un contributo alimentare minimo di fr. 1’500.–. In calce al verbale d’udienza il Pretore ha emanato un decreto supercautelare con il quale ha fissato in fr. 1’000.– il contributo dovuto provvisoriamente alla moglie a partire dal 1° giugno 1994.
Dopo aver concluso l’istruttoria provvisionale e aver indetto per il 5 ottobre 1994 il dibattimento finale, il Pretore ha emanato il 27 ottobre 1994 il decreto con cui ha stabilito il contributo alimentare dovuto alla moglie pendente causa in fr. 1’173,80. Ha inoltre posto la tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili.
C. __________ __________ è insorto il 7 novembre 1994, chiedendo, in riforma del decreto impugnato, la riduzione del contributo alimentare dovuto alla moglie a fr. 500.–, con l’onere per quest’ultima di sopportare tutti gli oneri processuali di prima sede.
D. __________ __________ ha presentato le proprie osservazioni al gravame il 2 dicembre 1994, proponendo la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.
Considerato
in diritto:
Occorre preliminarmente rilevare che le osservazioni presentate dalla convenuta provvisionale sono tardive e pertanto da stralciare dal fascicolo processuale. Come risulta dalla ricerca postale, infatti, l’appello è stato notificato al legale dell’appellata il 22 novembre 1994, motivo per cui le osservazioni, datate 2 dicembre 1994 ma spedite il 5 dicembre (cfr. busta di invio), non rispettano il termine di 10 giorni previsto dall'art. 370 cpv. 2 CPC.
La causa di separazione avviata dalla moglie il 16 maggio 1991 (incarto n. __________) e che a detta dell’appellante è divenuta priva di interesse per intervenuta perenzione processuale ai sensi dell’art. 351 CPC non è stata stralciata dai ruoli ed è tuttora formalmente pendente. Ci si potrebbe quindi interrogare sulla validità della procedura per tentativo di conciliazione promossa dal marito il 9 maggio 1994, ma l’istanza cautelare di stessa data configura come che sia una richiesta di modifica dell’assetto cautelare adottato il 23 aprile 1991 dal Pretore, proponibile anche nell’ambito della causa di separazione.
Il Pretore ha stimato i rispettivi redditi mensili netti in fr. 4’600.–per il marito e in fr. 1’516.– per la moglie. Dopo aver calcolato in fr. 3’045,50 il fabbisogno del marito e in fr. 2’309.– quello della moglie, ridotto per tenere conto del contributo dei figli maggiorenni conviventi, il primo giudice ha fissato in fr. 1’173,80 il contributo dovuto dal marito per la moglie. L’appellante critica tale calcolo facendo valere in primo luogo che il contributo dei figli conviventi con la madre ammonta almeno a fr. 1’300.– e che quindi tale importo deve essere dedotto dal fabbisogno dell’appellata. L’istante adduce inoltre che nel reddito di fr. 4’600.– calcolato dal Pretore è compresa l’indennità per spese professionali versata dal datore di lavoro, che deve essere stralciata, corrispondendo a spese effettive e non a stipendio.
Giova ricordare che la metodica per il calcolo del contributo alimentare dovuta da un coniuge all’altro è stabilita dal diritto federale e va applicata d’ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Si procede dapprima alla determinazione del fabbisogno di tutta la famiglia, prendendo come punto di partenza per le necessità dei coniugi i minimi esistenziali fissati secondo i principi validi in materia esecutiva (DTF 114 II 301, SJ 1992 380). Le spese per l’elettricità, la luce, il telefono e simili (ad esempio abbonamento TV via cavo) non rientrano né nella nozione di supplemento ai minimi esecutivi (I CCA ..__________in re S./.S.; cfr. Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edita dalla CEF) né nel fabbisogno allargato definito dal Tribunale federale. Nel fabbisogno minimo va inoltre tenuto conto dei rispettivi oneri fiscali per il corrente periodo d’imposta e dei premi di assicurazione relativi alla copertura di rischi di interesse per la comunione domestica (DTF 114 II 393; Hausheer/ Reusser/ Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 11 ad art. 163 CC). L’onere fiscale, in assenza di dati attendibili può essere prudentemente stimato, non essendo compito dell’autorità giudiziaria, in procedura sommaria, di procedere al suo calcolo (DTF inedita del 27.5.1991 nella causa J./S.). L’eccedenza che dovesse risultare dopo aver dedotto dal reddito complessivo della famiglia la somma dei fabbisogni dei coniugi e dei figli va ripartita tra i coniugi in linea di principio in ragione di metà ciascuno (DTF 114 II 31 consid. 7, 119 II 319; Hausheer/ Reusser/Geiser, op. cit., n. 26 ad art. 176 CC).
Si può rinunciare, nel caso concreto, alla correzione d’ufficio dei fabbisogni delle parti con lo stralcio di tutto quanto non rientra nella definizione di fabbisogno allargato dianzi citata (consid. 3), dal momento che tale esercizio non muterebbe comunque il risultato, la posta relativa al telefono e all’elettricità essendo stata ammessa dal primo giudice per entrambi i coniugi in ugual misura. Le altre poste dei rispettivi fabbisogni non sono state contestate all’udienza in contraddittorio e sono dunque da considerare ammesse.
Litigioso è invece l’ammontare del contributo a carico dei figli conviventi con l’appellata, che il Pretore ha stabilito in equità a fr. 500.– complessivi. Per costante giurisprudenza il coniuge con il quale convivono figli maggiorenni ha diritto di pretendere da loro un contributo alle spese, in specie per l’alloggio (I CCA .. nella causa B./B.). La figlia __________ ha riferito nel corso della sua deposizione testimoniale di versare mensilmente alla madre un importo di circa fr. 700.– comprensivo di telefono, locazione, vitto e cura degli abiti (verbale 19.7.1994) mentre il fratello __________ provvede al pagamento di un terzo del canone di locazione in fr. 366.– più un importo variabile di mese in mese, a seconda dell’effettiva permanenza a __________, dato che sua moglie studia a __________ ed egli trascorre regolarmente con lei i fine settimana (verbale 7.9.1994). Tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto la riduzione del fabbisogno operata dal Pretore appare invero troppo prudente, visto che ogni occupante dell’abitazione partecipa per un terzo, fatto questo esplicitamente ammesso dall’appellata nel corso dell’udienza 7 giugno 1994 (verbale pag. 4). L’importo di fr. 1’300.– proposto dall’appellante è invece troppo elevato e non considera adeguatamente il fatto che la convivenza con i figli è per sua natura precaria e limitata nel tempo e che in concreto l’importo versato dalla prole riveste anche un carattere assistenziale (cfr. audizione __________ __________). Dal momento che l’onere di mantenimento del coniuge (art. 163 CC) è prevalente rispetto a quello sussidiario dei figli, non si giustifica di porre a carico di questi ultimi l’obbligo di mantenimento che spetta all’appellante. Il fabbisogno dell’appellata può così essere determinato in fr. 2’109.– (minimo di base fr. 1’025.–, quota parte locazione fr. 400.–, cassa malati fr. 204.–, ass. varie fr. 150.–, quota parte luce, tel., ecc. fr. 50.–, imposte fr. 280.–).
Il reddito complessivo della famiglia è in definitiva di fr. 6’266.– (marito fr. 4’750.–, moglie fr. 1’516.–) e il fabbisogno complessivo, corretto come dianzi esposto, è di fr. 5’154,50 (moglie fr. 2’109.–, marito fr. 3’045,50). Ripartendo fra i coniugi l’eccedenza di fr. 1’111,50 si ottiene un contributo alimentare in favore della moglie di fr. 1’148,75 (reddito del marito fr. 4’750.– meno fabbisogno personale fr. 3’045,50, meno quota parte eccedenza fr. 555,75), che può essere arrotondato in fr. 1’150.–.
Ne discende che l’appello può essere accolto solo parzialmente.
In sede di appello, tenuto conto della modestissima riduzione del contributo alimentare ottenuta (fr. 23,80 invece di fr. 673.–), l’appellante risulta soccombente in misura pressoché integrale e deve dunque sopportare gli oneri processuali. Non si giustifica invece di rifondere a controparte un’indennità ridotta per ripetibili di appello, in assenza di valide osservazioni al gravame.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
“I. __________ __________ è tenuto a versare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alla moglie __________, a titolo di contributo alimentare pendente causa, l’importo mensile di fr. 1’150.–”
Per il resto il decreto rimane invariato.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono a carico di __________ __________. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________, __________
– avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio–Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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