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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2003.100
Data decisione, Autorità: 26.07.2003, ICCA
Incarto n. 11.2003.100
Lugano 26 luglio 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____. (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 15 marzo 1999 da
__________ __________, nata __________, __________ __________ __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________. __________, __________);
giudicando ora sull'ordinanza del 7 luglio 2003 cui il Pretore ha respinto un'istanza del convenuto intesa alla modifica dell'ordinanza sulle prove;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 22 luglio 2003 presentata da __________ __________ contro l'ordinanza emessa il 7 luglio 2003 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
Ritenuto
in fatto: che tra __________ __________ __________ (1935) e __________ nata __________ (1946) è pendente dal 15 marzo 1999 dinanzi al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud un'azione di separazione, successivamente tramutata in azione di divorzio;
che con ordinanza sulle prove del 16 ottobre 2002 il Pretore ha ammesso, tra l'altro, l'edizione dal convenuto di tutti i giustificativi delle spese di amministrazione, manutenzione e assicurazione riguardanti immobili di sua proprietà, come pure dei relativi contratti di locazione;
che __________ __________ ha chiesto il 3 gennaio 2003 la modifica dell'ordinanza, nel senso di esonerarlo dalla produzione dei citati documenti, domanda alla quale __________ __________ si è opposta;
che il 7 luglio 2003 il Pretore ha respinto l'istanza e ha assegnato all'interessato un nuovo termine di 30 giorni per presentare la nota documentazione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese a carico di lui, con obbligo di rifondere alla controparte un'indennità di fr. 150.– per ripetibili;
che contro tale giudizio __________ __________ è insorto con un appello del 22 luglio 2003 nel quale chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso da parte del Pretore, l'accoglimento della sua istanza;
che il 23 luglio 2003 il Pretore ha sospeso il termine per la produzione dei documenti;
che l'appello non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che per l'art. 182 cpv. 1 CPC il giudice stabilisce con ordinanza le prove che ammette, fissando l'ordine e la data d'inizio della loro assunzione;
che parimenti, in caso di richiesta di modifica (art. 182 cpv. 3 CPC), il giudice emana una nuova ordinanza;
che tale ordinanza, come tutte le ordinanze, è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC; Rep. 1974 pag. 407);
che per quanto riguarda invece la domanda di edizione, il giudice statuiva – fino al 31 marzo 2001 – mediante decreto (art. 213bis cpv. 1 CPC cui rinviava l'art. 182 cpv. 6), ovvero con decisione appellabile (art. 96 cpv. 2 CPC);
che l'art. 213bis cpv. 1 CPC è stato sostituito il 1° aprile 2001 dall'art. 213a CPC (BU 2001 pag. 55), stando al quale su una domanda di edizione verso la controparte il giudice statuisce con ordinanza, mentre continua a decidere con decreto le domande di edizione verso terzi;
che il nuovo art. 213a CPC è applicabile, dal 1° ottobre 2001 (BU 2001 pag. 379), a tutti i processi pendenti al momento della sua entrata in vigore (art. 515 cpv. 1 nCPC; I CCA, sentenza del 12 dicembre 2001 in re H., consid. 2; sentenza del 24 giugno 2002 in re P., consid. 1);
che pertanto le parti devono attendere l'emanazione della sentenza finale per esprimersi sulla rilevanza dell'edizione rivolta a una di loro;
che, ciò posto, l'appello si rivela di primo acchito improponibile;
che l'emanazione della sentenza odierna rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso;
che gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha quindi causato spese presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________. __________, __________; – avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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