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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2003.17
Data decisione, Autorità: 13.02.2003, ICCA
Incarto n. 11.2003.17
Lugano 13 febbraio 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa _.__. (esecuzione civile) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con opposizione del 25 giugno 2002 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________)
al precetto esecutivo civile intimatogli il 20 giugno 2002 da
__________ __________, __________,
giudicando ora sull'istanza d'intervento accessorio a sostegno della precettante presentata il 4 dicembre 2002 da __________ __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 5 febbraio 2003 presentato da __________ e __________ __________ contro il decreto emesso il 7 gennaio 2003 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Ritenuto
in fatto: che con decreto del 7 gennaio 2003 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto un'istanza d'intervento accessorio presentata da __________ __________ a sostegno di __________ __________, a un cui precetto esecutivo civile intimato il 20 giugno 2002 __________ __________ aveva sollevato opposizione il 25 giugno 2002;
che contro tale decreto __________ e __________ __________ sono insorti con un appello del 5 febbraio 2003 nel quale chiedono, in sostanza, di accogliere l'istanza di intervento accessorio;
che l'appello non è stato intimato a __________ __________;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 51 cpv. 1 CPC chiunque renda attendibile un interesse giuridico proprio a che una lite vertente fra altre persone sia vinta da una parte, può intervenire accessoriamente assistendo quest'ultima;
che la domanda è decisa mediante decreto (art. 51 cpv. 4 CPC), censurabile con appello avente effetto sospensivo (cpv. 5);
che un decreto s'impugna nel termine ordinario, secondo le forme dell'appellazione (art. 96 cpv. 4 CPC);
che i procedimenti civili esecutivi sono trattati con la procedura di camera di consiglio (art. 493 con rinvio agli art. 361 e segg. CPC), sicché i giudizi del Pretore sono appellabili nel termine “ordinario” di 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 370 cpv. 2 CPC);
che nella fattispecie il decreto impugnato è stato intimato a __________ e __________ __________ il 7 gennaio 2003 ed è stato ritirato dai destinatari il giorno successivo;
che il termine di 10 giorni è cominciato a decorrere pertanto il 9 gennaio 2003 ed è giunto a scadenza il 20 gennaio successivo, prossimo giorno feriale (art. 131 cpv. 3 CPC);
che, introdotto il 5 febbraio 2003, l'appello si rivela dunque tardivo e sfugge a qualsiasi esame;
che, del resto, gli appellanti non giustificano il ritardo né chiedono, per avventura, una restituzione del termine di ricorso (art. 137 CPC);
che, di conseguenza, l'appello va dichiarato d'acchito improponibile;
che le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che si giustifica nondimeno di soprassedere a ogni prelievo, gli appellanti risultando sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non è il caso di attribuire ripetibili a __________ __________, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato quindi spese presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
– __________ __________, __________;
– __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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