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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2003.38
Data decisione, Autorità: 10.04.2003, ICCA
Incarto n. 11.2003.38
Lugano 10 aprile 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa _.__. (vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 29 marzo 2002 da
__________ , __________ (patrocinato dall'avv. __________ - __________, __________)
contro
__________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 28 marzo 2003 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 5 marzo 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dall'appellante il 1° aprile 2003;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è usufruttuario della particella n. __________RFD di __________, appartenente a __________ e __________ __________i. Sulla contigua particella n. __________1, proprietà di __________ , si trova una siepe di tuie che segue la linea di confine tra i due fondi. Con sentenza del 23 maggio 2000 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha ingiunto a __________ __________ di spostare 23 piante di tuia della citata siepe alla distanza legale dal confine con la particella n. __________ (inc. ..). Il 20 settembre 2002, in esito a un'esecuzione civile promossa da __________ , il Pretore ha accertato che solo 5 piante si trovavano ancora a una distanza inferiore a quella legale e per il resto ha accolto l'opposizione di __________ __________ al precetto esecutivo (inc. ..). Un appello presentato il
2 ottobre 2002 dal precettante a questa Camera in materia di spese e ripetibili è tuttora pendente (inc. ..).__________
B. Nel frattempo, con petizione del 29 marzo 2002 __________ __________ ha chiesto al medesimo Pretore che fosse ordinato a __________ __________ di potare la siepe fino all'altezza di 1.25 m dal punto più alto del terreno. Nella sua risposta del 29 aprile 2002 __________ __________ ha proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha postulato la potatura di piante di kiwi e lo spostamento di un deposito di materiale situati sul fondo del vicino. L'attore ha avversato la riconvenzione. Chiusa l'istruttoria, al dibattimento finale del 15 gennaio 2003 l'attore ha ribadito le sue domande, mentre il convenuto non è comparso. Statuendo con sentenza del
5 marzo 2003 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha ordinato al convenuto di ridurre l'altezza della siepe a 1.25 m. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state poste per un terzo a carico dell'attore (ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria) e per il resto a carico di __________ __________, tenuto a rifondere all'attore fr. 600.– per ripetibili ridotte. La riconvenzione di __________ __________ è stata respinta, con oneri processuali a carico di lui.
C. Contro la citata sentenza __________ __________ è insorto con un appello del 28 marzo 2003 in cui chiede che l'ordine impartito al convenuto comprenda anche il taglio di sette piante di tuia alte più di 5 m comprese nella nota siepe. Il 1° aprile 2003 egli ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria. L'appello non è stato intimato a __________ __________.
Considerando
in diritto: 1. L'appellabilità di una sentenza dipende dal valore della domanda, determinato in base alle conclusioni prese dal ricorrente nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 15 CPC). Nelle cause relative a rapporti di vicinato il valore litigioso è quello che i diritti controversi hanno per il fondo dominante, rispettivamente quello che corrisponde alla svalutazione del fondo serviente se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC; cfr. anche Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 9.5 ad art. 36, pag. 284). In concreto l'attore ha indicato nella petizione un valore litigioso di oltre fr. 8000.– (pag. 1), contestato però dal convenuto (risposta, pag. 2). Il Pretore avrebbe dovuto pertanto dirimere la questione, fissando il valore di causa in base a “perizie o informazioni, con equo apprezzamento delle circostanze” (art. 13 CPC). Tenuto conto che – come si vedrà in seguito – l'appello è destinato all'insuccesso, un rinvio della causa al Pretore perché rimedi alla mancanza si esaurirebbe tuttavia in un vuoto esercizio di giurisdizione. Giova procedere quindi all'esame del ricorso.
Il Pretore, accertato che lungo il confine tra le particelle n. __________e __________si trova – su quest'ultimo fondo – una siepe di tuia alta da 1.10 a 1.30 m, ha ordinato al convenuto di procedere alla potatura fino all'altezza legale massima di 1.25 m (art. 139 cpv. 1 LAC). Il primo giudice non ha mancato di constatare che a ridosso della spalliera sono allineate altre 7 piante, sempre di tuia, alte 5 m, ma ha ritenuto che per altezza, vetustà e posizione tali alberi non possono essere considerati come facenti parti della siepe. Donde l'inapplicabilità delle norme sulla manutenzione di queste ultime. L'appellante critica l'opinione del Pretore, sostenendo che la mole della singola pianta non è decisiva poiché una siepe, indipendentemente dall'altezza, va tagliata a 1.25 m. Quanto al termine di prescrizione decennale stabilito dall'art. 160 LAC per le piante a confine, esso non si applica alle siepi. Per l'attore, poi, decisivo è il fatto che le piante siano allocate in modo da offrire un insieme coerente, atto a proteggere o delimitare un fondo. A suo parere le 7 piante in questione sono dunque parte integrante della siepe e devono essere ridotte anch'esse all'altezza massima di 1.25 m.
Secondo l'art. 139 cpv. 1 LAC nessuno può piantare né mantenere una siepe viva se non alla distanza di 50 cm dal fondo vicino. Tale siepe, che non può elevarsi più di 1.25 m dalla superficie del terreno più alto (art. 140 cpv. 3 LAC), dev'essere tagliata e rimondata ogni anno (art. 140 cpv. 1 LAC). Per siepe “viva” si intende un riparo che vegeta con radici nel suolo (per opposizione alle siepi “secche” o “morte”, fissate al suolo artificialmente, come gli steccati) formato da sterpi, arboscelli, arbusti o alberi coltivati e mantenuti recisi in modo da formare uno schermo che equivalga quasi a un muro di cinta (Jacomella/Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 123).
In concreto il Pretore ha accertato che lungo il confine tra i due fondi si trovano effettivamente 7 piante di tuia alte più di 5 m, “sostanzialmente allineate a ridosso della siepe formata dalle piante di tuia più basse”. Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, però, tali piante non possono ritenersi parte della siepe. Intanto la tuia, pur prestandosi a essere recisa e mantenuta come siepe, è di per sé un albero ad alto fusto (Scolari, Commentario LALPT, LE e LAC, Bellinzona 1998, pag. 662 n. 1476 e pag. 670 n. 1486). E, di regola, una siepe non è formata da alberi d'alto fusto. Le piante in questione, poi, non risultano essere coltivate a sviluppo lineare per circoscrivere o chiudere fondi, delimitare il terreno o schermare la vista, tanto meno se si pensa che tra le particelle n. 1035 e 1221 vi è già un muro di cinta. Dalle fotografie agli atti (doc. A) si evince, per di più, che nel complesso gli alberi sono relativamente distanti fra loro, ciò che non favorisce l'intreccio dei rami a scopo di riparo o di scudo. Certo, non si può escludere la presenza di una siepe per il solo fatto che in essa esista un varco o un'apertura, ma ove si ragionasse alla stregua dell'appellante qualsiasi filare di alberi a confine costituirebbe una siepe, ciò che non rientra manifestamente nelle previsioni della legge. A giusto titolo, quindi, il Pretore ha ritenuto che agli alberi litigiosi non si applichi l'art. 140 cpv. 3 LAC.
L'appellante chiede altresì che l'ordine di potare la siepe sia impartito al convenuto con la comminatoria dell'art. 292 CP. La rivendicazione non è giustificata. In primo luogo l'attore nemmeno si confronta con l'argomentazione del Pretore, secondo cui la comminatoria non si legittima, il convenuto avendo già incaricato un giardiniere di eseguire il taglio. Insufficientemente motivato, al proposito l'appello potrebbe finanche essere dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f con rinvio al cpv. 5 CPC). Oltre a ciò, la comminatoria penale non va applicata in maniera sistematica e indiscriminata, ma solo qualora indizi inducano a presumere che il convenuto trasgredisca l'ordine impartitogli (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 16 ad art. 285 CPC). In concreto, come ha accertato il primo giudice, non si ravvisano elementi del genere. L'art. 292 CP potrà ancora essere comminato, del resto, in sede esecutiva (art. 498 lett. d CPC).
Se ne conclude che l'appello, privo di consistenza, è destinato al rigetto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili al convenuto, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato costi presumibili. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante non può essere accolta. A prescindere dal fatto che tale beneficio sarebbe potuto entrare in linea di conto solo dal
1° aprile 2003, una retroattività essendo esclusa (I CCA, sentenza ..__________del 2 ottobre 2002 in re I., consid. 12 con riferimenti), e a supporre che l'attore versi in gravi ristrettezze finanziarie (art. 3 cpv. 2 LAG), l'appello appariva in ogni modo destituito di buon esito sin dall'inizio. Ciò osta al conferimento dell'assistenza giudiziaria (art. 14 lett. a LAG).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
Intimazione a:
– avv. __________ -__________ __________, __________;
– __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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