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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2003.34
Data decisione, Autorità: 07.04.2003, ICCA
Incarto n. 11.2003.34
Lugano 7 aprile 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. ._ (interdizione: mandato peritale) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 27 settembre 2002 dalla
Commissione tutoria regionale __________, __________
nei confronti di
__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________);
giudicando ora sulla “decisione” del 4 marzo 2003 con cui l'autorità di vigilanza sulle tutele ha ordinato l'esecuzione di una perizia;
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 17 marzo 2003 presentata da __________ __________ contro la “decisione” emessa il 4 marzo 2003 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
Ritenuto
in fatto: che il 27 settembre 2002 la Commissione tutoria regionale __________ha presentato alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, un'istanza di interdizione fondata sull'art. 369 CC nei confronti di __________ __________ (1977);
che nelle sue osservazioni del 18 ottobre 2002 __________ __________ si è opposta alla domanda;
che la Sezione degli enti locali ha commissionato il 4 marzo 2003 al Servizio psico-sociale di __________ una perizia sullo stato di __________ __________;
che con appello del 17 marzo 2003 __________ __________ è insorta contro tale decisione;
che l’atto non è stato notificato alla Commissione tutoria regionale;
e considerando
in diritto: che l'appellante definisce la perizia un provvedimento sproporzionato, infondato e finanche abusivo;
che giusta l'art. 374 cpv. 2 CC l'interdizione per infermità o debolezza di mente può essere decretata solo dietro relazione di periti, “i quali dovranno pronunciarsi anche sulla convenienza di udire prima l'interdicendo”;
che secondo l'art. 19 cpv. 2 LPAmm (applicabile per il rinvio dell'art. 21 LTC) l'assunzione delle prove avviene in applicazione analogica delle norme della procedura civile;
che nell'ambito di una causa civile la “decisione” con cui il giudice ordina l'esecuzione di una perizia è un'ordinanza, come tale inappellabile (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 248);
che, di conseguenza, nelle circostanze descritte l'appello potrebbe essere dichiarato irricevibile senza ulteriore disamina (analogamente: I CCA, sentenza ..__________ del 13 gennaio 2003 in re S.; RDAT II-2002 pag. 45);
che, si volesse da ciò prescindere, la “relazione” medica prevista dall'art. 374 cpv. 2 CC può sempre essere disposta non appena l'autorità nutra seri dubbi sullo stato mentale di una persona (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 91 ad art. 374 CC; Stettler in: Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 4a edizione, pag. 182, n. 397);
che in concreto simili dubbi sussistono (allegati 3 e 4);
che l'esecuzione di una perizia non costituisce nemmeno una grave violazione della libertà personale e può essere ordinata, dandosi il caso, anche contro la volontà del peritando (DTF 124 I 40 consid. 2c e 48 consid. 5; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4a edizione, pag. 353, n. 903a; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 2a edizione, § 4 n. 11);
che, ciò posto, l'appello dovrebbe essere respinto nel merito quand'anche fosse proponibile;
che di per sé gli oneri del giudizio odierno andrebbero a carico dell'interessata (art. 148 cpv. 1 CPC);
che, data la particolarità della fattispecie, si giustifica nondimeno di rinunciare al prelievo di spese;
che non è il caso di assegnare ripetibili alla Commissione tutoria regionale, la quale non si è vista notificare il ricorso e non ha sopportato costi presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la “decisione” impugnata è confermata.
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione:
– avv. __________ __________ __________, __________; – Commissione tutoria regionale __________, __________.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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