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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2002.111
Data decisione, Autorità: 18.03.2003, ICCA
Incarto n.: 11.2002.111
Lugano 18 marzo 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .____.___ (modifica di misure cautelari in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 17 luglio 2002 dall'
__________. __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, nata __________, ora di ignota dimora (già patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 30 settembre 2002 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 17 settembre 2002 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1932) e __________ __________ (1944) si sono sposati a __________ il __________ 1995. Dall'unione non sono nati figli. Il 12 novembre 1997 __________ __________ si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere, come misura a protezione dell'unione coniugale, il blocco a registro fondiario delle particelle n. e __________ RFD di __________ intestate a __________ __________ (inc. ..). Il Pretore ha decretato la misura richiesta dopo il contraddittorio del 28 gennaio 1998. A sua volta __________ __________ ha instato il 6 febbraio 1998 per ottenere dal marito, sempre come misura a protezione dell'unione coniugale, un contributo alimentare di fr. 7560.– mensili. Tale procedura è stata stralciata dai ruoli il 16 luglio 1998 (inc. ..__________).
B. Dopo un tentativo di conciliazione decaduto infruttuoso l'11 ottobre 1999, __________ __________ ha postulato il 26 ottobre successivo l'emanazione di provvedimenti cautelari, in particolare l'attribuzione dell'abitazione coniugale a , il versamento di un contributo alimentare e la consegna di un'automobile (inc. ..). Il 28 dicembre 1999, essa ha poi promosso azione di separazione (inc. ..). Con decreto cautelare del 15 gennaio 2001, il Pretore ha posto a carico del marito un contributo alimentare in favore della moglie di fr. 3000.– mensili dal 1° gennaio 2001. L'8 marzo 2001 __________ __________ ha chiesto di sospendere provvisionalmente il contributo alimentare dal 1° settembre 2000. Con decreto del 1° giugno 2001 emesso dopo contraddittorio in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto l'istanza (inc. ..). Un appello presentato da __________ __________ contro tale decreto è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 25 giugno 2001 (inc. ..__________).
C. Il 17 luglio 2002 __________ __________ ha nuovamente adito il Pretore, postulando la sospensione dal 1° settembre 2000 del contributo provvisionale di fr. 3000.– in favore della moglie, resasi irreperibile e non più residente in Svizzera. Alla discussione del 5 agosto 2002 il patrocinatore della moglie si è opposto alla domanda. Al dibattimento finale del 13 settembre 2002 le parti si sono confermate nelle rispettive domande. Con decreto cautelare del 17 settembre 2002 il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza e ha sospeso il contributo alimentare a favore della moglie dal 1° luglio 2002. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante fr. 1000.– per ripetibili.
D. Contro il decreto appena citato __________ __________ è insorto con un appello del 30 settembre 2002 in cui postula la sospensione del contributo alimentare per la moglie già dal 1° gennaio 2002. L'appello è stato notificato a __________ __________ nelle vie edittali. L'appellata non ha presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente causa, il giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Fra di esse rientrano i contributi alimentari per il coniuge (Leuenberger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 13, 19 e 29 ad art. 137 CC). Come nel vecchio diritto, le misure provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio possono sempre essere modificate, sia quando siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, sia quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte (Leuenberger, op. cit., n. 15 e segg. ad art. 137 CC).
Un decreto cautelare non più impugnabile con un rimedio giuridico ordinario acquisisce forza di giudicato (formelle Rechtskraft). Per contro, esso non acquisisce mai – o mai completamente – autorità di forza giudicata (materielle Rechtskraft: Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 583; Pelet, Mesures provisionelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 6 in alto con richiami di dottrina), di modo che il giudice può statuire nuovamente sull'oggetto del litigio. Quanto a un decreto cautelare che modifica un assetto provvisionale vigente, esso ha – in linea di massima – effetto solo per il futuro. Per ragioni di equità tuttavia il giudice può far decorrere la modifica già dalla presentazione dell'istanza (o da qualsiasi momento intermedio fra la presentazione dell'istanza e l'emanazione del decreto: Bühler/Spühler, Berner Kommentar, nota 445 ad art. 145 vCC; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545 note 77 e 78). Una retroattività più ampia, per contro, è ammessa solo in casi eccezionali (DTF 111 II 103, consid. 4, pag. 107; Leuenberger, in: op. cit., n. 18 ad art. 137).
In concreto il Pretore ha accertato che la moglie non risiedeva più in Svizzera e non vi aveva più il domicilio almeno dalla fine di dicembre 2001. Constatato che dopo tale data l'interessata non aveva più dato sue notizie, il primo giudice ha sospeso il contributo alimentare di fr. 3000.– dal 1° luglio 2002, mese in cui è stata presentata l'istanza. L'appellante ribadisce che la sospensione del contributo deve decorrere già dal 1° gennaio 2002, essendo dati nella fattispecie i motivi di equità che giustificano una retroattività della modifica. Egli adduce di essere venuto a conoscenza dell'irreperibilità della moglie solo nell'ambito delle trattative per la vendita della proprietà immobiliare di __________ e di aver agito immediatamente per ottenere la modifica dell'assetto cautelare.
Nel caso in esame il marito ha postulato la modifica il 17 luglio 2002 e il Pretore ha statuito il 17 settembre successivo. Si tratta quindi di determinare se soccorrano motivi di equità che giustifichino una modifica retroattiva dell'assetto cautelare già dal 1° gennaio 2002. Il primo giudice ha dato atto che la convenuta ha lasciato la Svizzera alla fine di dicembre del 2001 (decreto impugnato, pag. 8) senza lasciare tracce. Anche il patrocinatore di lei ha confermato, all'udienza del 5 agosto 2002, di non avere più notizie della sua cliente sin dal Natale del 2001 (verbale di udienza, pag. 2). Il fascicolo processuale contiene svariata documentazione dalla quale risulta che nel dicembre 2001 l'interessata si trovava ancora a __________ (doc. 2 e 3, fascicolo rosa), ma dopo di allora però essa si è resa irreperibile. Essa nemmeno si è presentata all'udienza disposta dal Procuratore pubblico di __________ per il 21 febbraio 2002 nel quadro della procedura penale da lei avviata contro il marito per minacce. La convocazione, poi, è tornata al mittente con la menzione abgereist ohne Adressenangabe (decisione del 26 giugno 2002: doc. L). In siffatte circostanze, a prescindere dai motivi per cui la moglie rifiuti di dare al marito – che essa teme – indicazioni sulla sua residenza (doc. 2 e 3), risulta verosimile che essa non si trovi più in Svizzera dalla fine di dicembre 2001. Sono quindi dati in concreto i motivi eccezionali di equità che, secondo dottrina e giurisprudenza, giustificano di far retroagire la modifica delle misure cautelari oltre la data di presentazione dell'istanza (proprio in caso di ignota dimora del coniuge beneficiario v. DTF 111 II 103 consid. 4 pag. 107 in fine). Onde l'accoglimento dell'appello.
Gli oneri processuali seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La convenuta tuttavia non ha presentato osservazioni all'appello e non può dunque considerarsi soccombente. Ciò posto, si giustifica di soprassedere al prelievo di tasse e spese. Né è possibile attribuire ripetibili, l'appellata – come detto – non avendo reagito all'appello, mentre lo Stato del Canton Ticino non è parte in causa e non può essere tenuto a versare alcunché (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 con richiamo).
Quanto ai costi di prima sede, l'appellante chiede che la tassa di giustizia e le spese siano poste a carico della convenuta, con obbligo per quest'ultima di rifondergli un'indennità di “fr. ….” per ripetibili. La domanda appare d'acchito priva di oggetto, il Pretore avendo già posto la tassa di giustizia e le spese a carico della convenuta, con l'obbligo di versare all'istante un'indennità per ripetibili di fr. 1000.– (dispositivo n. 2). Ci si potrebbe invero interrogare se l'appellante non intenda postulare un'indennità per ripetibili più elevata di quella ottenuta dal primo giudice. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire però che in caso di contestazioni pecuniarie l'appellante non può limitarsi a richieste indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; analogamente, sul piano federale: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 1.4.1.2 ad art. 55). Ciò vale anche in materia di ripetibili (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 10 ad art. 309). Del tutto carente, sulle ripetibili di prima sede l'appello si rivela quindi manifestamente irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC con rinvio al cpv. 5).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato:
L'istanza del 17 luglio 2002 è parzialmente accolta, nel senso che il contributo alimentare dovuto provvisionalmente da __________ __________ a __________ __________ è sospeso dal 1° gennaio 2002. Il dispositivo n. 1.2 del decreto cautelare emanato il 15 gennaio 2001 del Segretario assessore della Pretura di Locarno Città è modificato di conseguenza.
Per il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
Intimazione:
– avv. __________ __________, __________; – __________ __________, nelle vie edittali.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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