AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2002.129
Data decisione, Autorità: 19.12.2002, ICCA
Incarto n. 11.2002.129
Lugano, 19 dicembre 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .____.___ (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 29 agosto 2002 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 15 novembre 2002 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 31 ottobre 2001 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Bellinzona;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è proprietario della particella n. __________RFD di __________, sulla quale sorge una casa d'abitazione contigua a un'altra casa d'abitazione situata sulla particella n. __________, che appartiene a __________ __________. Il 4 maggio 1998 __________ __________ ha promosso causa contro __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo che fosse accertata l'inesistenza di qualsiasi servitù di passo gravante la sua particella n. __________in favore della particella n. __________e che fosse vietato al vicino di attraversare il suo fondo. Il convenuto ha proposto di respingere l'azione e in via riconvenzionale ha postulato l'iscrizione di una servitù di passo pedonale sulla particella n. __________di __________ __________ o, in subordine, la concessione di un passo necessario sulla medesima particella dietro versamento di un'indennità da stabilire. __________ __________ ha concluso per il rigetto della riconvenzione.
B. Con sentenza del 24 marzo 2000 il Pretore ha accolto l'azione principale, nel senso che ha accertato l'inesistenza di qualsivoglia servitù di passo gravante la particella n. __________in favore della particella n. . La riconvenzione è stata respinta. Sul divieto di attraversamento postulato da __________ __________ a carico del convenuto il Pretore non ha statuito, spiegando nella motivazione del giudizio che l'attore avrebbe dovuto tollerare il passaggio di __________ __________ durante il lasso di tempo strettamente indispensabile a costui per ottenere la licenza edilizia e creare un proprio accesso alla pubblica via. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le azioni sono state addebitate al convenuto. La sentenza è stata confermata da questa Camera, su appello di __________ , l'11 settembre 2001 (inc. ..). Una domanda di revisione introdotta il 2 dicembre 2001 dallo stesso convenuto contro tale sentenza è stata dichiarata irricevibile da questa Camera il 17 dicembre 2001 (inc. ..).
C. Frattanto, con lettera del 6 novembre 2001 il patrocinatore di __________ __________ ha comunicato a __________ __________ che
(...) La nota questione del diritto di passo è definitivamente risolta nel senso che Lei non è legittimato a passare sulla proprietà del mio mandante.
(…) Per darLe comunque la possibilità di adattare il Suo accesso alla casa, sulla particella n. __________, il sig. __________ è d'accordo di concederLe un termine sino al 30 giugno 2002, sempreché Lei si impegni a farlo, ritornandomi controfirmata la presente lettera entro il 30 novembre 2001. Caso contrario, riterrò che Lei non voglia riconoscere i diritti del sig. __________ (nonostante le sentenze dei Tribunali) e procederò quindi in via esecutiva.
Il destinatario non ha reagito, sicché il 14 marzo 2002 __________ __________ lo ha diffidato “a non più usufruire, a far data dal 1° maggio 2002, della particella n. __________ (...) come passaggio dalla e alla Sua casa”. Senza esito.
D. Il 2 maggio 2002 __________ __________ ha intimato a __________ __________ un precetto esecutivo civile, ingiungendogli il “divieto di usufruire della particella n. __________ RFD di __________, di proprietà del precettante, come accesso alla e dalla particella n. __________RFD di __________ di proprietà del precettato”, con la comminatoria dell'esecuzione effettiva. __________ __________ ha inoltrato opposizione il 10 maggio 2002 al Pretore del Distretto di Bellinzona. Statuendo il 18 giugno 2002 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto l'opposizione. Se non che, adita da __________ , con sentenza del 12 agosto 2002 questa Camera ha riformato il giudizio del Segretario assessore e ha confermato l'opposizione, non ravvisando identità fra la prestazione chiesta con il precetto esecutivo e quella enunciata nel titolo esecutivo, ossia nel dispositivo della sentenza pretorile confermata in appello l'11 settembre 2001, il quale non conteneva alcun formale divieto di attraversamento (inc. ..).
E. Nelle condizioni descritte __________ __________ si è nuovamente rivolto il 29 agosto 2002 al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere, con un'azione possessoria, che fosse proibito a __________ __________ e alla sua famiglia di passare sulla sua particella n. __________per accedere alla particella n. __________dalla pubblica via e viceversa. Egli ha sollecitato inoltre l'emanazione di un decreto esecutivo nel quale figurasse la comminatoria dell'art. 292 CP, l'avvertenza che la trasgressione del divieto avrebbe costituito un valido titolo per il risarcimento dei danni e l'ingiunzione alla forza pubblica di prestare ausilio nel caso in cui il convenuto avesse disatteso l'ordine. All'udienza del 31 ottobre 2002 __________ __________ ha postulato la reiezione dell'istanza. Statuendo il 31 ottobre 2002 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accolto l'azione, ha vietato a __________ __________ e alla sua famiglia di transitare sulla particella n. __________, ha comminato l'esecuzione effettiva del giudizio e ha posto le spese (fr. 50.–), con una tassa di giustizia di fr. 250.–, a carico del convenuto, tenuto a rifondere a __________ __________ fr. 900.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata __________ __________ ha introdotto un appello del 15 novembre 2002 nel quale chiede che, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'azione possessoria sia respinta e il giudizio del Segretario assessore riformato di conseguenza. L'appello non è stato intimato a __________ __________.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore statuisce su un'azione possessoria con procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 374 CPC con rinvio agli art. 361 segg.). La sua sentenza è quindi appellabile senza riguardo al valore litigioso (I CCA, sentenza del 26 settembre 1991 in re S., consid. 6). Introdotto nel termine di 10 giorni dalla notifica del giudizio impugnato, intervenuta il 5 novembre 2002, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
L'art. 928 cpv. 1 CC stabilisce che il possessore turbato da un atto di illecita violenza può promuovere azione di manutenzione contro l'autore della turbativa, anche se questi pretende di agire con diritto. L'azione ha per oggetto la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori e il risarcimento dei danni (art. 928 cpv. 2 CC). Essa soggiace – come l'azione di reintegra (art. 927 CC) – a un doppio limite di tempo, il cui rispetto va accertato d'ufficio (Rep. 1996 pag. 190 consid. 4 con rinvii): da un lato il possessore deve avere reclamato immediatamente, dall'altro deve avere intentato causa entro un anno dalla turbativa, quand'anche abbia avuto conoscenza solo più tardi del fatto e del suo autore (art. 929 cpv. 1 e 2 CC). Se la turbativa si ripete, il termine annuo ricomincia a decorrere ogni volta (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 102 n. 369), salvo che le varie turbative costituiscano un tutt'uno, ovvero un disturbo durevole, nel qual caso fa stato il momento in cui esso è cominciato (Stark in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 5 ad art. 929 CC). La perenzione di un anno ricomincia a decorrere, ad esempio, da ogni passaggio quotidiano di un determinato veicolo rumoroso (Stark in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 13 all'art. 929 CC in fine) oppure da ogni singolo accesso indebito al fondo altrui (Simonius/Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, vol. I, Basilea 1995, pag. 392, § 12 n. 30).
In concreto il Segretario assessore ha rilevato che con la lettera del 6 novembre 2001, spedita un paio di due settimane dopo il passaggio in giudicato della sentenza di appello (dell'11 settembre 2001), l'istante ha reclamato con prontezza nei confronti del vicino, che continuava ad attraversare il suo fondo. A parte ciò, ogni attraversamento costituiva una turbativa a sé stante, sicché la susseguente diffida del 14 marzo 2002, “intimata dopo nuove lesioni del possesso”, era in ogni modo tempestiva. Il Segretario assessore non ha disconosciuto che a __________ __________ era stato concesso – con la sentenza pretorile del 24 marzo 2000 – un periodo di tolleranza fino al conseguimento della licenza edilizia necessaria per formare un accesso proprio, ma a distanza di un anno dal passaggio in giudicato della sentenza di appello tale periodo doveva ritenersi abbondantemente scaduto. Per il resto, ha epilogato il Segretario assessore, non configura abuso di diritto revocare un'autorizzazione di passo rilasciata a titolo precario, anche se il beneficiario ne ha fruito per anni. Donde, in sintesi, l'accoglimento dell'istanza e l'emanazione del divieto richiesto, con la comminatoria dell'esecuzione effettiva.
L'appellante persiste nell'affermare che in concreto l'istante non ha “immediatamente reclamato” come prescrive l'art. 929 cpv. 1 CC. Asserisce che la raccomandata del 6 novembre 2001 era una semplice lettera in cui l'istante gli fissava un termine fino al 30 giugno 2002 per formare un accesso proprio, a condizione ch'egli ritornasse entro il 30 novembre 2001 lo scritto controfirmato in segno di accettazione. Non avendo egli reagito, l'istante non poteva ignorare ch'egli avrebbe continuato a transitare sul suo fondo. Avrebbe quindi dovuto reclamare tempestivamente il 1° dicembre 2001. Invece la diffida del 14 marzo 2002 è seguita a distanza di tre mesi. D'altro lato, secondo il convenuto, il comportamento avversario trascende nell'abuso di diritto (art. 2
cpv. 2 CC), poiché fino al 1998 l'istante non gli ha mai impedito di attraversare la particella n. __________. I dissidi sono cominciati solo quando egli ha reso noto l'intenzione di ristrutturare il proprio stabile. Ponderati i reciproci interessi, tuttavia, appare abusivo pretendere oggi la soppressione di un passo che esiste da oltre cent'anni e che non ha mai dato alcun fastidio. Ciò giustifica a maggior ragione il rigetto dell'istanza e la riforma della sentenza impugnata.
n. __________ anche in pendenza di appello. Mal si comprende perciò come il reclamo possa ritenersi tardivo. Su questo punto l'appello manca già a prima vista di consistenza.
L'appellante obietta che la lettera del 6 novembre 2001 non può considerarsi alla stregua di un reclamo. L'argomentazione sfiora la temerarietà. L'istante ha spiegato con chiarezza, in quella lettera, che non aveva alcuna intenzione di tollerare ulteriori attraversamenti del suo fondo, ma che in via amichevole sarebbe stato disposto a transigere fino al 30 giugno 2002, sempre che l'appellante si fosse dichiarato d'accordo di cessare poi ogni turbativa, controfirmando la lettera entro il 30 novembre 2001. L'appellante non avendo accettato l'offerta, la prospettata dilazione è venuta a cadere e il reclamo ha esplicato i suoi effetti sin dal 1° dicembre 2001 (“Caso contrario, ... procederò quindi in via esecutiva”). Ulteriori diffide, manifestamente, non occorrevano. Che poi l'istante abbia protestato una seconda volta il 14 marzo 2002 nulla muta alla tempestività del primo reclamo. Si aggiunga, ad ogni buon conto, che tutto induce a ritenere tempestivo anche il secondo reclamo. È appena il caso di ricordare, in effetti, che la turbativa lamentata dall'istante si ripete ogni qual volta l'appellante passa sulla particella n. __________ (sopra, consid. 2 in fine). E l'appellante non nega di avere continuato a transitare sul fondo dell'istante anche dopo il 1° dicembre 2001, né risulta avere approntato nel frattempo un accesso proprio dalla sua particella n. __________alla pubblica via. Anzi, egli chiede che sia conferito effetto sospensivo all'appello odierno proprio per continuare a passare sulla particella n. __________– senza alcun diritto – anche in pendenza di ricorso. Attardarsi oltre a vagliare la tempestività del reclamo in una situazione del genere non avrebbe senso. L'appello sfiora finanche il pretesto.
In secondo luogo l'appellante si duole, come si è accennato, di un abuso di diritto. Egli non spiega tuttavia perché l'argomentazione del Segretario assessore, secondo cui non viola l'art. 2 cpv. 2 CC revocare un'autorizzazione rilasciata a titolo precario quantunque il beneficiario ne abbia fruito per anni, sarebbe erronea. Sia come sia, si volesse anche ammettere che gli estremi dell'abuso vadano appurati d'ufficio (DTF 128 III 206 consid. 1c), senza riguardo alla carente motivazione dell'appello, l'esito del giudizio non muterebbe. Per principio infatti un'autorizzazione rilasciata a titolo precario può sempre essere revocata (DTF 103 II 100 in fondo; analogamente: DTF dell'8 marzo 1999 in re F., consid. 3b; v. anche Stark in: Berner Kommentar, op. cit., n. 31, 31a e 31b delle osservazioni preliminari agli art. 926–929 CC). Ciò è avvenuto al più tardi, nella fattispecie, con la petizione del 4 maggio 1998. Poco importa che il passo pedonale esista – asseritamente – da cent'anni senza infastidire alcuno. L'abuso di diritto presuppone un'accettazione e non una semplice tolleranza del concedente. Il proprietario del fondo deve quindi avere tenuto un comportamento tale da destare nella controparte aspettative degne di protezione; trattandosi di passività, questa deve poter essere interpretata con sicurezza come una rinuncia al diritto o deve avere recato pregiudizio alla controparte (DTF 106 II 323 consid. 3a con riferimenti; nello stesso senso: DTF del 29 novembre 1995 in re R., consid. 3). Neppure il convenuto sostiene che nel caso specifico si riscontrino presupposti del genere. Seppure si volesse poi procedere a una ponderazione d'interessi, giovi rammentare che l'appellante ha avuto un anno di tempo (dal passaggio in giudicato della sentenza di appello fino all'introduzione dell'attuale azione possessoria) per procurarsi la licenza edilizia destinata a formare un accesso proprio. Nulla avvalora l'ipotesi perciò che il comportamento dell'istante si riconduca a intenti vessatori (Baumann in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 305 ad art. 2 CC). Anche al riguardo l'appello denota la sua totale infondatezza.
Il dispositivo della sentenza impugnata richiede per vero una precisazione a futura memoria. Nella misura in cui il divieto di transitare sulla particella n. __________è rivolto non solo al convenuto, ma anche “alla sua famiglia”, l'ingiunzione non è suscettibile di esecuzione effettiva. Anzitutto non è dato di sapere chi siano concretamente i membri della famiglia. Per di più, fossero anche identificabili, essi non sono stati convenuti in giudizio né tanto meno sono stati sentiti (art. 84 CPC). Non spetta a questa Camera riformulare d'ufficio il dispositivo n. 1 del giudizio in rassegna, non appellato sotto tale profilo. Basti rilevare che, per quanto riguarda la famiglia del convenuto, la comminatoria dell'esecuzione effettiva impartita dal Segretario assessore (dispositivo n. 1.1) è inefficace.
L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello. Gli oneri processuali, commisurati all'entità del litigio e all'irriducibile pervicacia dell'appellante, che non merita protezione, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC). Non si giustifica per converso di assegnare ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato costi presumibili.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto nel senso dei considerandi e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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