AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2002.139
Data decisione, Autorità: 24.01.2003, ICCA
Incarto n. 11.2002.139
Lugano 24 gennaio 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .__.__ (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 3 settembre 2001 dall'
__________. __________ __________, __________
contro
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 2 dicembre 2002 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il
18 novembre 2002 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1964) e __________ __________ (1968) si sono sposati a __________ __________ 1994. Dal matrimonio sono nati __________ (__________1994) e __________ (__________1996). Il marito, avvocato, è ufficiale dei registri del Distretto di __________. La moglie, di formazione impiegata d'ufficio, ha lavorato in una banca fino alla nascita del primo figlio per poi dedicarsi alla cura di quest'ultimo e alla casa. Un tentativo di conciliazione tenutosi davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord è decaduto infruttuoso l'8 novembre 1999 e i coniugi si sono separati di fatto nel corso di quel mese, quando il marito ha lasciato l'abitazione familiare.
B. In esito a un'istanza a protezione dell'unione coniugale presentata il 4 aprile 2000 da __________ __________, con sentenza del 10 gennaio 2001 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di visita del padre), obbligando __________ __________ a versare dal 1° luglio 2000 un contributo alimentare indicizzato di fr. 2443.– mensili per la moglie, ridotto a fr. 2368.– mensili dal 1° gennaio 2001, e uno di
fr. 700.– mensili per ciascun figlio, assegni familiari compresi.
C. Il 3 settembre 2001 __________ __________a, accertato che la moglie si era iscritta alla Scuola di pedagogia di __________, si è rivolto al Pretore con un'istanza di modifica delle misure emanate, postulando l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita della madre), oltre alla soppressione del contributo alimentare per la moglie (con effetto immediato) e per i figli (dal momento in cui gli sarebbero stati affidati). In subordine egli ha chiesto di istituire, per i figli, una custodia alternata (alla madre durante l'anno scolastico, a sé durante le vacanze) e di estendere il suo diritto di visita o, in via ancor più subordinata, di estendere almeno il suo diritto di visita. Alla discussione dell'8 ottobre 2001, proseguita il 12 dicembre successivo, __________ __________ si è opposta alle domande e ha instato per l'aumento del contributo per sé a una cifra indeterminata e per __________ a fr. 1000.– mensili. L'istante ha avversato tali richieste. I figli sono stati sentiti nel settembre del 2002 da __________ __________ __________, del __________ __________ __________ __________ di __________. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 15 novembre 2002 le parti hanno confermato le loro domande sulla scorta del rispettivo memoriale scritto, la moglie quantificando in fr. 2538.75 mensili la richiesta di contributo alimentare per sé.
D. Statuendo il 18 novembre 2002, il Pretore ha confermato l'affidamento dei figli alla madre (estendendo però il diritto di visita del padre), ha ridotto dal 1° ottobre 2001 il contributo alimentare per la moglie a fr. 2064.50 mensili e ha aumentato a fr. 800.– mensili quello per il figlio __________. Le spese dell'istanza presentata dal marito, con una tassa di giustizia di fr. 750.–, sono state poste per quattro quinti a carico di lui e per il resto a carico della convenuta, alla quale è stata assegnata un'indennità difr. 1'000.– per ripetibili ridotte. Gli oneri dell'istanza presentata da __________ __________ sono stati posti per quattro quinti a carico di quest'ultima e per il resto a carico del marito, al quale è stata assegnata un'indennità di fr. 300.– per ripetibili ridotte.
E. Contro la sentenza appena citata __________ __________ ha introdotto un appello del 2 dicembre 2002 per ottenere che, in riforma del giudizio impugnato, il contributo alimentare per la moglie sia ridotto a fr. 350.– mensili. Nelle sue osservazioni del 2 gennaio 2003 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 179 cpv. 1 CC consente di modificare o di revocare in ogni tempo le misure di protezione dell'unione coniugale, adattandole alle nuove circostanze (Hasenböhler in: Basler Kommentar,
2ª edizione, n. 3 e 4 ad art. 179 CC; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 323, n. 783). Nel Cantone Ticino le misure a protezione dell'unione coniugale – e, di riflesso, le istanze volte alla modifica di siffatte misure – sono adottate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), nel cui ambito l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431).
Litigioso rimane unicamente, in questa sede, il contributo di mantenimento per moglie. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 8567.– netti mensili e ha imputato alla moglie un guadagno potenziale di fr. 1800.– mensili. Lasciati invariati i fabbisogni minimi delle parti accertati nella sentenza del 10 gennaio 2001 (fr. 4146.– mensili il marito, fr. 3008.– mensili la moglie) e fissati quelli in denaro dei figli in complessivi fr. 1500.– mensili (fr. 800.– __________ e fr. 700.– __________), egli ha ridotto il contributo alimentare per la moglie a fr. 2064.50 mensili. In merito al reddito di quest'ultima il Pretore ha rilevato che a una madre di due figli non si può imporre un'attività lucrativa a tempo pieno, ancorché costei debba prepararsi a sovvenire al proprio mantenimento. Accertati gli orari della Scuola di pedagogia frequentata da __________ __________, egli ha ritenuto che, con l'aiuto dei genitori, essa può conciliare la cura dei figli con un'attività di circa 32 ore settimanali. In tali circostanze – egli ha concluso – con la formazione professionale e l'esperienza maturata, l'interessata non dovrebbe incontrare difficoltà a trovare lavoro, ragione per cui, pur apprezzando la disponibilità a migliorare la formazione, le ha imputato una capacità lucrativa del 40-50% rapportata a un guadagno di fr. 1800.– mensili calcolato sulla base di quanto essa percepiva nel 1993 dal suo ultimo datore di lavoro.
L'appellante chiede che questa Camera richiami l'incarto fiscale dei suoceri e gli estratti catastali delle loro proprietà, prove non ammesse dal Pretore. Ora, per la formazione del proprio convincimento la Camera civile di appello può ordinare l'assunzione di prove respinte dal Pretore (art. 322 lett. b CPC). La domanda dell'appellante è perciò ricevibile. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare, nondimeno, che l'autorità può rinunciare ad assumere quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid. 2b). In concreto il Pretore ha spiegato che l'obbligo di mantenimento del coniuge derivante dall'art. 163 CC è prioritario rispetto all'assistenza tra parenti sancita dall'art. 328 CC, sicché la situazione patrimoniale dei genitori della moglie non ha incidenza sulla fissazione del contributo alimentare (ordinanza del 28 febbraio 2002, pag. 3). L'istante non si confronta con tale argomentazione e non spende una parola per motivare in che modo l'assunzione di tali prove potrebbe influire sull'esito del giudizio, limitandosi ad affermare che la moglie può far capo all'intervento dei genitori, “più che facoltosi” (appello, pag. 8). Ma, come ha già rilevato il primo giudice, le disponibilità finanziarie dei suoceri non sono suscettibili di alleviare l'obbligo contributivo di lui, che si estinguerà per principio solo con il divorzio (art. 163 CC).
L'appellante contesta il reddito ipotetico di fr. 1800.– imputato alla moglie, rilevando che a quest'ultima non si può imporre solo una capacità lucrativa del 40-50%, la sua disponibilità di tempo settimanale essendo pari a un grado d'occupazione dell'80%. A suo avviso, poi, il reddito ipotetico dev'essere calcolato sulla base delle raccomandazioni salariali pubblicate dalla Società svizzera degli impiegati di commercio, che prevedono per un'impiegata con la formazione e l'esperienza della moglie uno stipendio annuo medio di fr. 78 700.–. Egli chiede pertanto di computare alla convenuta un reddito ipotetico di fr. 5246.– mensili netti, di modo che il contributo a carico di lui si ridurrebbe a fr. 350.– mensili.
a) La giurisprudenza relativa al vecchio diritto aveva posto il principio per cui una separazione (anche solo di fatto) non precludeva ai coniugi il diritto di mantenere, per quanto possibile, il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Tuttavia, ove ciò fosse stato necessario per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate, il coniuge che durante la vita in comune non aveva esercitato – o aveva esercitato solo a tempo parziale – un'attività lucrativa poteva essere tenuto a intraprendere un lavoro rimunerato, rispettivamente a estendere il suo grado d'occupazione (DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a). A tale obbligo sfuggivano i coniugi che, durante una vita in comune di lunga durata, avevano smesso di lavorare – o non avevano lavorato – per dedicarsi all'economia domestica e avessero compiuto 45 anni al momento del divorzio (DTF 115 II 11 consid. 5a con rinvii). Inoltre un coniuge con figli poteva essere tenuto a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato avesse raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli imposta al momento in cui tale figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 1994 pag. 91). Tale orientamento giurisprudenziale non è stato modificato dal nuovo diritto sul divorzio (sentenza del Tribunale federale 5C.48/2001 del 28 agosto 2001 in re B.; Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 59 ad art. 125 CC con riferimenti).
b) Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio i principi testé riassunti sono stati relativizzati. Nella più recente giurisprudenza in materia di protezione dell'unione coniugale (DTF 128 III 65) il Tribunale federale ha rilevato che, in caso di separazione, un coniuge può essere tenuto – dandosene le circostanze – a intraprendere un lavoro retribuito se ciò può essergli ragionevolmente imposto, appare possibile dal profilo economico e non si possa ragionevolmente contare su una ripresa della comunione domestica (consid. 4; analogamente: I CCA, sentenza dell'11 settembre 2002 in re B., consid. 8a con riferimenti). Già sotto l'egida del vecchio diritto del divorzio questa Camera aveva sostanzialmente assunto un indirizzo analogo. In un caso di separazione per tempo indeterminato (art. 147 cpv. 1 vCC) essa aveva avuto modo di precisare in effetti – all'appoggio di Hausheer/Spycher (Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 234, n. 04.113 in fine con richiami) – che occorreva distinguere secondo lo scopo della separazione: dandosi qualche probabilità che i coniugi si riconciliassero, appariva giustificato tutelare il riparto dei ruoli da loro assunto durante il matrimonio (e quindi lasciare che la moglie continuasse a svolgere l'eventuale ruolo di casalinga); in caso contrario, ove la separazione apparisse durevole e sembrasse preludere allo scioglimento del matrimonio o perseguire uno scopo analogo a quello del divorzio, la moglie poteva anche essere tenuta ad assumere un altro ruolo (I CCA, sentenza del 24 novembre 1999 in re B., consid. 19). Con il divorzio, in effetti, il dovere di assistenza derivante dal matrimonio (art. 163 CC) cesserà per principio e gli subentrerà l'obbligo limitato alle condizioni dell'art. 125 CC. Il marito potrà essere tenuto a versare un contributo, in altri termini, solo ove non si possa ragionevolmente pretendere che l'interessata provveda da sé al proprio “debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia”. Durante la separazione di fatto la moglie deve quindi prepararsi a divenire, per quanto possibile, autosufficiente.
c) Nella fattispecie i coniugi vivono separati ormai dal novembre del 1999 e nulla rende verosimile un loro riavvicinamento. La moglie deve quindi prepararsi a sovvenire da sé, per quanto possibile, al proprio debito mantenimento. Dagli atti risulta che essa, di formazione impiegata d'ufficio, ha lavorato fino alla nascita del primo figlio in alcuni istituti bancari, dapprima a __________ e poi a __________ (doc. C e D). Non si può essere seriamente contestare, dunque, che con la sua attuale formazione e le sue conoscenze essa sarebbe già in grado di riacquisire una propria indipendenza economica. Solo dopo la separazione, nella primavera del 2001, essa ha cominciato a frequentare la Scuola di pedagogia di __________ con una griglia oraria di 32 ore settimanali (doc. 7), ma è pacifico che il marito non è tenuto a sovvenzionare una seconda formazione. A dispetto di ciò rimane tuttavia il fatto che, attualmente, l'interessata deve accudire a due figli, l'uno di 9 e l'altro di 7 anni. E in tali circostanze non si impone – di regola – al coniuge affidatario la ricerca di un'attività lucrativa (sopra, consid. a in fine), salvo che ciò sia necessario per il sostentamento della famiglia.
d) In linea di principio si sarebbe potuto imporre all'interessata l'esercizio di una professione al 50%, di conseguenza, solo dall'__________e del 2006 (10 anni di o) e un'attività a tempo pieno dall' del 2012 (16 anni di lui). Sotto questo profilo la sentenza del Pretore, che ha computato a __________ __________ il reddito di un'attività al 40-50% (con un guadagno di fr. 1800.– netti mensili) fin dal 1° ottobre 2001, risulta finanche favorevole al marito. Non bisogna trascurare però che in concreto, senza un contributo finanziario della moglie, l'accresciuto fabbisogno della famiglia dovuto all'esistenza di due economie domestiche distinte non risulterebbe assicurato. Comunque fosse, e ancorché con bambini cui accudire, in una certa misura si sarebbe dovuto imporre pertanto a __________ __________ la ripresa di un'attività lucrativa. Sta di fatto che, con il reddito potenziale a lei imputato dal Pretore, la famiglia si ritrova già con un'eccedenza mensile di fr. 856.50 mensili (sentenza impugnata, consid. 6.3). Non soccorrono dunque le premesse per obbligare l'interessata ad aumentare il grado d'occupazione stabilito dal Pretore.
e) Quanto al fatto che la moglie abbia voluto la fine dell'economia domestica, l'assunto non è di rilievo per valutare la capacità lucrativa di lei, né la fissazione di un reddito ipotetico ha carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase). Per il resto, il quadriennio di separazione di fatto in caso di opposizione al divorzio (art. 114 CC) è stato espressamente voluto dal legislatore, al punto che non commette abuso manifesto nel senso dell'art. 2 cpv. 2 CC nemmeno il coniuge che, durante quattro anni, si oppone al divorzio per sanzionare l'altro (SJZ 98/2002 pag. 179 n. 7; sentenza del Tribunale federale ./__________ dell'11 dicembre 2001, in: FamPra.ch 2002 pag. 342 e __________ __________/__________I pag. 222).
Per quanto riguarda l'ammontare del reddito imputato alla moglie dal Pretore, l'appellante chiede di dipartirsi da un guadagno annuo di fr. 78 700.– (fr. 6558.– mensili), corrispondente allo stipendio medio previsto dalle raccomandazioni salariali edite dalla Società svizzera degli impiegati di commercio per un dipendente che ha il livello di formazione e l'età della moglie. L'argomentazione non può essere condivisa. Intanto gli importi indicati non sono vincolanti per i datori di lavoro. In secondo luogo, dopo quasi dieci anni di assenza dalla professione, non può dirsi che il livello e la classe di stipendio indicati dalle raccomandazioni siano quelli riferibili all'interessata. Infine non si deve dimenticare che nel 1993, prima di cessare l'attività, l'interessata guadagnava fr. 44 746.– annui, (doc. C, 8° foglio), sicché l'imputazione di un reddito proporzionalmente superiore non sarebbe giustificato. Si aggiunga che nel Cantone Ticino, svolgendo un'attività simile a quella precedentemente esercitata, la convenuta potrebbe ricavare circa fr. 1600.– lordi mensili (art. 22 del contratto collettivo di lavoro per gli impiegati di commercio e d'ufficio nell'economia ticinese). Ciò posto, l'apprezzamento del Pretore, che si è dipartito da quanto la moglie guadagnava a suo tempo tenendo conto delle conoscenze linguistiche e degli stipendi versati a __________, appare ragionevole e merita conferma.
L'appello, infondato, è di conseguenza destinato all'insuccesso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC). L'appellante rifonderà dalla controparte, che ha formulato osservazioni con il patrocinio di un legale, un'adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per ripetibili.
– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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