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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2002.137
Data decisione, Autorità: 16.12.2002, ICCA
Incarto n.: 11.2002.137
Lugano 16 dicembre 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .____.___ (successioni) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 19 luglio 2002 da
__________, __________o, e
__________, __________ (patrocinate dall'avv. __________ __________. __________, __________)
contro la sentenza emanata l'11 novembre 2002 con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha respinto una loro istanza volta alla liquidazione d'ufficio dell'eredità lasciata da __________ __________ (1927-2002), già in __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 25 novembre 2002 presentato da __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa l'11 novembre 2002 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
Ritenuto
in fatto: A. Il 17 giugno 2002 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha pronunciato il fallimento di __________ __________, domiciliato a __________ e titolare di una ditta individuale con sede a __________ (inc. ..e ..). __________ __________ è morto il giorno successivo, lasciando come eredi legittimi la moglie __________, le figlie di prime nozze __________ e __________ e la figlia di seconde nozze __________a. La vedova e la figlia __________ hanno rinunciato alla successione.
B. Il 10 settembre 2002 __________ e __________ __________ hanno chiesto alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, quale autorità di vigilanza, di accertare la nullità del fallimento pronunciato dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, a loro avviso incompetente per territorio. Con sentenza del 25 ottobre 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti ha respinto la domanda (inc. ..__________).
C. Nel frattempo, il 19 luglio 2002, __________ e __________ __________ si sono rivolte al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere la liquidazione ufficiale dell'eredità (art. 593 CC). Statuendo l'11 novembre 2002, il Pretore ha respinto l'istanza, ponendo la tassa di giustizia e le spese di fr. 200.– a carico delle istanti in solido.
D. __________ e __________ __________ sono insorte contro la citata sentenza con un appello del 25 novembre 2002, nel quale chiedono che in riforma del giudizio impugnato sia ordinata la liquidazione ufficiale in via fallimentare ordinaria della successione. Trattandosi di un procedimento di volontaria giurisdizione, l'appello non ha formato oggetto di notifica.
Considerando
in diritto: 1. La liquidazione d'ufficio di un'eredità e i relativi provvedimenti (art. 593 a 596 CC) sono disposti dal Pretore con procedura di camera di consiglio non contenziosa (art. 2 cpv. 1 n. 13 e art. 3 LAC con rinvio all'art. 360 CPC). Il giudice non è tenuto a indire un contraddittorio (art. 360 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che la procedura è retta dal principio inquisitorio (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese annotato e massimato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 360), egli può – ravvisandone l'opportunità – assumere informazioni d'ufficio e provocare spiegazioni da terzi (art. 360 cpv. 2 CPC). Il giudizio, di verosimiglianza (DTF 123 III 328; Rep. 1997 pag. 136 consid. 2, 1995 pag. 161 consid. 1), è impugnabile entro dieci giorni (art. 370 CPC combinato con l'art. 360 cpv. 3 CPC). Tempestivo, in concreto l'appello è pertanto ricevibile.
Nella fattispecie il Pretore ha respinto l'istanza delle due eredi che non hanno (ancora) rinunciato alla successione, ricordando che il defunto era stato dichiarato in fallimento il giorno prima della morte e che la liquidazione dell'eredità oberata spetta, in simili casi, all'Ufficio dei fallimenti. Ciò esclude una liquidazione ufficiale ordinaria. Le appellanti ribadiscono che nessuna norma vieta la liquidazione d'ufficio di una successione per il solo fatto che il defunto sia stato dichiarato in fallimento. Ritengono che il Pretore abbia equivocato la loro richiesta di liquidazione fallimentare giusta l'art. 597 CC e sostengono di non avere chiesto la liquidazione ufficiale in via ordinaria prevista dagli art. 593 segg. CC, bensì quella fallimentare a norma dell'art. 597 CC. Asseriscono inoltre che le considerazioni, abbondanziali, da loro svolte nell'istanza si riferivano alla procedura fallimentare e non alla liquidazione d'ufficio, che deve dunque essere accolta. Le appellanti affermano infine che l'esclusione della liquidazione ufficiale nei casi di fallimento previo creerebbe una discriminazione iniqua tra eredi.
Secondo la dottrina citata con pertinenza dal Pretore, la liquidazione d'ufficio di una successione non può avere luogo quando il defunto sia già stato dichiarato in fallimento (Karrer in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 7 dell'introduzione agli art. 593–597 e n. 1 ad art. 597). La procedura fallimentare già avviata prosegue dopo la morte del debitore, con la conseguenza che gli art. 593 segg. CC non sono più applicabili. La liquidazione d'ufficio di una successione oberata è, in effetti, un vero e proprio fallimento (cfr. Gillliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Losanna 2001, n. 16 ad art. 193, pag. 234). La liquidazione d'ufficio è quindi superflua ove il defunto sia fallito prima della morte.
Ne segue che il Pretore avrebbe dovuto dichiarare senza oggetto l'istanza del 19 luglio 2002, tanto più che le due eredi erano a conoscenza del fallimento paterno prima della morte (istanza, pag. 2). Che egli abbia respinto l'istanza, all'atto pratico, nulla muta. Le istanti persistono infatti nel voler ottenere la liquidazione d'ufficio della successione, precisando che la stessa deve avvenire nella forma fallimentare. Ora, la liquidazione d'ufficio – come si è detto – non ha più alcun senso dopo il fallimento del debitore e non può più essere decretata, né nella forma ordinaria (art. 596 CC) né in quella fallimentare (art. 597 CC). L'appello, manifestamente infondato e non privo di leggerezza, può dunque essere deciso con la procedura dell'art. 313bis CPC.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto nel senso dei considerandi e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico delle appellanti in solido.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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