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Numero d'incarto:
11.2002.135
Data decisione, Autorità:
10.02.2003, ICCA
Incarto n.:
11.2002.135
Lugano
10 febbraio
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa _.__. (divorzio
su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 4 settembre 2001 da
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
e
__________ , __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________
-, __________);
premesso
che con decreto del 31 ottobre 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuto decesso di __________
__________ il __________ __________ 2002, negando a __________ __________ il
beneficio dell'assistenza giudiziaria;
accertato
che contro il giudizio appena citato __________ __________ ha introdotto un appello
il
25
novembre 2002 per ottenere il beneficio rifiutatole dal Pretore;
ricordato
che con ordinanza del 29 novembre 2002 la presidente di questa Camera ha
accertato la sospensione della procedura a norma dell'art. 104 CPC;
preso
atto che il 5 febbraio 2003 l'appellante ha comunicato di ritirare l'appello;
stabilito
che nelle circostanze descritte rimane da statuire sugli oneri processuali e le
ripetibili di secondo grado;
rammentato
che, di regola, il ritiro dell'appello equivale a desistenza, sicché il recesso
da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate
(Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
ritenuto
nondimeno che le particolarità della fattispecie giustificano di soprassedere a
ogni prelievo, né è il caso di assegnare ripetibili alla controparte, cui
l'appello non è nemmeno stato intimato;
richiamato
l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
-
Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– avv. __________
__________, ;
– avv. __________ __________ -,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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