AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2002.115
Data decisione, Autorità: 14.04.2003, ICCA
Incarto n.: 11.2002.115
Lugano 14 aprile 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. .__/..___ (interdizione: istanza di ripristino dell'autorità parentale) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 6 agosto 2002 da
__________,
(ora patrocinata dall'avv. __________, __________)
alla
Commissione tutoria regionale __________, __________
riguardo al figlio __________ (1962);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello presentato il 3 ottobre 2002 da __________ contro la decisione emessa il 12 settembre 2002 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
Ritenuto
in fatto: A. Il 6 maggio 1996 la Sezione degli enti locali ha pronunciato l'interdizione di __________ (nato il 1° ottobre 1962), affetto da trisomia 21 e demenza, su istanza della Delegazione tutoria di __________, alla quale si era rivolta __________, madre dell'interdicendo. La Delegazione tutoria di Pregassona ha istituito la tutela il 25 giugno 1996 e ha designato in qualità di tutore . Il 18 dicembre 1998 essa ha poi revocato il provvedimento e ha posto __________ u, ospite del Foyer “ ” di __________o, sotto l'autorità parentale della madre (art. 385 cpv. 2 CC). In seguito, con risoluzione del 22 agosto 2001, la Commissione tutoria regionale 8 ha revocato l'autorità parentale __________ e ha ripristinato la tutela in favore di __________, designando come tutore l'avv. __________ per due anni. Il 25 ottobre 2001 __________ ha ricorso contro tale decisione, contestando la tutela e facendo valere di voler continuare a gestire il figlio personalmente. Dopo uno scambio di allegati, l'autorità di vigilanza ha convocato la ricorrente per un'audizione, ma invano. Statuendo il 21 novembre 2001, essa ha respinto il ricorso senza riscuotere tasse né spese. La decisione è stata intimata alla ricorrente per il tramite del medico curante dott. __________ di __________. Un appello introdotto il 31 gennaio 2002 da __________ contro la citata decisione è stato dichiarato irricevibile da questa Camera il 7 marzo 2002 (inc. __________).
B. __________ ha chiesto nuovamente il 6 agosto 2002 alla Commissione tutoria regionale 8 di essere reintegrata nell'autorità parentale sul figlio, ribadendo di essere in grado di gestirlo autonomamente. La Commissione tutoria ha respinto la domanda il 22 agosto 2002 e lo stesso giorno ha designato in qualità di tutore __________, tutore ufficiale. Contro tale __________ è insorta il 9 settembre 2002 all'autorità di vigilanza, vedendosi respingere il ricorso – che non è stato intimato alla Commissione tutoria – con decisione del 12 settembre 2002. __________ ha appellato quest'ultima decisione il 3 ottobre 2002, chiedendo che la decisione impugnata sia riformata nel senso di ripristinare la sua autorità parentale sul figlio, subordinatamente di rinviare gli atti alla Commissione tutoria regionale per nuova decisione, previa approfondita istruttoria. L'appello è stato intimato alla Commissione tutoria e al tutore di __________, che non hanno formulato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni prese dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 48 LTC: RL 4.1.2.2). La decisione impugnata, emessa il 12 settembre 2002, è stata intimata il giorno stesso all'allora patrocinatrice della ricorrente, che l'ha ricevuta l'indomani. Interposto il 3 ottobre 2002, l'appello è pertanto tempestivo.
L'autorità di vigilanza, richiamati i presupposti che disciplinano il ripristino dell'autorità parentale su un figlio maggiorenne, ha rilevato che i documenti prodotti con il ricorso erano già noti prima che fosse emanata la decisione del 21 novembre 2001 e che l'interessata non adduceva elementi nuovi suscettibili di rimettere in discussione la revoca dell'autorità parentale. L'appellante si duole che non siano stati condotti approfondimenti sulla sua idoneità a occuparsi del figlio e chiede che questa Camera rimedi al diniego di giustizia formale assumendo le prove che essa aveva indicato all'autorità di vigilanza, in particolare l'audizione di testimoni, e abbia a reintegrarla nell'autorità parentale sul figlio, sopprimendo l'interdizione. In subordine essa postula il rinvio degli atti alla Commissione tutoria per un complemento di istruttoria.
Il maggiorenne interdetto che ha padre o madre è di regola posto sotto l'autorità parentale anziché sotto tutela (art. 385 cpv. 3 CC). I genitori non hanno un diritto automatico al ripristino della loro autorità parentale (Häfeli in: Basler Kommentar, ZGB I, 2a edizione, n. 29 ad art. 379 CC; Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, n. 33 ad art. 385 CC). L'autorità tutoria deve verificare se il ripristino dell'autorità parentale sia nell'interesse dell'interdetto (Häfeli, op. cit., n. 31 ad art. 379 CC; Schnyder/Murer, op. cit., n. 34 e 35 ad art. 385 CC). La decisione con cui l'autorità tutoria pone un maggiorenne sotto l'autorità parentale di un genitore o revochi tale autorità può sempre essere modificata nell'interesse dell'interdetto (Schnyder/Murer, op. cit., n. 46 ad art. 385 CC). Essa può essere impugnata con il ricorso tutelare dell'art. 420 CC (Schnyder/Murer, op. cit., n. 46 ad art. 385 CC).
Nella fattispecie l'appellante è stata privata dell'autorità parentale sul figlio maggiorenne (art. 385 cpv. 2 CC) – come si è visto – con decisione emessa dalla Commissione tutoria regionale il 22 agosto 2001 (doc. 3). Il ricorso da essa introdotto all'autorità di vigilanza è stato respinto il 21 novembre 2001 (doc.
L'appellante motiva la sua richiesta con la pretesa capacità di gestire il figlio, di cui si occupa personalmente, chiedendo un'approfondita istruttoria sulla sua idoneità genitoriale, a suo dire trascurata sia dalla Commissione tutoria sia dall'autorità di vigilanza. Ora, nel ricorso del 9 settembre 2002 all'autorità di vigilanza essa aveva affermato di avere prelevato il figlio dalla Fondazione “__________ ” (ciò che la Commissione tutoria le aveva rimproverato nella decisione del 22 agosto 2001) per sottrarre __________ alle pressioni psicologiche cui era sottoposto e allo stato di disagio che denotava. A sostegno delle sue asserzioni la ricorrente aveva prodotto due certificati medici (del 5 ottobre 2000 e del 1° febbraio 2002: doc. B e C) in cui figurava che il ragazzo presentava un ematoma esteso alla spalla destra e piccole abrasioni alla spalla sinistra, un certificato medico del 26 febbraio 2002 (doc. E) attestante che essa ha uno stato di salute soddisfacente, senza malattie gravi limitanti le sue capacità intellettuali o le sue attitudini fisiche, tre dichiarazioni di conoscenti della famiglia sulle cure da lei prestate al figlio (doc. D) e due lettere del 1972 e del 1980, scritte dal padre del ragazzo. Essa aveva richiamato inoltre le cartelle cliniche proprie e del figlio, gli incarti relativi al figlio presso le Fondazioni “__________ ” di __________ e “__________ ” di __________, sollecitando l'escussione testimoniale di quattro suoi conoscenti.
Contrariamente a quanto assume l'autorità di vigilanza, parte della documentazione prodotta dall'interessata in sede di ricorso era nuova, essendo successiva alla decisione presa il 21 novembre 2001 (doc. C, D e E). La circostanza non è tuttavia decisiva. Nel caso concreto occorre verificare, come detto, se dopo il 22 agosto 2001, data della revoca dell'autorità parentale, siano intervenuti mutamenti sostanziali nella situazione dell'interdetto o della madre, tali da giustificare il ripristino dell'autorità medesima. Al proposito non si deve dimenticare che la Commissione tutoria aveva revocato l'autorità parentale non solo perché la madre aveva ritirato __________ dalla Fondazione “__________ ”, ma anche perché sussistevano violenti conflitti tra madre e figlio e per carenze della genitrice nella gestione dei conti dell'interdetto (in particolare perché mancavano documenti giustificativi sulle spese, doc. 5). L'asserita situazione di disagio del figlio presso la Fondazione “__________ ”, l'idoneità della madre a prendersi cura di lui e le continue cure che essa gli ha prodigato erano note alla Commissione tutoria il 22 agosto 2001. Già a un primo esame un'ulteriore istruttoria, in particolare l'audizione dei testi indicati nel ricorso del 12 settembre 2002, appariva dunque superflua.
L'appellante ribadisce di essere idonea a occuparsi del figlio, di cui si è sempre presa cura con assiduità, ma non adduce mutamenti della situazione dopo il 22 agosto
Essa non indica alcun nuovo elemento che possa far riconsiderare l'opportunità del ripristino dell'autorità parentale, né il fascicolo processuale consente di intravederne. In siffatte circostanze non vi è spazio per i complementi istruttori auspicati, che non porterebbero verosimilmente alcun nuovo elemento ai fini del giudizio, già per il fatto che si incentrerebbero sull'idoneità genitoriale dell'appellante e sulle circostanze che l'hanno indotta a mettere fine al soggiorno del figlio presso la citata fondazione. La massima ufficiale e il principio inquisitorio, applicabili nel diritto di tutela (DTF 124 I 44 consid. 3d), non impongono all'autorità di assumere mezzi istruttori che, a un apprezzamento anticipato delle prove, non appaiano decisivi (DTF 122 I 53 consid. 4a con rinvii, 119 Ib 492 consid. 5 b/bb). Ciò è appunto il caso in concreto. L'idoneità della madre e le cure personali da lei prestate al figlio, come si è detto, non sono i soli elementi da considerare per il ripristino dell'autorità parentale su un interdetto maggiorenne (Häfeli, op. cit., n. 31 ad art. 379 CC; Schnyder/Murer, op. cit., n. 34 e 35 ad art. 385 CC). Altri elementi di rilievo non sono stati allegati, né si desumono dagli atti. Non sussiste ragione quindi per esperire l'istruttoria cui ha rinunciato l'autorità di vigilanza. Infondato, l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece di assegnare ripetibili, la Commissione tutoria regionale e il tutore non avendo presentato osservazioni all'appello.
Per questi motivi,
vista anche sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
– Commissione tutoria regionale __________, __________a;
– avv. __________, __________;
– __________, Ufficio del tutore ufficiale, __________ (per __________).
Comunicazione alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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