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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2002.108
Data decisione, Autorità: 23.10.2002, ICCA
Incarto n. 11.2002.00108
Lugano 23 ottobre 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ._._____ (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 15 aprile 1999 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. dott. __________, __________)
contro
__________, __________ (ora patrocinato dall'avv. __________, __________);
giudicando ora sulla domanda di interpretazione presentata il 23 settembre 2002 da __________ riguardante la sentenza emessa il 9 settembre 2002 da questa Camera (inc. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta la domanda di interpretazione;
Ritenuto
in fatto: che tra __________ (13 novembre 1957) e __________ (3 agosto 1965) è pendente davanti al Pretore del Distretto di Riviera una causa di stato;
che in esito a un'istanza di modifica del contributo provvisionale presentata da __________ o, con decreto cautelare del 2 maggio 2002 il Pretore ha obbligato __________ a versare un contributo alimentare di fr. 1640.– mensili per la moglie dal 1° gennaio 2001 al 31 ottobre 2002 e di fr. 830.– mensili per la figlia __________ (nata il 16 dicembre 1994) dal 1° maggio 2001 al 31 ottobre 2002, aumentato a fr. 1200.– mensili dopo di allora;
che contro il decreto citato è insorta __________ con un appello del 16 maggio 2002 chiedendo, tra l'altro, di fissare in fr. 830.– mensili il contributo di mantenimento per la figlia dal 1° dicembre 2000 al 31 dicembre 2002, aumentandolo a fr. 1340.– mensili in seguito;
che con sentenza del 9 settembre 2002 questa Camera ha parzialmente accolto l'appello (inc. 11.1999.00040) e ha riformato il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata nel seguente modo:
__________ è tenuto a versare a __________, anticipatamente ogni mese, i seguenti contributi di mantenimento:
(…)
fr. 1100.– dal 1° maggio al 31 dicembre 2001,
fr. 1182.– dal 1° gennaio 2002 al 31 ottobre 2002 e
fr. 1340.– dal 1° novembre 2002 in poi per la figlia Natalie;
che il 23 settembre 2002 __________ ha presentato a questa Camera un'istanza di interpretazione per sapere se il contributo di mantenimento in favore della figlia debba ritenersi comprendere o no l'assegno familiare di base;
che il 14 ottobre 2002 __________ ha proposto di respingere la domanda, l'assegno dovendo essere aggiunto al contributo alimentare per “giustizia e equità”;
e considerando
in diritto: che se in una sentenza definitiva si riscontrano dispositivi ambigui od oscuri, il giudice, a richiesta di parte, li chiarisce in via di interpretazione (art. 333 CPC);
che una domanda di interpretazione è destinata solo ad appurare il significato di un determinato dispositivo, non a rivederne o a riesaminarne la portata, tanto meno – contrariamente a quanto reputa __________ nelle osservazioni – con criteri di merito come “giustizia e equità”;
che a parere dell'istante questa Camera ha dimenticato, nel citato dispositivo, di stabilire se il contributo di mantenimento includa l'assegno familiare di base;
che, di per sé, il citato dispositivo non è dunque ambiguo né oscuro, ma tutt'al più incompleto;
che, comunque sia, dalle motivazioni addotte da questa Camera nel consid. 11 della sentenza in questione l'ammontare dovuto dall'istante per il mantenimento di __________ risulta chiaramente definito a due riprese come “contributo per la figlia (assegni familiari compresi)”;
che, del resto, la stessa __________ aveva postulato un contributo di mantenimento per la figlia “comprensivo dell'assegno famigliare” (si vedano le richieste di giudizio a pag. 2 dell'appello 16 maggio 2002);
che ad ogni buon conto, proprio per evitare equivoci o malintese interpretazioni di un dispositivo emesso da questa Camera, giovi ribadire formalmente che il contributo alimentare per la figlia __________ fissato il 9 settembre 2002 già comprende gli assegni familiari di base;
che nelle circostanze descritte la domanda di interpretazione merita accoglimento;
che le spese e le ripetibili del giudizio odierno vanno a carico della convenuta, la quale con la sua resistenza ha indotto l'istante a interpellare la Camera sul senso di un dispositivo esplicitamente desumibile dalla motivazione della sentenza;
pronuncia: 1. La domanda è accolta e il dispositivo n. 1 della sentenza emanata da questa Camera il 9 settembre 2002 è interpretato nel senso che il contributo alimentare stabilito in favore della figlia Natalie già comprende gli assegni familiari di base.
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico di __________, che rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili.
– avv. __________, __________;
– avv. dott. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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