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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2002.98
Data decisione, Autorità: 17.12.2002, ICCA
Incarto n. 11.2002.98
Lugano 17 dicembre 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .__.__ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 15 ottobre 1999 da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________);
giudicando ora sulla competenza per materia del giudice che ha emanato la sentenza;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 5 settembre 2002 presentato da __________ contro la sentenza emessa il 10 agosto 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ al dibattimento del 29 novembre 2002;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1918), vedovo, e __________ (1923), divorziata, si sono sposati a __________ il __________ 1985. Dall'unione non sono nati figli. I coniugi hanno adottato, il 12 gennaio 1985, il regime della separazione dei beni. Con atto pubblico del 23 ottobre 1990 il marito ha donato alla moglie metà della particella n. __________RFD di __________, che aveva ereditato dalla prima moglie. I coniugi vivono separati da oltre un decennio, da quando __________ si è trasferita a Mendrisio.
B. Il 30 settembre 1998 __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 1° marzo 1999, e il 15 ottobre 1999 ha promosso azione di divorzio, chiedendo di essere reintegrato nell'intera proprietà della particella n. __________RFD di __________. Con risposta del 13 dicembre 1999 __________ ha aderito al divorzio, ma si è opposta alla petizione per il resto. Il 28 marzo 2000 i coniugi hanno presentato un'istanza di divorzio su richiesta comune con accordo parziale e all'udienza del 23 febbraio 2001 hanno confermato la loro volontà di divorziare e quella di demandare al giudice la decisione sugli effetti accessori litigiosi. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 12 marzo 2002 le parti hanno riaffermato le loro domande sulla scorta delle rispettive conclusioni scritte.
C. Statuendo il 10 agosto 2002, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha omologato l'accordo parziale sulle sue conseguenze (dispositivo n. 1) e ha respinto la richiesta di __________ intesa a essere reintegrato nella proprietà spotica della nota particella (dispositivo n. 2). Egli non ha prelevato spese né tasse di giustizia e ha ammesso entrambe le parti al beneficio dell'assistenza giudiziaria (dispositivo n. 3).
D. __________ è insorto contro la sentenza appena citata con un appello del 5 settembre 2002 nel quale chiede che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, il dispositivo n. 2 sia riformato nel senso di reintegrare egli medesimo nell'intera proprietà della particella n. __________RFD di __________. L'appello non è stato oggetto di intimazione. Il 10 ottobre 2002 la presidente di questa Camera, preso atto che la sentenza era stata emanata da un magistrato passato nel giugno del 2002 a un'altra sezione della Pretura, ha ordinato l'accertamento della competenza per materia e ha convocato le parti a una discussione del 29 novembre 2002. __________ si è rimesso in tale occasione al giudizio della Camera, mentre __________ ha dichiarato di ritenere che con pertinenza la sentenza è stata pronunciata dal giudice che aveva seguito l'istruttoria. Essa ha postulato a sua volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata, emessa dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 (come risulta dalla busta d'intimazione), è stata pronunciata dal Pretore avv. __________. Tale magistrato è stato titolare della sezione 6 fino al 31 maggio 2002 (Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 44/2002 pag. 3896) ed è stato sostituito il 12 giugno 2002 dall'avv. __________ (Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 48/2002 pag. 4273), eletta il 29 maggio 2002 (Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 45/2002 pag. 3937). Si pone dunque la questione di sapere se quel Pretore fosse competente per materia a statuire, il 10 agosto 2002, nel caso in esame.
Giusta l'art. 7 cpv. 2 LOG nel Distretto di Lugano vi sono sei Pretori, tutti con residenza nel capoluogo e con giurisdizione sull'intero Distretto. La loro competenza per materia è fissata dal regolamento sull'organizzazione della Pretura del Distretto di Lugano (RL 3.1.1.3.1). La sezione 6, in particolare, “esercita per l'intero Distretto le attribuzioni relative al diritto di famiglia e alle commissioni rogatoriali” (art. 1 lett. f del regolamento). Sotto questo profilo la sentenza impugnata, che riguarda un caso di divorzio, emana senz'altro dalla sezione competente. Il problema consiste nel fatto che, quel 10 agosto 2002, il Pretore avv. __________ __________ non era più titolare di sezione 6, ma era passato il 1° giugno 2002 alla sezione 1, la quale non ha alcuna competenza in materia di diritto di famiglia (art. 1 lett. a del regolamento).
I Pretori che dirigono le singole sezioni sono designati dai Pretori stessi; il presidente della Pretura provvede alla relativa pubblicazione sul Foglio ufficiale (art. 2 del regolamento). Tale pubblicazione assicura, tra l'altro, la regolare composizione del tribunale giudicante, in ossequio a quanto garantisce l'art. 30 cpv. 1 della Costituzione federale (Hottelier, Les garanties de procédure, in: Thürer/Aubert/Müller, Droit constitutionnel suisse, Zurigo 2001, pag. 816 in alto). Ora, il regolamento citato non prevede che il Pretore di una sezione possa subentrare al Pretore in carica di un'altra sezione – sia pure con il di lui consenso – se non in caso di “impedimento legale del Pretore competente e del suo Segretario assessore” (art. 3 del regolamento). Anche in tali ipotesi di duplice impedimento, comunque sia, il Pretore della sezione 6 è supplito da quello della sezione 4, non da quello della sezione 1 (art. 3 lett. f). Né risulta che, nella fattispecie, il Pretore avv. __________ sia stato chiamato dai colleghi a sostituire l'avv. __________– ammesso e non concesso che ciò fosse possibile applicando per analogia il noto art. 2 del regolamento – nella causa in esame o in altre, né tanto meno consta che una tale designazione sia mai stata pubblicata sul Foglio ufficiale.
Ne segue che il 10 agosto 2002 l'avv. __________ non era più abilitato a statuire come Pretore della sezione 6. Certo, la causa in esame è stata da lui condotta sino al dibattimento finale. Proprio per tenere conto di simili evenienze, nondimeno, l'art. 74 cpv. 2 LOG stabilisce che in casi del genere occorre ripetere il dibattimento finale davanti al nuovo giudice, salvo diverso accordo fra le parti. Il 26 novembre 2002 è stato emanato invero un nuovo regolamento sull'organizzazione della Pretura del Distretto di Lugano (BU 50/2002 pag. 416), il cui art. 1 cpv. 5 dispone che il presidente della Pretura può derogare al riparto dei compiti fra singoli Pretori disciplinato dall'art. 1 cpv. 2 ove “la natura del procedimento, la sua connessione con altri procedimenti o con la materia attribuita ad altre sezioni o la suddivisione del lavoro lo giustifichino”. A parte il fatto però che tale ordinamento entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2003, che per di più il vecchio regolamento prevedeva solo la ripartizione delle cause “in entrata” (art. 5 cpv. 1) e che nemmeno è dato di sapere se la deroga al riparto ordinario prevista dal nuovo art. 1 cpv. 5 si applichi anche a cause giunte ormai al dibattimento finale, in concreto la causa di divorzio è stata regolarmente assegnata alla sezione 6. Non si pone quindi, in concreto, problema di riparto.
Rimane il fatto, ciò posto, che nella fattispecie la sentenza è stata emanata da un Pretore incompetente per materia. Ora, la competenza per materia è un presupposto processuale che va esaminato d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 cpv. 1 n. 3 CPC). E gli atti di procedura che difettano di un presupposto processuale sono nulli (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC), vizio che dev'essere rilevato d'ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC). È vero che, trattandosi di una sentenza (e non di un semplice atto processuale), la sanzione della nullità va applicata con cautela, nel rispetto della sicurezza giuridica, sicché la nullità di una sentenza “contro la quale è dato il rimedio dell'appello o della cassazione può essere proposta soltanto nei limiti e secondo le forme stabilite per questi mezzi di impugnazione” (art. 146 CPC). Nella fattispecie in ogni modo il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata, con cui il Pretore avv. __________ __________ ha rifiutato di reintegrare il marito nell'intera proprietà della particella n. __________RFD di __________, è stato regolarmente appellato. Deve dunque esserne accertata la nullità.
Quanto al dispositivo n. 1 con cui il Pretore ha pronunciato il divorzio, esso non è stato oggetto di appello ed è passato in giudicato. Esistono per vero casi manifesti in cui, a prescindere dal diritto cantonale, determinate pronunzie devono ritenersi nulle per principio (si pensi all'ipotesi in cui, per avventura, un tribunale del lavoro pronunci un divorzio: Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7ª edizione, pag. 237 n. 25). La fattispecie non denota però estremi siffatti. Non sarebbe giustificato perciò sospingersi oltre il prescritto dell'art. 146 CPC. Ne discende che, in conclusione, solo il dispositivo n. 2 va dichiarato inefficace. Spetterà al Pretore che dirige la sezione 6, davanti al quale la causa è ripristinata, convocare le parti a un nuovo dibattimento finale sulla domanda formante oggetto del dispositivo n. 2 – salvo rinuncia degli interessati (art. 74 cpv. 2 LOG) – e statuire nuovamente al riguardo.
Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza della convenuta (art. 148 cpv. 1 CPC). Considerata l'eccezionalità del caso, si giustifica nondimeno di soprassedere al prelievo di tasse o spese e all'assegnazione di ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC). Del resto, l'appellante ottiene causa vinta sul principio, ma è impossibile prevedere quale sarà l'esito della sua domanda intesa a ottenere la proprietà spotica della particella n. __________RFD di __________ davanti al Pretore competente. Appunto per la specificità della fattispecie entrambe le richieste di assistenza giudiziaria meritano accoglimento, l'indigenza delle parti risultando con sufficiente verosimiglianza dagli atti (esse beneficiano entrambe di prestazioni assistenziali: doc. A e 2).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello è accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è dichiarato nullo.
Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________.
è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________
– avv. __________, __________; – avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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